Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132.

01.11.2014 08:20

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per

la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile.

(14G00147)

(GU n.212 del 12-9-2014)

 

Capo I

 

Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei

procedimenti civili pendenti

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri

interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo

civile, nonche' misure  urgenti  per  la  tutela  del  credito  e  la

semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'

ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti

misure;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 29 agosto 2014;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze;

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi

                      all'autorita' giudiziaria

 

  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello

pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non

hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia

di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non

e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,

possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma

delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice

di procedura civile.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al

comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,

dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio

dell'ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la

corte di appello per la nomina del collegio  arbitrale.  Gli  arbitri

sono individuati, concordemente dalle  parti  o  dal  presidente  del

Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni

all'albo dell'ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne

disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del

fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita'   al

Consiglio stesso.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli

effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e

il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in  grado

d'appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la

pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall'accettazione  della

nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto

entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il

processo e' riassunto il lodo non puo' essere  piu'  pronunciato.  Se

nessuna  delle  parti  procede  alla  riassunzione  nel  termine,  il

procedimento si estingue e si applica l'articolo 338  del  codice  di

procedura civile. Quando, a norma dell'articolo  830  del  codice  di

procedura  civile,  e'  stata  dichiarata  la   nullita'   del   lodo

pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo

periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la

riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni

dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare

del Ministro della giustizia possono essere stabilite  riduzioni  dei

parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi  casi  non

si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo,  del  codice

di procedura civile.

 

Capo II

 

Procedura di negoziazione assistita da un avvocato

 

                               Art. 2

 

        Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

 

  1. La convenzione di negoziazione assistita da un  avvocato  e'  un

accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona

fede e con lealta' per risolvere in via  amichevole  la  controversia

tramite l'assistenza di avvocati iscritti  all'albo  anche  ai  sensi

dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della

procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti

indisponibili.

  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato

dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',

in forma scritta.

  5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato.

  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni

apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'

professionale.

  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente

all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di

ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

 

                               Art. 3

 

                          Improcedibilita'

 

  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una

controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di

veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra

parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo

stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo

precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4

marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di

pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila

euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e'

condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.

L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di

decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima

udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e'

gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza

dopo la scadenza del termine di cui  all'articolo  2  comma  3.  Allo

stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita,

assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni

per la comunicazione dell'invito. Il presente comma  non  si  applica

alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da

contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

  2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita

e'  condizione  di  procedibilita'  della   domanda   giudiziale   la

condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da

adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua

ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a).

  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

    b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini

della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice

di procedura civile;

    c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione

relativi all'esecuzione forzata;

    d) nei procedimenti in camera di consiglio;

    e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

  4. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei

casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti

urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

  5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali

procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque

denominati.

  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'  condizione

di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto  compenso

dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l'ammissione  al

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76  (L)  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale

fine  la  parte  e'  tenuta  a   depositare   all'avvocato   apposita

dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui

sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'

a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a

comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.

  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte

puo' stare in giudizio personalmente.

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia

decorsi  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto.

 

                               Art. 4

 

           Non accettazione dell'invito e mancato accordo

 

  1. L'invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto

della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta

all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo'

essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di

quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di

procedura civile.

  2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito

avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

  3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e'  certificata  dagli

avvocati designati.

 

                               Art. 5

 

Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e

                            trascrizione

 

  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti

e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la

conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o

compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice

civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la

sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere

autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un

accordo alla cui redazione ha partecipato.

 

                               Art. 6

 

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni

  consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti

  civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle

  condizioni di separazione o di divorzio.

 

  1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo'

essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione

consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti

civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui

all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10

dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle

condizioni di separazione o di divorzio.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in

presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori

di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli

effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,

nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,

di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento

del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di

divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il

termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del  Comune

in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata

dallo  stesso,  dell'accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui

all'articolo 5.

  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo

periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al

periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere

eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.

396 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la

seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di

convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra

coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del

matrimonio;»;

    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la

seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di

convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra

coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di

separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del

matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio.»;

    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta  la

seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di

convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra

coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di

separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del

matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

 

                               Art. 7

 

              Conciliazione avente per oggetto diritti

                      del prestatore di lavoro

 

  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto  comma,  dopo  le

parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o

conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita  da  un

avvocato».

 

                               Art. 8

 

          Interruzione della prescrizione e della decadenza

 

  1. Dal momento della comunicazione  dell'invito  a  concludere  una

convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione

della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della

domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e'  impedita,  per  una  sola

volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non  e'  accettato

nel termine di cui all'articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale

deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza

decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero

dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

 

                               Art. 9

 

         Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

 

  1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi

dell'articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie

aventi il medesimo oggetto o connesse.

  2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con

lealta'  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le

dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del

procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in

tutto o in parte il medesimo oggetto.

  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento

non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni

rese e delle informazioni acquisite.

  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le

disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si

estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni

dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto

applicabili.

 

                               Art. 10

 

                           Antiriciclaggio

 

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre

2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza

sull'eventualita' di  intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono

inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione

assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

 

                               Art. 11

 

                          Raccolta dei dati

 

  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a

seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al

Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato

raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno

degli avvocati.

  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al

monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette

i dati al Ministero della giustizia.

 

Capo III

 

Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di

separazione personale e di divorzio

 

                               Art. 12

 

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di

  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle

  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello

  stato civile.

 

  1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato

civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui

e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di

separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo  3,  primo

comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898,

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,

nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in

presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori

di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti

personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far

cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento

secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si

procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di

divorzio.  L'accordo  non  puo'  contenere  patti  di   trasferimento

patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto

immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al

presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali

che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di

separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del

matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle

condizioni di separazione o di divorzio.

  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero

2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le

parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,

ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a

seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato

ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione

concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.

396 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta

la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di

cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti

dall'ufficiale dello stato civile;»;

    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la

seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di

scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio

ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio;»;

    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta

la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di

scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio

ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo

il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)

Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della

conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di

scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,

nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,

ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere

stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per

le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato

A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.

642».

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere

dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

 

Capo IV

 

Altre misure per la funzionalita' del processo civile di cognizione

 

                               Art. 13

 

         Modifiche al regime della compensazione delle spese

 

  1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma

e' sostituito dal seguente:

  «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso  di  novita'  della

questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice  puo'

compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti

introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 14

 

                Passaggio dal rito ordinario al rito

                       sommario di cognizione

 

  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile  e'  inserito

il seguente:

  «183-bis  (Passaggio  dal  rito  ordinario  al  rito  sommario   di

cognizione).  - Nelle  cause  in  cui   il   tribunale   giudica   in

composizione monocratica, il  giudice  nell'udienza  di  trattazione,

valutata la complessita' della  lite  e  dell'istruzione  probatoria,

puo' disporre,  previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione

scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a  norma

dell'articolo 702-ter e invita  le  parti  ad  indicare,  a  pena  di

decadenza, nella stessa udienza i mezzi  di  prova,  ivi  compresi  i

documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova  contraria.

Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non

superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi  di  prova  e

produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni

per le sole indicazioni di prova contraria.».

  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti

introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 15

 

                   Dichiarazioni rese al difensore

 

  1. Al codice  di  procedura  civile,  dopo  l'articolo  257-bis  e'

aggiunto il seguente:

  «257-ter (Dichiarazioni scritte). - La  parte  puo'  produrre,  sui

fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi,  capaci

di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione

a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'.

  Il difensore avverte il terzo  che  la  dichiarazione  puo'  essere

utilizzata in giudizio, delle conseguenze di  false  dichiarazioni  e

che il giudice puo' disporre  anche  d'ufficio  che  sia  chiamato  a

deporre come testimone.».

 

                               Art. 16

 

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie

  dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal

1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto

il seguente:

  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori

dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23

dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,

contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato

hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a

decorrere dall'anno 2015.

  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo

dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure

organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei

commi 1 e 2.

 

Capo V

 

Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la

semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata

e delle procedure concorsuali

 

                               Art. 17

 

          Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

 

  1. All'articolo 1284 del codice civile dopo  il  terzo  comma  sono

aggiunti i seguenti:

  «Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  da  quando  ha

inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali

e' pari a quello previsto dalla  legislazione  speciale  relativa  ai

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con  cui

si promuove il procedimento arbitrale.».

  2. Le disposizioni  del  comma  1  producono  effetti  rispetto  ai

procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo

all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente

decreto.

 

                               Art. 18

 

    Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

 

  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente:

    «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario  consegna  senza

ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il

precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del

tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,

con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro

dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito

forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di

cui  all'articolo  497  copia  del  processo  verbale  e'  conservata

dall'ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il

pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e

le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono

depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al

creditore.»;

    b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:

    «Eseguita   l'ultima   notificazione,   l'ufficiale   giudiziario

consegna  senza  ritardo  al  creditore  l'originale   dell'atto   di

citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del

tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,

con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del

precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al

momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il

pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e

le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il

termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

    c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente:

    «Art.  557  (Deposito  dell'atto  di  pignoramento).  -  Eseguita

l'ultima  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario   consegna   senza

ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione

restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale

competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie

conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell'atto   di

pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla

consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui  all'articolo

555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di

trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri

immobiliari.

    Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il

pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e

le copie dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del

precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla

consegna al creditore.».

  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura

civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente:

  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per

espropriazione).  -  La  nota  d'iscrizione  a  ruolo  del   processo

esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere

l'indicazione  delle  parti,  nonche'  le  generalita'  e  il  codice

fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo,

del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il

Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non

regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di

iscrizione a ruolo.»;

  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai

procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno

successivo all'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto-legge.

  4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

  «A decorrere dal 31 marzo 2015, il  deposito  nei  procedimenti  di

espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la

trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente

alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime

modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518,

sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di

procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la

conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti

dal comma 9-bis.».

 

                               Art. 19

 

 Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) l'articolo 26, secondo comma, e' abrogato;

    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:

    «Art.  26-bis  (Foro  relativo  all'espropriazione   forzata   di

crediti). - Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni

indicate  dall'articolo  413,  quinto  comma,  per   l'espropriazione

forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi

speciali,  il  giudice  del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la

residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata

di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha

la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

    c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il settimo comma e' abrogato;

      2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi  casi  di  cui  al

settimo comma e» sono soppresse;

    d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente:

    «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita'  telematiche  dei  beni  da

pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente  del

tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,

la dimora o la sede, verificato il  diritto  della  parte  istante  a

procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita'

telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L'istanza   deve   contenere

l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il

numero di fax del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'articolo  547,

dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai

dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro

elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi

dell'articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con

l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o

un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda

mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle

banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse

possono  accedere  e,  in  particolare,   nell'anagrafe   tributaria,

compreso l'archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro

automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per

l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per

l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,

comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con

istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le

operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale

nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative

risultanze.

  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in

luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza

dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per

provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e

520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di

cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'  rilasciata

al  creditore  che,  entro  dieci  giorni   dal   rilascio   a   pena

d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza

per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,

all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata

mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima

al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si

trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a

norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o

cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,

l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma

dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il

verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui

si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell'indirizzo  di

posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui

il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,

dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui

all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione

al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti

di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'

notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a

quest'ultimo riferibili.

  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del

debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di

terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti

dal creditore.

  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al

terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l'ufficiale

giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

    e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa;

      2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:

      «4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice

competente, con l'invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di

cui all'articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a

mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata;

con l'avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione

della  dichiarazione,  la  stessa  dovra'  essere  resa   dal   terzo

comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare

o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato

o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare  o

nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati

ai fini del procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione  fondata  sul

provvedimento di assegnazione»;

      3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

      «Quando procede  a  norma  dell'articolo  492-bis,  l'ufficiale

giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo

esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al

quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  501,  il

creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di

titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la  vendita  delle

cose mobili o l'assegnazione dei  crediti.  Sull'istanza  di  cui  al

periodo precedente il giudice fissa  l'udienza  per  l'audizione  del

creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il decreto  con  cui  viene  fissata  l'udienza  di  cui  al  periodo

precedente e' notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve

contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del

secondo comma.»;

    f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente:

    «Con dichiarazione a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore

procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il

terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del

difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose

o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne  deve

eseguire il pagamento o la consegna.»;

    g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il primo comma e' abrogato;

    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la

dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un'udienza

successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo  almeno  dieci  giorni

prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza

o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato

o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini

indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del

procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di

assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o

553.»;

    h)  all'articolo  560,   terzo   comma,   le   parole   «provvede

all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono  sostituite

dalle seguenti «autorizza la vendita»;

    i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente:

    «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).

- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono  essere

consegnati, l'ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al

rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di

asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell'intimazione  si

da' atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e'  tenuto  a  provvedere

all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a  spese  della

parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l'asporto  non  e'

stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della

parte istante, determina, anche  a  norma  dell'articolo  518,  primo

comma, il presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  ed  indica  le

prevedibili spese di custodia e di asporto.

  Quando puo' ritenersi che il valore  dei  beni  e'  superiore  alle

spese di custodia e di  asporto,  l'ufficiale  giudiziario,  a  spese

della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i

beni in altro luogo. Il custode e'  nominato  a  norma  dell'articolo

559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle  spese  i

beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di  vendita

di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l'ufficiale

giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone

lo smaltimento o la distruzione.

  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita'

imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma

del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due

anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione

delle  spese  da  parte  di  quest'ultima,  da  un  custode  nominato

dall'ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento

anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto

previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si

procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a

cura della parte istante o del custode.

  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo  comma,

colui al quale i beni appartengono puo', prima della  vendita  ovvero

dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma,

ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione  per

il rilascio. Il giudice  provvede  con  decreto  e,  quando  accoglie

l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e

compensi per la custodia e per l'asporto.

  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste

per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita'

disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio.  Si  applicano,

in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di

procedura civile. La somma ricavata e'  impiegata  per  il  pagamento

delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto  e  per  la

vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo

che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto

al rilascio, l'eventuale eccedenza e'  utilizzata  per  il  pagamento

delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

  In caso di infruttuosita' della vendita  nei  termini  fissati  dal

giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo

periodo.

  Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l'ufficiale  giudiziario

da' immediatamente notizia dell'avvenuto  rilascio  al  creditore  su

istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al

giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

  2. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  al  codice  di  procedura

civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per  archivio

dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del

codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

    Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei  beni

da pignorare con modalita'  telematiche).  -  La  partecipazione  del

creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all'articolo

492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell'articolo  165  di  queste

disposizioni.

  Nei casi di  cui  all'articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma,

l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni

con modalita' telematiche,  comunica  al  creditore  le  banche  dati

interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax

o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il

creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale

giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la

richiesta di pignoramento perde efficacia.

  Art. 155-quater (Modalita' di accesso  alle  banche  dati).  -  Con

decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro

dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e

sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono

individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita'  di  esercizio  della

facolta'  di  accesso  alle  banche  dati  di  cui  al  primo   comma

dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento

e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei

debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori

banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse

possono  accedere,  che  l'ufficiale  giudiziario  puo'   interrogare

tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al

titolare dei dati.

  Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei  dati

acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,

il registro cronologico denominato "Modello ricerca  beni",  conforme

al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di

cui al primo comma.

  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche  dati  di

cui all'articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il

decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui  al

periodo precedente si applica anche all'accesso  effettuato  a  norma

dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

  Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).  -

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l'accesso

diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui

all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto

di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il

creditore procedente, previa  autorizzazione  a  norma  dell'articolo

492-bis, primo comma, del codice, puo'  ottenere  dai  gestori  delle

banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater

di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

    b) dopo l'articolo 164 e' aggiunto il seguente:

    «Art. 164-bis  (Infruttuosita'  dell'espropriazione  forzata).  -

Quando risulta che non e' piu' possibile  conseguire  un  ragionevole

soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei

costi  necessari  per  la   prosecuzione   della   procedura,   delle

probabilita' di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di

realizzo,  e'  disposta   la   chiusura   anticipata   del   processo

esecutivo.».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.

115, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e'  inserito  il

seguente:

    «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui

all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il

contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

    b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    «1-bis. La parte che fa istanza a  norma  dell'articolo  492-bis,

primo comma, del codice di procedura civile e'  tenuta  al  pagamento

contestuale del contributo unificato.»;

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.

1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»

sono aggiunte le seguenti:

    «, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura

civile»;

    b) all'articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i

seguenti:

    «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a

norma dell'articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di

pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti

mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di

esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

      a)  in  una  percentuale  del  5  per  cento  sul   valore   di

assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni  mobili  pignorati

fino ad euro 10.000,00, in  una  percentuale  del  2  per  cento  sul

ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili

pignorati  da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  e  in  una

percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

      b) in una percentuale  del  6  per  cento  sul  ricavato  della

vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati

ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura  civile  fino

ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per  cento  sul  ricavato

della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  e  dei  crediti

pignorati da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una

percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo  495

del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le

percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta',  sul  valore

dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull'importo  della

somma versata.

  In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo

esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore  procedente  ed

e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale  di

cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se

maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

  In ogni caso il compenso dell'ufficiale  giudiziario  calcolato  ai

sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore  ad

un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si

procede.

  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo,

terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall'ufficiale  giudiziario

dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale

o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La

residua quota del quaranta per cento  e'  distribuita  dall'ufficiale

giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri

ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando

l'ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e'

diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste

dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di

cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per  l'attuazione  del

codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del

presente comma e' attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento

ciascuno.».

  5. All'articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e'  inserito,  in  fine,  il

seguente periodo:

  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi'    utilizzabili

dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e

del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in

materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni

altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria

si  avvale  per  l'accesso  dell'ufficiale  giudiziario  secondo   le

disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni

da pignorare.».

  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai

procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno  dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 20

 

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e

  deposito  della  nota  di  iscrizione   a   ruolo   con   modalita'

  telematiche.

 

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «9-ter. Unitamente  all'istanza  di  cui  all'articolo  119,  primo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  deposita

un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto

previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.

Conclusa l'esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  dei

beni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  il

liquidatore al curatore.

  9-quater. Il commissario giudiziale della procedura  di  concordato

preventivo di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo

1942, n. 267  ogni  sei  mesi  successivi  alla  presentazione  della

relazione di cui all'articolo 172, primo comma,  del  predetto  regio

decreto redige un  rapporto  riepilogativo  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 33, quinto comma,  dello  stesso  regio  decreto  e  lo

trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma,  del

predetto regio  decreto.  Conclusa  l'esecuzione  del  concordato  si

applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.

  9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del  progetto  di

distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo

591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapporto

riepilogativo finale delle attivita' svolte.

  9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti  per

le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previsto

per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con

modalita'   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche

regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la

ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche'   delle   apposite

specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativi

automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono

estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche

nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni  sei  mesi  una

relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento

della gestione  in  conformita'  a  modelli  standard  stabiliti  con

decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dello

sviluppo economico. La relazione di  cui  al  periodo  precedente  e'

trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.».

    b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito

il seguente:

    «Il bilancio finale della procedura e  il  conto  della  gestione

sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,

avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  che

precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.».

  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finali

di cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8

luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero

dello sviluppo  economico,  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche

nazionali.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero

competente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.».

  5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata

pendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche

tecniche di cui all'articolo  16-bis,  comma  9-sexies  del  D.L.  n.

179/2012.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alle

procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dal

novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei

decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo

periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

Capo VI

 

Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

 

                               Art. 21

 

           Disposizioni in tema di tramutamenti successivi

                           dei magistrati

 

  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo  10  e'

aggiunto il seguente:

  «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni  in  caso  di

tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura

espleta, di regola due volte all'anno, le procedure  di  tramutamento

successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

  Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  i

magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con

unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il

tramutamento che comporta o  rende  piu'  grave  una  scopertura  del

trentacinque per  cento  dell'organico  dell'ufficio  giudiziario  di

appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la

sospensione dell'efficacia del provvedimento sino  alla  delibera  di

copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell'efficacia

di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi

dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando

l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  ha

una scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scopertura

dell'ufficio di provenienza.

  Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di

tramutamento avviate  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della

magistratura adottata successivamente  all'entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

 

Capo VII

 

Disposizioni finali

 

                               Art. 22

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e

20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014  e  a  euro  100.000,00  a

decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307.

  2. Alle minori entrate derivanti dalle  disposizioni  di  cui  agli

articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con  le

maggiori entrate di cui all'articolo 19.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 23

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri

 

                                  Orlando, Ministro della giustizia

 

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando