Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari.». (14A06530)
(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)
IN VIGORE DAL 19 AGOSTO 2014
Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro pubblico
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni
1. Sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari, (( i trattenimenti in servizio, pur se ancora non
disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, )) sono fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista
in data anteriore.
(( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del
suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. ))
4. (Soppresso).
(( 5. All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio
per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al personale di
magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del
presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.». ))
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di euro )) per l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2 milioni ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del
decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»;
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(( Art. 1-bis
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
per i giornalisti
1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per
l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro
per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di
euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente
comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7
dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al
secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto
decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20
milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo
massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni
di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, comma
1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano,
anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso di competenze professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle
imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque
prepensionamenti.
3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti
che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro
per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i
medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11
milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di
euro per l'anno 2019.
6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 22
milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno
2015.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 2
Incarichi direttivi ai magistrati
1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro (( sei mesi )) dalla pubblicazione
della vacanza.
(( 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». ))
(( 1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un
anno». ))
2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano )) alle procedure concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della data di
collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.».
(( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2014». ))
Art. 3
Semplificazione e flessibilita' nel turn over
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si
applica la normativa di settore. ))
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta
facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
(( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento delle graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso art.
2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre
2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia
di Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni
di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e'
autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le
finalita' ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso
civile».
3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a
decorrere dall'anno 2016. ))
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei
livelli occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
(( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e
l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'art. 2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato
ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente
tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della
difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
))
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma
5-quinquies del presente articolo. ))
(( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
per quanto di competenza dello stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per
cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.
))
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo.
(( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
(( 9. All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano,
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da altri soggetti». ))
10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».
(( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del
presente decreto. ))
Art. 4
Mobilita' obbligatoria e volontaria
1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di
mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
(( 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice
civile. )) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, (( previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e )) previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede. ))
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale (( e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento
di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato )) ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.».
(( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione
delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si
provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno
2015, a valere sui risparmi di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e
Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e
quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
2. E' abrogato l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis.
Art. 5
Assegnazione di nuove mansioni
1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni competenti.»;
b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, )) al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8. (( Il personale ricollocato ai sensi del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti
criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo.». ))
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate
alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando
presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui
all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione
di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso
e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente
che utilizza il dipendente.».
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma
567 e' inserito il seguente:
«567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni
dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo'
presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o
all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in
altra societa'.».
Art. 6
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle
giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli
organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di
spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della
propria autonomia». ))
2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95
del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 7
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per
ciascuna associazione sindacale.
(( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al
comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per
ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione
dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. ))
2. Per ciascuna associazione sindacale, la (( rideterminazione ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle
eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di
assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai
rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi
sindacali. ))
Art. 8
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di
gabinetto,» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli,
comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; ))
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.».
2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
(( Art.9
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato
terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con
le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel
rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato
secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato,
adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle
suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire
previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle
somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del
comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione
degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile
attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di
trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad
esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il
quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo
del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. ))
Art. 10
Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale
dei diritti di segreteria.
1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
abrogato.
2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.».
(( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a
un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare»
sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». ))
Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: «1. Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto
dell'incarico.»;
(( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'art. 108, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.». ))
(( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti
a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». ))
3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato (( ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore
riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione
pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo, )) (( puo' raggiungere il
livello massimo del )) dieci per cento.
4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in
cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a
quello dirigenziale.».
(( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' inserito il
seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente».
4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal
presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
4-quater All'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:
«31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non
si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a
significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente». ))
Art. 12
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale.
1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo
finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti
locali.
(( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a
100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato,
gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di
utilita' sociale nei territori montani. ))
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a
dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su
proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli
altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di
utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini
della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata
ai sensi del comma 1.
(( Art. 13
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la
progettazione.
1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. ))
(( Art. 13-bis
Fondi per la progettazione e l'innovazione
1. Dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato
dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la
progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel
regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo,
tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle
effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita'
manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,
redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del
ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo
del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei
lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati
all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di
servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate
a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui
all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater del presente articolo». ))
Art. 14
Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni: ))
a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: (( «venti»; ))
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: «durata quadriennale» sono sostituite
dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; ))
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: «analitica» e' soppressa, le
parole: «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: ((
«settore concorsuale» )) e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; ))
2.2) alla lettera b), la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: (( «dieci»; ))
2.3) alla lettera c), le parole: «con apposito decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: (( «con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e'
effettuata dopo il primo biennio»; ))
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
(( «d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita'
individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina
altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere
conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei
parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; ))
2.5) alla lettera f), la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: (( «cinque» )), le parole da: «e sorteggio di un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: (( «. Nel rispetto della rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione»;
))
2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: «il sorteggio» fino a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il sorteggio di cui
alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;» )) e dopo le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite
le seguenti: (( «il parere e' obbligatorio nel caso di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato
nella commissione;»; ))
2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: (( «a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa
fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; ))
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
(( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236».
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito
negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei
anni.
3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la
chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della
commissione nominata per l'espletamento delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo
parere».
3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei
professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. ))
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. ))
Art. 15
Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica
1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono
sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014».
))
1-bis. Il comma 3-ter dell'art. 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
(( «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere
dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare
tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». ))
2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita
all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. La procedura di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36, comma 1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative
alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di
ammissione.
(( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province
autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei
contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime
province autonome attraverso convenzioni stipulate con le
universita'». ))
Capo II
Misure in materia di organizzazione della PA
Art. 16
Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate
1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i
consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere
composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori
di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o
della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente
periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il
finanziamento del trattamento economico accessorio»; ))
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
(( «5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo
del comma 4». ))
2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,
)) le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo
rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore (( del presente )) decreto.
Art. 17
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa' partecipate
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. (( Il sistema
informatico si avvale di un software libero con codice sorgente
aperto. )) Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le
proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da
ciascuna di esse finanziato o vigilato. (( Decorsi tre mesi
dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. ))
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i
dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di
qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi
strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico si avvale di un
software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
(( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca
dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle
amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la
consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. ))
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita'
istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
(( in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato
detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ))
L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita'
tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
(( Art. 17-bis
Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e
dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.))
Art. 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo
regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.
(( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo
dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare
entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse,
nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo
regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di
ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla
relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede
misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e
l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto
della collocazione geografica, del carico di lavoro e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ))
2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art. )) 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; ))
b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,»
sono soppresse.
(( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il
Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito
presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le
funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da
trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il
medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane,
finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. ))
4. (( All'art. 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione».
Art. 19
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, (( specificando che il personale attualmente in servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; ))
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al
venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. ))
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura
penale; ))
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
(( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui
al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione
monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),
della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili
criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
di corruzione. ))
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. (( Le stesse
somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito
internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle
suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione. ))
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (( Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di
comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. ))
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. (( Con riguardo al solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m)
e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai
progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono
piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita'
nazionale anticorruzione. ))
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della (( legge 23 agosto 1988, n. 400 )), entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e
valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme
generali regolatrici della materia:
(( a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico
delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le
premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e
individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ))
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative
alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e'
soppresso.
(( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il
programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n. 190, (( e le funzioni di cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, )) sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20
Associazione Formez PA
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli
organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la
continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e
gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano
e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle
determinazioni conseguenti.
(( 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 21
Unificazione delle Scuole di formazione
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione
delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli
organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le
funzioni (( di reclutamento e di formazione )) degli organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del
comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono
soppresse;
(( 2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti
nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri». ))
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la Scuola nazionale
dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art.
4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli
stessi (( e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi
distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con
posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello
accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti
nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino all'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte,
autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. ))
(( Art. 21-bis
Riorganizzazione del Ministero dell'interno
1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire
entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a
predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui
all'art. 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014, con
conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti
derivanti dalle predette riduzioni. ))
Art. 22
Razionalizzazione delle autorita' indipendenti
1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei
dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni.
2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n.
262, dopo l'art. 29 e' aggiunto il seguente: «Art. 29-bis. -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). )) - 1. I componenti degli organi di vertice e i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ((
nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((
ne' con societa' controllate da questi ultimi. )) I contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli ultimi
due anni )) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di supporto. (( Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». ))
3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) )) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita
dalla seguente: (( «due»; ))
a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di
supporto.».
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli
organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa
stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle
le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in
essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli
obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e
successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le
autorita' indipendenti,»;
b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,».
(( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle
specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i
componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei
criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno
solare successivo a quello della violazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio,
individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a
sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo
interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di
cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze
una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. ))
10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
b) all'art. 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro
voti favorevoli.»;
c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno
di quattro voti favorevoli.»;
d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.».
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle
citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
materia di funzioni fondamentali dei comuni. ))
1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( «0a) )) al comma 14:
1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono
soppresse;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della
provincia» sono inserite le seguenti: (( «, anche nel caso di cui al
comma 82 del presente articolo,» )) e le parole: (( «di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito
denominato "testo unico"»; ))
a) al comma 15, (( al primo periodo, le parole: «30 settembre
2014» )) sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e ))
all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono
sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
(( a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla meta' dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; ))
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano»
sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza».
