DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

04.07.2014 16:39

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) 

(GU n.144 del 24-6-2014)

 

                                                                   TITOLO I

                        MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL

                                             SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
                                                                    CAPO I
                           MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la  piu'  razionale  utilizzazione  dei
dipendenti  pubblici,  a  realizzare  interventi  di  semplificazione
dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici
e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; 
  RITENUTA la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni  volte  a  garantire  un  miglior  livello  di  certezza
giuridica, correttezza  e  trasparenza  delle  procedure  nei  lavori
pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori  e  delle
opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo  civile,
amministrativo,  contabile   e   tributario,   nonche'   misure   per
l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine  di  assicurare  la
ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei  modelli
organizzativi  e  il   piu'   efficace   impiego   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   della
giustizia, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  dell'interno,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
(Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,  10,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, i trattenimenti  in  servizio  dei  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili,  militari  nonche'  degli  avvocati  dello
Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015  o  fino  alla  loro
scadenza se prevista in data anteriore. 
  4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita'  del  sistema
di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui  al  comma  1
non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli  992  e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31  dicembre
2015. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma   11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano  al  personale  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
inclusi il personale  delle  autorita'  indipendenti  e  i  dirigenti
medici  responsabili  di  struttura  complessa,  tenuto  conto,   con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per
l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni  per  l'anno
2016, 123,2 milioni per l'anno  2017  e  152,9  milioni  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
  a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; 
  b) all'articolo  1,  comma  428,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  le  parole  "a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018"; 
  c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto; 
  d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9,  comma
8, del decreto-legge n. 30  dicembre  1997,  n.457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 2 
                 (Incarichi direttivi ai magistrati) 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
  a) nel caso di collocamento a riposo  del  titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
  b) negli altri casi,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  della
vacanza. 
  1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del
relatore  della  procedura  con  il  Presidente   della   Commissione
competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una
proposta.". 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal  comma
1,  si  applica  alle  procedure  concorsuali  relative   a   vacanze
successive alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno due anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a
riposo. 
  4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958,  n.
195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono  aggiunti  i
seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento
o  la  conferma  degli  incarichi  direttivi  e  semi  direttivi,  il
controllo del  giudice  amministrativo  ha  per  oggetto  i  vizi  di
violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per  la  tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti  provvedimenti  si  segue,
per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo
119  del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Nel  caso   di   azione   di
ottemperanza, il  giudice  amministrativo,  qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.". 

                               Art. 3 
           (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive  modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al comparto  Scuola  si  applica  la
normativa di settore. 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma  3,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma  9,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. La  predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017  e  del
100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e  557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno  2014  e'
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  per  un
arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella  finanziaria  e  contabile.
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma  coordinano  le
politiche assunzionali dei soggetti di  cui  all'articolo  18,  comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di  garantire
anche  per  i  medesimi  soggetti  una   graduale   riduzione   della
percentuale tra spese di personale e spese correnti. 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
le parole  "Per  il  quinquennio  2010-2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 
  8. All'articolo 66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) e' abrogato il comma 9; 
  b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  9. E' abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  10. All'articolo 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici."; 
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  "all'avvio  delle  procedure
concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".
 
                               Art. 4 
                (Mobilita' obbligatoria e volontaria) 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul  proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a  trenta  giorni,  un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con
indicazione dei requisiti da possedere.  In  via  sperimentale  e  in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di  differenti  ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici  nazionali  non  e'  richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione  di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e  a  condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per  agevolare
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento  della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso  comune  costituiscono
medesima unita' produttiva ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita'  produttiva  le  sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri  dalla
sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti  possono  prestare
attivita' lavorativa nella stessa amministrazione o,  previo  accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito  dell'unita'
produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa  intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  possono  essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al  presente  comma,
anche con passaggi diretti di  personale  tra  amministrazioni  senza
preventivo  accordo,  per  garantire   l'esercizio   delle   funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico. 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le  modalita'  di  gestione-delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze  di  personale.  Le  risorse  sono  assegnate  alle
amministrazioni  di  destinazione  sino  al  momento   di   effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure  di  cui
ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.
286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A
decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con  propri  decreti  le  occorrenti  variazioni  di   bilancio   per
l'attuazione del presente articolo.". 
  2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis. 

                               Art. 5 
                   (Assegnazione di nuove mansioni) 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi  di
cui ai commi 2 e 3  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti."; 
  b) alla fine del comma 4 e' inserito il seguente periodo: "Nei  sei
mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui  all'articolo
33, comma 8, il personale in  disponibilita'  puo'  presentare,  alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione,  in
deroga all'articolo 2103 del codice  civile,  nell'ambito  dei  posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria,  al
fine di ampliare le occasioni  di  ricollocazione.  In  tal  caso  la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei  trenta  giorni  anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.". 
  c) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,  l'avvio
di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato
o  determinato  per  un  periodo  superiore  a  dodici   mesi,   sono
subordinate  alla  verificata  impossibilita'   di   ricollocare   il
personale  in  disponibilita'  iscritto   nell'apposito   elenco.   I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito  dei  posti  vacanti  in  organico,  in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta
o presso quelle individuate  ai  sensi  dell'articolo  34-bis,  comma
5-bis. Gli  stessi  dipendenti  possono,  altresi',  avvalersi  della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui  i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si
avvalgono dell'articolo 23-bis il  termine  di  cui  all'articolo  33
comma  8  resta  sospeso  e   l'onere   retributivo   e'   a   carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.". 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 567 e' inserito il seguente: 
  "567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.".

                               Art. 6 
    (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) 
 
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono  comunque
consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il
presente comma non si applica agli incarichi e  alle  cariche  presso
organi costituzionali.". 
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  n.
95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 

                               Art. 7 
       (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1°  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti  al  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso  quello  dell'articolo  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta
per cento per ciascuna associazione sindacale. 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei  distacchi
di cui al comma 1  e'  operata  con  arrotondamento  delle  eventuali
frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di
un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali. 

                               Art. 8 
         (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) 
 
  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre  2012  n.  190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  "compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio  di
gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione,"; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "E'  escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.". 
  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66,  della  legge  n.
190 del 2012, come modificato dal comma 1,  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. 

                               Art. 9 
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici) 
 
  1. Sono abrogati il  comma  457  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto
30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato  comma  3  ha
efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Nelle  ipotesi  di
sentenza favorevole con recupero delle spese legali  a  carico  delle
controparti, il dieci per cento delle somme recuperate  e'  ripartito
tra gli avvocati dello Stato o  tra  gli  avvocati  dipendenti  dalle
altre amministrazioni, in  base  alle  norme  del  regolamento  delle
stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con
qualifica  non  dirigenziale  negli  enti  pubblici  e   negli   enti
territoriali. 
  2. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,
non sono corrisposti compensi professionali. 
  3. I commi 1,  terzo  periodo,  e  2  si  applicano  alle  sentenze
depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

                               Art. 10 
(Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario  comunale   e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
                       diritti di segreteria) 
 
  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e' abrogato. 
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,  n.
734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei  diritti
di  segreteria  e'  attribuito  integralmente  al   comune   o   alla
provincia.". 

                               Art. 11 
   (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 dell'articolo e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico."; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata
degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.". 
  2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' abrogato. 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo  determinato  e'  fissato  nel  dieci  per
cento. 
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "3-bis.  Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale  anche  nel
caso in cui  nel  contratto  individuale  di  lavoro  il  trattamento
economico,  prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di  studio,  e'
parametrato a quello dirigenziale.". 

                               Art. 12 
(Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari  di   forme   di
integrazione  e  sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
              volontariato a fini di utilita' sociale) 
 
  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti
locali. 
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a
dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,
su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.". 
  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli
altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 1. 

                               Art. 13 
                  (Incentivi per la progettazione) 
 
  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  "6-bis.  In  ragione  della
onnicomprensivita' del relativo trattamento economico,  al  personale
con qualifica dirigenziale non possono essere  corrisposte  somme  in
base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.". 

                               Art. 14 
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione  scientifica
                             nazionale) 
 
  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 
  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. In attesa della  revisione  della  disciplina  sull'abilitazione
scientifica nazionale e' sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 16,  comma  3,  lettera  d),  della  legge  30
dicembre 2010  n.  240,  l'indizione  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 222 del 2011. 
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 29, comma  9,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015. 

