Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132.
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
(14G00147)
(GU n.212 del 12-9-2014)
Capo I
Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei
procedimenti civili pendenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti
misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice
di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la
corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri
sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del
Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni
all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne
disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del
fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al
Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado
d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il
processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il
procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di
procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di
procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare
del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei
parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non
si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice
di procedura civile.
Capo II
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e' un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona
fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti
indisponibili.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita',
in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni
apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita'
professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3
Improcedibilita'
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra
parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo
stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la
condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da
adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso
dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale
fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4
Non accettazione dell'invito e mancato accordo
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di
procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli
avvocati designati.
Art. 5
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e
trascrizione
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo'
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune
in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui
all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
Art. 7
Conciliazione avente per oggetto diritti
del prestatore di lavoro
1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le
parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o
conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un
avvocato».
Art. 8
Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una
convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Art. 9
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con
lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in
tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto
applicabili.
Art. 10
Antiriciclaggio
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,» sono
inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato ai sensi di legge,».
Art. 11
Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a
seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.
Capo III
Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio
Art. 12
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui
e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si
procede per la modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al
presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali
che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le
parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta
la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta
la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della
conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Capo IV
Altre misure per la funzionalita' del processo civile di cognizione
Art. 13
Modifiche al regime della compensazione delle spese
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
«Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita' della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice puo'
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14
Passaggio dal rito ordinario al rito
sommario di cognizione
1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile e' inserito
il seguente:
«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di
cognizione). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione,
valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria,
puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione
scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma
dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di
decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i
documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non
superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
per le sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15
Dichiarazioni rese al difensore
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis e'
aggiunto il seguente:
«257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte puo' produrre, sui
fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci
di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione
a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere
utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e
che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia chiamato a
deporre come testimone.».
Art. 16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto
il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
Capo V
Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la
semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata
e delle procedure concorsuali
Art. 17
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha
inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali
e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui
si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 18
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 497 copia del processo verbale e' conservata
dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al
creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al
momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla
consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo
555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del
precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla
consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».
Art. 19
Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 26, secondo comma, e' abrogato;
b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di
crediti). - Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni
indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione
forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi
speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma e' abrogato;
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al
settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il
numero di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata
al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena
d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza
per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima
al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o
cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al
terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione
della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati
ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al
quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle
cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' abrogato;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini
indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o
553.»;
h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede
all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite
dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).
- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al
rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di
asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si
da' atto a verbale ovvero, se colui che e' tenuto a provvedere
all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a spese della
parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non e'
stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della
parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo
comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le
prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando puo' ritenersi che il valore dei beni e' superiore alle
spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese
della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
beni in altro luogo. Il custode e' nominato a norma dell'articolo
559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i
beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di vendita
di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone
lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita'
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione
delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento
anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto
previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma,
colui al quale i beni appartengono puo', prima della vendita ovvero
dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma,
ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per
il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie
l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e
compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita'
disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di
procedura civile. La somma ricavata e' impiegata per il pagamento
delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la
vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
al rilascio, l'eventuale eccedenza e' utilizzata per il pagamento
delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosita' della vendita nei termini fissati dal
giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario
da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per archivio
dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni
da pignorare con modalita' telematiche). - La partecipazione del
creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo
492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste
disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma,
l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni
con modalita' telematiche, comunica al creditore le banche dati
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la
richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalita' di accesso alle banche dati). - Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i casi, i limiti e le modalita' di esercizio della
facolta' di accesso alle banche dati di cui al primo comma
dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
possono accedere, che l'ufficiale giudiziario puo' interrogare
tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al
titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei dati
acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme
al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di
cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di
cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il
decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). -
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori delle
banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».
b) dopo l'articolo 164 e' aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosita' dell'espropriazione forzata). -
Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei
costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle
probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di
realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo
esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater e' inserito il
seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti:
«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura
civile»;
b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di
pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti
mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di
esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati
fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul
ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili
pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una
percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino
ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti
pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della
somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di
cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad
un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si
procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo,
terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando
l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e'
diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del
presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento
ciascuno.».
5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' inserito, in fine, il
seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili
dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e
del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 20
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita'
telematiche.
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato
preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio
decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo
trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del
predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello
sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e'
trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.».
b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione
sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che
precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali
di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche
nazionali.
4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata
pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche
tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n.
179/2012.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Capo VI
Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria
Art. 21
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi
dei magistrati
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di
tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura
espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento
successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i
magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con
unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il
tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del
trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di
appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la
sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di
copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia
di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi
dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando
l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha
una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura
dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di
tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della
magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e
20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli
articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le
maggiori entrate di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando