Banca d’Italia e notifiche avvocati tramite PEC L. 53/94.
La Banca d’Italia – Eurosistema – Tesoreria Centrale dello Stato con una comunicazione inviata al collega Ennio Cerio (che ringrazio per l’inoltro) del foro di Campobasso ed avente ad oggetto: “Utilizzo della PEC nelle procedure esecutive presso terzi” dopo aver premesso l’entrata in vigore, dal 24 maggio 2013, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 48 del 3.4.2013 e la relativa efficacia delle disposizioni di cui all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (articolo inserito dall’art. 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 179/2012) suggerisce, ai fini del pagamento di un’ordinanza di assegnazione, di notificare all’Istituto tramite PEC copia informatica della copia conforme dell’ordinanza rilasciata dall’Ufficio Giudiziario, comunicando altresì che “… si darà corso alle ordinanze di assegnazione notificate via PEC in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 3-bis della L. 53/94 come dinanzi precisato”.
Credo che tale comunicazione sia senz’altro rilevante sotto un duplice aspetto:
da un parte infatti, in maniera chiara ed inequivocabile, è la stessa Tesoreria Centrale dello Stato, deputata ad eseguire i pagamenti per conto della P.A., a proporre al professionista l’utilizzo della PEC per la ricezione di comunicazioni e, dall’altra, “conferma” quanto sostenuto da me e da numerosi altri colleghi relativamente alla validità ed efficacia delle notifiche tramite PEC da parte degli avvocati sin dal 24 maggio 2013 e non, come da altri ipotizzato, solo a far data dal 15 dicembre 2013.
Non posso quindi che accogliere con soddisfazione il contenuto della nota della Banca d’Italia soprattutto nella speranza che anche altri Istituti possano seguirne l’esempio.
Quanto all’indirizzo PEC da utlizzare ai fini della notifica e da indicare nella relata di notifica nel rispetto della L. 53/94, dovrà farsi riferimento all'elenco pubblico previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'art. 57 del CAD (codice amministrazione digitale) che consente di reperire informazioni relativamente alla Posta Elettronica Certificata e alle strutture organizzative delle PA.
Teramo 27 luglio 2013
Avv. Maurizio Reale