                               Art. 15 
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio  per  le  scuole  di
                      specializzazione medica) 
 
  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17  agosto
1999,  n.  368  e  successive  modificazioni,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "La  durata  dei  corsi   di   formazione
specialistica, come ridotta dal decreto di cui  al  comma  3-bis,  si
applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015". 
  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17
agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle
entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a  6  milioni  di  euro  che  resta
acquisita  all'erario,  per  l'anno  2015   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per  euro  1,8  milioni  del
fondo di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  3. La procedura di cui all'articolo 4, comma  45,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36,  comma
1,  del  decreto  legislativo  n.   368   del   1999   e   successive
modificazioni. A tal fine  l'importo  massimo  richiesto  al  singolo
candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le  corrispondenti
entrate, relative alle prove di ammissione alle  predette  scuole  di
specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
per  essere  riassegnate  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di
ammissione. 

                                                                       CAPO II
                                  MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

                               Art. 16 
         (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate) 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo periodo, le parole  da:  "di  cui  due  dipendenti"  a:
"societa'  a  partecipazione  indiretta."   sono   sostituite   dalle
seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione  titolare
della partecipazione e quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza, per le societa' a partecipazione  diretta,  ovvero  scelti
d'intesa tra l'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
societa' controllante, quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza e la  stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta."; 
  2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ferme   le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico, qualora i membri del consiglio  di  amministrazione  siano
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri di indirizzo e  vigilanza  ovvero  dipendenti  della  societa'
controllante  hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi
assembleari all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in  base  alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento  del  trattamento
economico accessorio, e alla societa' di appartenenza."; 
  3) il quinto periodo e' soppresso; 
  b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da cinque membri, e'  assicurata
la   presenza   di   almeno   tre   membri   scelti   d'intesa    tra
l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare  di
poteri di indirizzo e vigilanza, per  le  societa'  a  partecipazione
diretta,   ovvero   almeno   tre   membri   scelti    d'intesa    tra
l'amministrazione  titolare  della  partecipazione   della   societa'
controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a  partecipazione
indiretta."; 
  2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica quanto
previsto al terzo periodo del comma 4."; 
  3) il sesto periodo e' soppresso. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente decreto. 

                               Art. 17 
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate) 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione in ordine  ai  predetti  enti.  Le  amministrazioni
statali inseriscono i dati e le proposte con  riferimento  a  ciascun
ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato  o  vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i
dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di
qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il
trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei
relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi  esternalizzati.  Nello  stesso  termine  e  con  le   stesse
modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i
relativi  dati.  Il  mancato  inserimento  rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi  dell'articolo  1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Al
Dipartimento della funzione  pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle
informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di
cui al  primo  periodo  ai  fini  dello  svolgimento  delle  relative
attivita' istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
in societa' per azioni detenute direttamente o  indirettamente  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'acquisizione  delle  predette
informazioni puo' avvenire attraverso banche  dati  esistenti  ovvero
con la richiesta di  invio  da  parte  delle  citate  amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle societa' da  esse  partecipate.  Tali
informazioni  sono   rese   disponibili   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono indicate le informazioni che  le  amministrazioni  sono
tenute a comunicare e definite le modalita'  tecniche  di  attuazione
del presente comma. L'elenco delle amministrazioni  adempienti  e  di
quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato  sul
sito  istituzionale  del  Dipartimento  del  Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e  su  quello  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  5. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  i  commi  da  587  a  591
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. 

                               Art. 18 
(Soppressione delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
regionale  e  del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
             l'innovazione e l'Agenda digitale italiana) 
 
  1. A decorrere dal  1°  ottobre  2014  sono  soppresse  le  sezioni
staccate di tribunale amministrativo regionale,  ad  eccezione  della
sezione autonoma  per  la  Provincia  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare  entro  il  15
settembre 2014, sono stabilite le modalita' per il trasferimento  del
contenzioso pendente  presso  le  sezioni  soppresse,  nonche'  delle
risorse  umane  e  finanziarie,  al  tribunale  amministrativo  della
relativa regione. Dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la
sede centrale del tribunale amministrativo regionale. 
  2. All'articolo 1  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo comma e' abrogato; 
  b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono
soppresse. 
  3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete  e
di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai
sensi  della  legge  5  maggio  1907,  n.  257,  sono  trasferite  al
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. 
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  comma
2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino a  "Ministri"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il  Presidente  del  predetto  Tavolo  e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione". 

                               Art. 19 
(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni
              dell'Autorita' nazionale anticorruzione) 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2; 
  b) la riduzione non inferiore al venti per  cento  del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti
per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme  di
cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) salvo che il fatto  costituisca  reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a  riordinare  le
funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione
della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali
regolatrici della materia: 
  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni
pubbliche; 
  b) progressiva integrazione del  ciclo  della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
  c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
  d) validazione esterna dei sistemi e risultati; 
  e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle
funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 
  14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e'
soppresso. 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.  190,
sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                               Art. 20 
                      (Associazione Formez PA) 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli
organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la
continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la
prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e
gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano
e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle
determinazioni conseguenti. 

                               Art. 21 
              (Unificazione delle Scuole di formazione) 
 
  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione
delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli
organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le
funzioni  degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
nazionale  dell'amministrazione   e   assegnate   ai   corrispondenti
dipartimenti,  individuati  ai  sensi  del  comma   3.   Le   risorse
finanziarie gia' stanziate e destinate  all'attivita'  di  formazione
sono attribuite, nella misura dell'ottanta  per  cento,  alla  Scuola
nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
cento,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa  Scuola
subentra  nei  rapporti  di  lavoro  a   tempo   determinato   e   di
collaborazione coordinata e continuativa  o  di  progetto  in  essere
presso gli  organismi  soppressi,  che  cessano  alla  loro  naturale
scadenza. 
  2. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1  dicembre
2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: "dal Capo del Dipartimento  per  la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,"  sono
soppresse; 
  2)  dopo  le  parole:  "dell'universita'  e  della  ricerca,"  sono
inserite le seguenti: "uno nominato dal  Ministro  dell'interno,  uno
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal
Ministro degli Affari esteri e da non piu' di  cinque  rappresentanti
nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree  di
attivita'.". 
  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti
principi: 
  1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in  particolare,  le
funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad
altrettanti dipartimenti; 
  2) collaborazione  con  gli  organi  costituzionali,  le  autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente. 
  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di  cui  all'articolo
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento  economico,
rispettivamente, dei professori o dei ricercatori  universitari,  con
pari anzianita'. 
  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di
appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi
distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con
posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso
si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello
accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti
nell'amministrazione di destinazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. 

                               Art. 22 
          (Razionalizzazione delle autorita' indipendenti) 
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni. 
  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  l'articolo  29,  e'
inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I componenti degli organi di
vertice  e  i  dirigenti  a  tempo  indeterminato  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa,  nei  quattro  anni  successivi
alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi  in  violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio
sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.". 
  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti:  "e  i
dirigenti a tempo indeterminato"; 
  b) e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di
supporto.". 
  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma  1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti. 
  6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del
personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,
sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e
successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti:  "  nonche'  le
autorita' indipendenti,"; 
  b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo  le  parole:
"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "
nonche' le autorita' indipendenti,". 
  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu'  edifici
contigui da adibire a sede comune dell'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti, dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni  e  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro  il  30  giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici  nei  predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo  conto  delle  esigenze  di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla
sede di Roma della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
a quelle dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano
non piu' di due sedi comuni. 
  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato. 
  11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorita' di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data,
il  comma  1,  secondo   periodo,   dell'articolo   37   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' soppresso. 
  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  l'articolo  14,  comma  2,  e'
abrogato. 
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto,  l'articolo  23,  comma   1,   lettera   e),   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' soppresso. 
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle  parole  "I
predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le  deliberazioni  della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli."; 
  b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo,  le  parole  "dalla
Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro
voti favorevoli."; 
  c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su
proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con  non  meno
di quattro voti favorevoli."; 
  d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di
quattro voti favorevoli.". 
  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a
quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il
contributo a carico dei soggetti vigilati. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob. 

                               Art. 23 
(Interventi urgenti in materia di  riforma  delle  province  e  delle
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  15,  all'ultimo  periodo  le  parole  "il  consiglio
metropolitano"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "la  conferenza
metropolitana"; 
  b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia  di  Milano"  sono
inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie  detenute  dalla
Provincia di Monza e Brianza". 
  2) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Entro  il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale."; 
  3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "Alla  data  del
31 dicembre 2016 le  partecipazioni  originariamente  detenute  dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza"; 
  c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
  "49-bis.  Il  subentro  della  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo
4 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei  nuovi  organi.  Analogamente  i
componenti degli organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle
societa' partecipate nominati ai sensi del primo  periodo  del  comma
49-bis decadono contestualmente  al  successivo  trasferimento  delle
relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e  della
nuova  Provincia  previsto  dal   terzo   periodo   del   comma   49,
provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e  termini
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi". 
  d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78
del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della  provincia
o  dal  commissario,  e'  indetta"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"l'elezione  del  presidente  della   provincia   e   del   consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge"; 
  e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
  f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui
al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  1°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di  quanto  disposto
per la gestione provvisoria  degli  enti  locali  dall'articolo  163,
comma 2, del testo unico, e per gli  atti  urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole ",  secondo  le  modalita'
previste dal comma 82"; 
  g) al comma 143, aggiungere alla  fine  il  seguente  periodo  "Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito". 

                                                                    TITOLO II
                                    INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
                                                                       CAPO I
                                    ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

                                AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

                               Art. 24 
   (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) 
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al
fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito  comitato
interistituzionale. 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese. 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese. 
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e  r),
della Costituzione,  gli  accordi  conclusi  in  sede  di  Conferenza
unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,
costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti
dall'estero. 

                               Art. 25 
          (Semplificazione per i soggetti con invalidita') 
 
  1. All'articolo 330, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  "laurea  in
ingegneria"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   nonche'   da   un
rappresentante  designato   delle   Associazioni   di   persone   con
invalidita' esperto in materia. La partecipazione del  rappresentante
di queste ultime e' comunque a titolo gratuito". 
  2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  recante  nuovo  codice  della  strada,  e
successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui   al
precedente periodo, la commissione medica locale  certifichi  che  il
conducente presenti situazioni di mutilazione  o  minorazione  fisica
stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto,  i  successivi  rinnovi  di
validita' della patente di guida posseduta potranno  essere  esperiti
secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo  la  durata  di  cui
all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". 
  3. All'articolo 381,  comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  "Il
comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il
comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e"  e'  inserita
la parola: "puo'". 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2  dell'articolo  2,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   "novanta"   e'   sostituita   dalla   parola
"quarantacinque"; 
      2) le parole "ai soli  fini  previsti  dall'articolo  33  della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini  previsti
dagli articoli 21 e  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
    b) al comma 3-bis dell'articolo 2,  la  parola  "centottanta"  e'
sostituita dalla parola "novanta"; 
    c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito  il  seguente
comma: "3-quater . Ai fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS .". 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo  4  della
legge 21 novembre 1988, n.  508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti
dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono  attribuite  al  compimento  della  maggiore  eta',   e   previa
presentazione della domanda in  via  amministrativa,  le  prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole "che hanno ottenuto il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. 
  8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
il primo periodo e' soppresso. 
  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto
in fine il seguente comma: 
  "2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.". 

                               Art. 26 
(Semplificazione  per  la  prescrizione   dei   medicinali   per   il
                 trattamento di patologie croniche) 
 
  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.". 

                               Art. 27 
(Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia
                             sanitaria) 
 
  1. All'articolo 3, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, lettera  a),  primo  periodo,  dopo  le  parole  "di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle  risorse  del
fondo stesso"; 
  b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le  parole  "in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite  dalle
seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)"; 
  c) al comma 4, primo periodo, le parole "  Per  i  contenuti"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'articolo 3, comma 5, lettera e)  del  decreto  legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, per i contenuti". 
  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato. 
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  le  parole  "  da
quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta". 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo  7,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,
come modificato dal comma 3 del presente articolo.
 
                               Art. 28 
(Riduzione del diritto annuale dovuto  alle  camere  di  commercio  a
                        carico delle imprese) 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale  a  carico
delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e' ridotto del cinquanta per cento. 

                                                                    TITOLO III
                    MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E
                          CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

                                                                       CAPO I
                                            MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

                               Art. 29 
(Nuove norme in materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
                      di infiltrazione mafiosa) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52
e' sostituito dai seguenti: 
  "52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la
comunicazione   e    l'informazione    antimafia    liberatoria    e'
obbligatoriamente acquisita dai  soggetti  di  cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
attraverso la consultazione, anche in  via  telematica,  di  apposito
elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi
settori. Il suddetto elenco  e'  istituito  presso  ogni  prefettura.
L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia
in cui il  soggetto  richiedente  ha  la  propria  sede.  Si  applica
l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di
esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali
essa e' stata disposta.". 
  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'articolo
1, comma  53,  della  predetta  legge  n.  190  del  2012,  procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  94,
commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. 

 

                                                                        CAPO II
                            MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

                               Art. 30  
              (Unita' operativa speciale per Expo 2015) 
 
  1.  Al  Presidente  dell'ANAC  sono  attribuiti  compiti  di   alta
sorveglianza  e  garanzia  della  correttezza  e  trasparenza   delle
procedure connesse alla realizzazione delle opere del  grande  evento
EXPO Milano 2015. A  tal  fine  si  avvale  di  una  apposita  Unita'
operativa speciale composta da personale  in  posizione  di  comando,
distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della  Guardia  di
Finanza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti
all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici: 
  a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi
all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi  e
forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse
allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con  particolare
riguardo al rispetto delle disposizioni  in  materia  di  trasparenza
della legge 6  novembre  2012  n.  190,  nonche',  per  la  parte  di
competenza, il corretto adempimento, da  parte  della  Societa'  Expo
2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia
di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano; 
  b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati  gia'
attribuiti  alla  soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  comma   9,
dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi
compresi poteri di accesso alla banca dati di  cui  all'articolo  97,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle
riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166. 
  4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie e  strumentali  disponibili  nel  bilancio
dell'ANAC. 

                               Art. 31 
 (Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo  54-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono  inserite
le seguenti  "o  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  per  la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),"
 
                               Art. 32 
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
           nell'ambito della prevenzione della corruzione) 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture, il Presidente dell'ANAC, in  presenza  di  fatti  gravi  e
accertati anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  3,  lett.  a)  del
presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente: 
  a) di ordinare la rinnovazione degli  organi  sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale; 
  b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale. 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto. 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino
all'esito dei giudizi in sede penale. 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e
onorabilita'  di  cui  di  cui  al  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno  e  monitoraggio
dell'impresa.  A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa
prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e
modelli  di  trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al
sistema di controllo  interno  e  agli  organi  amministrativi  e  di
controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua
prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei
bilanci  pubblici,  ancorche'  ricorrano   i   presupposti   di   cui
all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. In tal caso, le misure sono disposte  di  propria  iniziativa
dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure
sono revocate e cessano comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di
passaggio in giudicato di sentenza di annullamento  dell'informazione
antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via  definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero
di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi
dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito  dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti. 

                               Art. 33 
               (Parere su transazione di controversie) 
 
  1.  La  societa'  Expo  2015  p.a.  nel  caso  di  transazione   di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti  dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  puo'  chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla
proposta  transattiva  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
richiesta. 

                               Art. 34 
            (Contabilita' speciale per Expo Milano 2015) 
 
  1. Gli eventuali compensi o rimborsi  spese  dei  componenti  della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano
2015  ovvero  quelli   per   ulteriori   incarichi   per   specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della
contabilita' speciale intestata  al  Commissario,  nell'ambito  delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015. 

                               Art. 35 
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione
     dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'
nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE
del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o
enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in
cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei  soggetti  che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica. 
  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 
                               Art. 36 
(Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  a   infrastrutture
               strategiche e insediamenti produttivi) 
 
  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5
maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011
del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma
3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del  2011
del CIPE al fine  di  dare  attuazione  al  presente  articolo  e  ne
definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto  previsto
dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,
n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari
importo  del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la
medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti
aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli
interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di
cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 

                               Art. 37 
       (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera) 
 
  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e
d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163
sono  trasmesse,  unitamente  al  progetto  esecutivo,  all'atto   di
validazione  e   ad   apposita   relazione   del   responsabile   del
procedimento,  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   per   la
valutazione e la trasparenza delle  amministrazioni  pubbliche  entro
trenta giorni dall'approvazione da parte  della  stazione  appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

                                                                    TITOLO IV
                MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E
                                L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

                                                                        CAPO I
                                                    PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

                               Art. 38  
                 (Processo amministrativo digitale) 
 
  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 

                               Art. 39  
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
                di affidamento di contratti pubblici) 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2  obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al  pagamento,  in  favore  della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore  all'uno  per  mille  e  non  superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque  non  superiore  a
50.000  euro,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione
provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante   assegna   al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano
rese,  integrate  o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza  o  incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione  appaltante  non  ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente
e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in
conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non
rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 
  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere
prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando  o   al
disciplinare di gara.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 

                               Art. 40  
(Misure per l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici) 
 
  1. All'articolo 120  dell'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010,  n.  104  (Codice  del  processo  amministrativo),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata  nell'udienza  cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con  sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da  tenersi
entro trenta giorni dalla scadenza del termine  per  la  costituzione
delle parti diverse dal ricorrente. Della data  di  udienza  e'  dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria,  a  mezzo  posta
elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando  e'
necessario integrare il contraddittorio o assicurare il  rispetto  di
termini a difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori  o  l'integrazione
del contraddittorio o dispone il rinvio per  l'esigenza  di  rispetto
dei termini a difesa, ad una udienza  da  tenersi  non  oltre  trenta
giorni."; 
  b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.  Il  collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al  comma  4  dell'articolo
119,  ne  subordina  l'efficacia  alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione,  di  una  cauzione,  salvo  che  ricorrano   gravi   ed
eccezionali  ragioni  specificamente   indicate   nella   motivazione
dell'ordinanza che concede la  misura  cautelare.  Tali  misure  sono
disposte per  una  durata  non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo   restando   quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 119"; 
  c) il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio entro venti giorni  dall'udienza  di  discussione,  ferma
restando la possibilita' di chiedere  l'immediata  pubblicazione  del
dispositivo entro due giorni.". 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

                               Art. 41 
          (Misure per il contrasto all'abuso del processo) 
 
  1.  All'articolo  26   dell'allegato   1   (Codice   del   processo
amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  "In  ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma
equitativamente  determinata,  quando  la  decisione  e'  fondata  su
ragioni manifeste.", 
  b) al comma 2, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,
lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere
elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
superiore al suddetto limite.". 

                               Art. 42 
(Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel  processo
                           amministrativo) 
 
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  « 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12  e  13  si
applicano anche nel processo amministrativo. ». 

                               Art. 43 
 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e
la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono
stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1. 
  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le
regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  di  cui  all'articolo   16-ter   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

                                                                    CAPO II
            DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

 

                               Art. 44 
  (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo  16-bis
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  si  applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  iniziati   innanzi   al   tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di  cui  al  periodo
precedente  iniziati  prima  del  30   giugno   2014,   le   predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre  2014;  fino  a
quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti
processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalita'
telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente
con tali modalita'. 
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per
difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.». 
  c) dopo il comma  9-bis,  introdotto  dall'articolo  52,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno  2015  nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico. ». 

                               Art. 45 
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della
                              sentenza) 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi  sono
altri intervenuti,  il  cancelliere,  quando  la  legge  non  dispone
altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; 
    b) all'articolo 133, secondo comma, le parole:  "il  dispositivo"
sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»; 
    c)  all'articolo  207,  secondo  comma,  le   parole:   "che   le
sottoscrive" sono soppresse. 

                               Art. 46 
            (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: "ovvero a mezzo  di  posta  elettronica  certificata"
sono soppresse; 
  2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente,  fatta  eccezione
per l'autorizzazione  del  consiglio  dell'ordine,  la  notificazione
degli atti in materia civile, amministrativa  e  stragiudiziale  puo'
essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; 
  b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; 
  c) all'articolo 7  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 
  2. All'articolo 16-quater del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e  3  non  si  applicano  alla
giustizia amministrativa.». 

                               Art. 47 
(Modifiche in materia di indirizzi di posta  elettronica  certificata
                   della pubblica amministrazione) 
 
  1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, al primo periodo, le parole:  "entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014». 

                               Art. 48 
   (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche) 
 
  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche'  il  pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 

                               Art. 49 
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo,  dopo  le  parole:
"atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol
ricevere le comunicazioni.»; 
  b) all'articolo 17, dopo il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di
posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria». 
  2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio
e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso
l'ufficio.». 

                               Art. 50 
                      (Ufficio per il processo) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-septies e' inserito il seguente: 

                          " ART. 16-octies 
                      (Ufficio per il processo) 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un
piu' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per
il processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio
per il processo costituito presso  le  corti  di  appello  i  giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito  presso
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli  articoli  42
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione
alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  2. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali  ordinari,"
sono inserite le seguenti: «le  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari,»; 
  b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  « 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma  del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».
 
                               Art. 51 
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni  per
                           via telematica) 
 
  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre  1960,  n.
1196, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie
delle corti di appello  e  dei  tribunali  ordinari  sono  aperte  al
pubblico  almeno  tre  ore  nei  giorni  feriali,  secondo   l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.». 
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'
generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 155,  quarto  e  quinto  comma,  del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.». 

                               Art. 52 
  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente  comma  non  si
applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate
all'ordine del giudice.»; 
  b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente: 
 
                          " ART. 16-sexies 
                        (Domicilio digitale) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di  procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni  degli  atti  in
materia civile al difensore siano  eseguite,  ad  istanza  di  parte,
presso la cancelleria dell'ufficio  giudiziario,  alla  notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente  quando  non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro   generale   degli   indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
  « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia  autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia senza  certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.». 

                               Art. 53 
                  (Norma di copertura finanziaria) 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'articolo  52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate
derivanti dall'aumento del contributo unificato di  cui  all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
  c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; 
  d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; 
  e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
  f) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
  g) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
  h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
  i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 54 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
    
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze
 
                            Orlando, Ministro della giustizia
 
                            Lanzetta,   Ministro   per   gli   affari
                            regionali e le autonomie
 
                            Alfano, Ministro dell'interno
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico
 
                            Martina,   Ministro    delle    politiche
                            agricole alimentari e forestali
 
                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
                            trasporti
 
                            Lorenzin, Ministro della salute
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali
 
    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                        Allegato 1    
 
                                                    (art. 1, comma 6) 
    
 
                        (in milioni di euro)
=====================================================================
|                  |       |         |        |        |   2018 e   |
|    MINISTERO     | 2014  |  2015   |  2016  |  2017  | successivi |
+==================+=======+=========+========+========+============+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'ECONOMIA E   |       |         |        |        |            |
|DELLE FINANZE     |  355,7|    448,4|   504,5|   511,9|       523,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLO   |       |         |        |        |            |
|SVILUPPO ECONOMICO|   55,6|     88,5|    90,5|    83,6|        85,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEL     |       |         |        |        |            |
|LAVORO E DELLE    |       |         |        |        |            |
|POLITICHE SOCIALI |   21,5|      7,0|     6,0|     6,0|         6,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|GIUSTIZIA         |   13,5|     37,2|    47,5|    49,0|        50,5|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEGLI   |       |         |        |        |            |
|AFFARI ESTERI     |   13,5|     25,2|    30,5|    31,3|        32,2|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'INTERNO      |   30,9|     58,9|    66,2|    68,0|        70,0|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO         |       |         |        |        |            |
|DELL'AMBIENTE E   |       |         |        |        |            |
|DELLA TUTELA DEL  |       |         |        |        |            |
|TERRITORIO E DEL  |       |         |        |        |            |
|MARE              |    2,9|      6,7|     8,5|     8,7|         8,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |
|INFRASTRUTTURE E  |       |         |        |        |            |
|DEl TRASPORTI     |  113,0|    165,0|   170,0|   163,7|       165,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|DIFESA            |   89,5|    254,6|   362,7|   373,6|       382,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |
|POLITICHE AGRICOLE|       |         |        |        |            |
|ALIMENTARI E      |       |         |        |        |            |
|FORESTALI         |   11,1|      8,4|     9,2|     9,5|         9,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |
|SALUTE            |    2,8|      4,2|     4,6|     4,7|         4,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|TOTALE            |  710,0|  1.104,0| 1.300,1| 1.309,9|     1.339,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+