"Anomalie" PCT da risolvere ugentemente.

03.09.2013 18:05

Dopo la pausa estiva vi offro quattro riflessioni relative ad “anomalie” del processo telematico che, spero, verranno presto risolte.

 

1) SOPPRESSIONE UFFICI GIUDIZIARI, SICID E PROCESSO TELEMATICO:

il 15 settembre 2013, in esecuzione del Decreto legislativo 07.09.2012 n° 155 , G.U. 12.09.2012, verranno soppressi 30 Tribunali e 220 sezioni con accorpamento degli Uffici Giudiziari soppressi a quelli rimanenti.

Ad esempio, nella mia provincia, Teramo, le sezioni distaccate di Atri e Giulianova verranno accorpate alla sede centrale del Tribunale di Teramo, tutti i depositi si faranno su Teramo e l’unico ufficio giudiziario da intestare nell’atto sarà quello di Teramo.

Ad oggi il Tribunale di Teramo (sede centrale) e le Sezioni distaccate di Atri e Giulianova catalogavano nel SICID (registro informatico per la cognizione civile) i vari fascicoli in registri separati: per cui era naturale avere il fascicolo 1/2013 del Tribunale di Teramo, il fascicolo 1/2013 della Sezione distaccata di Atri e il fascicolo 1/2013 della Sezione distaccata di Giulianova.

Premesso ciò, mi chiedo come, da settembre, verranno gestiti, nel SICID del Tribunale di Teramo, i dati di tutti e tre i registri soprattutto per i depositi tramite PCT.

Nessun problema, credo, per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti dopo il 15 settembre 2013 ma, come si procederà, per i procedimenti già pendenti a tale data?

Ci sarà sempre, fino all’esaurimento delle controversie già in essere alla data del 15.9.2013, il registro SICID della sezione accorpata?

La domanda sorge spontanea in quanto non credo sia possibile che coesistano, nel medesimo registro SICID, fascicoli con la stessa numerazione.

E come si procederà, da settembre 2013, per il deposito telematico di un determinato atto in un fascicolo originariamente “nato” in una delle sezioni distaccate?

Esempio pratico: devo depositare telematicamente il 20 settembre 2013 una comparsa conclusionale di una causa instaurata, anni addietro, presso la sezione distaccata di Giulianova.

Conosco naturalmente il numero di ruolo ma, quel numero di ruolo, è relativo al registro SICID della sezione distaccata del Tribunale di Giulianova.

Il deposito telematico dovrò effettuarlo (ritengo) indicando come ufficio giudiziario quello di Teramo e non più quello di Giulianova.

Ma sul registro SICID di Teramo, il numero di ruolo del registro SICID di Giulianova potrebbe essere inerente ad altro fascicolo.

Cosa accadrà, quindi, in questa situazione?

Teoricamente l’esito dei controlli automatici potrebbe notificarmi che non sono abilitato a quel fascicolo in quanto, a quel numero di ruolo da me inserito, corrisponderebbe altro numero di ruolo già esistente sul registro SICID di Teramo nel quale non sono parte del processo; oppure, qualora per mero caso fossi parte anche in quel fascicolo, depositerei l’atto nel fascicolo sbagliato!

Rappresentato ciò,  mi chiedo se DGSIA abbia comunicato agli Uffici Giudiziari come verranno gestite le situazioni sopra descritte e come, conseguentemente, gli avvocati dovranno comportarsi per i depositi telematici.

 

2) MANDATO CONGIUNTO, CANCELLERIE E PCT:

Nel caso di mandato congiunto i dati di entrambi i difensori devono essere inseriti nel SICID affinchè gli stessi possano,  ad esempio, relativamente a quella controversia, ricevere le comunicazioni telematiche di cancelleria o depositare telematicamente atti.

Purtroppo ho constatato che in diversi casi l’impiegato della Cancelleria, nell’inserire i dati delle parti presenti nella nota iscrizione a ruolo, omette di inserire entrambi i nomi dei difensori limitandosi ad associare al fascicolo il solo nominativo di uno di loro.

Ciò comporta che l’avvocato, escluso dall’inserimento, ove effettui un deposito telematico otterrà (a seguito dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale) la ricevuta relativa ai detti controlli recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà il seguente testo:

CODICE ESITO : -1

DESCRIZIONE ESITO: --

Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria (FIG.01).

FIG.01:

E’ vero che il cancelliere, solitamente, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, consultato il fascicolo cartaceo e verificato che in effetti l’avvocato risulta regolarmente difensore, accetta il deposito telematico dopo aver aggiunto, all’anagrafica SICID, i dati del predetto ma è altrettanto vero che ciò crea sicuramente PANICO nel professionista che incorre per la prima volta in una simile situazione. 

 

3) COMPARSA DI COSTITUZIONE E PCT:

E’ naturale quindi che, per quanto spiegato al punto 2), inviando telematicamente la costituzione l’avvocato otterrà  (a seguito dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale) la ricevuta relativa ai detti controlli recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà lo stesso testo di quello più sopra trascritto:

CODICE ESITO : -1

DESCRIZIONE ESITO: --

Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria (FIG.02).

FIG.02:

In questi casi il Cancelliere, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, esaminati i documenti allegati ed in particolare la procura alle liti e verificato che in effetti l’avvocato difende la parte convenuta, accetta il deposito telematico dopo aver aggiunto, all’anagrafica SICID, i dati del predetto, associandolo quale difensore del convenuto.  

 

4) COMPARSA DI COSTITUZIONE E MANDATO CONGIUNTO:

E’ naturale che la parte possa conferire il mandato di rappresentanza a due professionisti.

Qualsiasi redattore atti PCT consente di indicare, nella creazione del fascicolo telematico, anche il nominativo del secondo difensore.

In questo caso però, inviato telematicamente l’atto di costituzione l’avvocato otterrà  (a seguito dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale) la ricevuta relativa ai detti controlli recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà il seguente testo:

CODICE ESITO : -1

DESCRIZIONE ESITO: --

Non si può costituire più di un avvocato in un deposito; sono necessarie verifiche da parte della cancelleria ricevente (FIG.03).

FIG.03:

In questo caso il Cancelliere, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, esaminati i documenti allegati ed in particolare la procura alle liti e verificato che in effetti sono due gli avvocati nominati difensori dalla parte convenuta, accetta il deposito telematico e aggiunge, all’anagrafica SICID, i dati dei difensori; a volte è invece accaduto che il Cancelliere inserisca nell’anagrafica SICID solo i dati del primo difensore indicato e non anche quelli del secondo; così facendo l’avvocato escluso non potrà quindi accedere alle informazioni del fascicolo tramite il POLISWEB e non riceverà le comunicazioni telematiche di cancelleria a mezzo PEC fino a quando non avrà provveduto a far associare i suoi dati presenti nell’anagrafica SICID al fascicolo.

 

Teramo 03 settembre 2013

Avv. Maurizio Reale