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il 30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione
fiscale.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «Alla data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale
alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di
Brianza»;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
«49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute
dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del
valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della
Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito
dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni
della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e
quello accertato al momento del subentro da parte della Regione
Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del
trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta'
metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di
regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di
Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'art. 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, )) fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 4. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo
periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;
(( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:
(( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo periodo, della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti: "nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile
2014, n. 56,"»; ))
(( c-ter) )) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: ((
«a liste di candidati concorrenti»; ))
(( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei
candidati» sono sostituite dalle seguenti: (( «un voto» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Ciascun elettore puo'
esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia,
il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei
commi 32, 33 e 34»; ))
(( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
(( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei
seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38»; ))
d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a
78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della
provincia o dal commissario, e' indetta» sono sostituite dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge» ((
e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; ))
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel caso di
cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia
sia commissariata, il commissario a partire dal !° luglio 2014,
assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la
giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalita'
previste dal comma 82»;
(( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; ))
(( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:
(( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le
fusioni di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318,
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del
presente articolo"»;
f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
«130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto
previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni»; ))
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli
eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».
(( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla terza cifra
decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia
demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza
cifra decimale e».
1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'art. 141, comma 1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il
termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del
consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale
ordinario del 2015;
b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia
omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del
consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni;
c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine
di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma
14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente
articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato
ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies. All'art. 14, comma 31-ter, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le
parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2014». ))
(( Art. 23-bis
Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte dei comuni.
1. Al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a
seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal
terzo anno successivo a quello di istituzione». ))
(( Art. 23-ter
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1°
luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le
procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si applicano alle
acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti
pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle
dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro. ))
(( Art. 23-quater
Disposizioni finanziarie in materia
di citta' metropolitane e province
1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10
ottobre». ))
(( Art. 23-quinquies
Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico
1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi
collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i
provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla
ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo
2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in
deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2».
))
Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24
Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di
coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale (( e sono individuate le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. ))
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese, (( che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi
decreti. ))
(( 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. ))
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le imprese
li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini. ))
(( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le
procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano
deve prevedere una completa informatizzazione. ))
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero.
(( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro
sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». ))
(( Art. 24-bis
Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,
regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita'
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si
applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre
2012, n. 190».
Art. 24-ter
Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, come definita dall'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le
modalita' previste dall'art. 71 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal
presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni competenti, la
Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati
personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere.
In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente,
il parere si intende interamente favorevole». ))
(( Art. 24-quater
Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lettera b),
del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. ))
(( Art. 24-quinquies
Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni
1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la
messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie
basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per
l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione
telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art. 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. ))
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita'
(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da
disabili sensoriali o». ))
1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in
ingegneria» sono inserite le seguenti: (( «, nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. )) La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito».
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della
patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,
commi 2, 3 e 4.».
3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita
la parola: «puo'».
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola
«quarantacinque»;
2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti
nelle patologie denunciate». ))
b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e'
sostituita dalla parola «novanta»;
c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente
comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
Commissione medica competente, previa richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato
provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della Commissione medica dell'INPS.».
5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni
sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di
settore.
6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle
Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni
economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori
accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista
la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). ))
7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in
fine il seguente comma:
«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o
superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.».
(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono
soppresse. ))
Art. 26
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
di patologie croniche
1. All'art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime
sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un
massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal
paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».
Art. 27
Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia
sanitaria
1. All'art. 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le seguenti: (( «, anche nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti».
(( 1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale
(SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2.(Soppresso).
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta».
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di
sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
(( Art. 27-bis
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017,
in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli
aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del
disagio economico, accertato con le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita'
annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle
somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia
all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non
intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al
decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
(( Art. 28
Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti
di segreteria.
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b),
d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli
organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in
forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Capo I
Misure di controllo preventivo
Art. 29
Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa.
1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e'
sostituito dai seguenti:
«52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) e' obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco
e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali
essa e' stata disposta.».
2. (( In prima applicazione, e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate
all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima
applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e
stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in
attesa del provvedimento definitivo. ))
Capo II
(( Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture ))
Art. 30
Unita' operativa speciale per Expo 2015
1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'art. 1,
comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. (( Per le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera
fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle
attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti
all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici:
a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle
attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della
Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di
Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle
riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
4. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 31
Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».
Art. 32
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.
1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di
rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o
forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un
contraente generale )), il Presidente dell'ANAC (( ne informa il
procuratore della Repubblica e )), in presenza di fatti gravi e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )), lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente (( in relazione al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; ))
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. ))
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al
comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto
dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al
regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la
durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla
realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o alla fornitura
)) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. ))
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso
l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa
e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ((
ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal
Prefetto. ))
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso
quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle
allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino
all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi di cui al
comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva. ))
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di
trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare
il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua
prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in
giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia
interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero
di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
Art. 33
Parere su transazione di controversie
1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla
proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta.
Art. 34
Contabilita' speciale per Expo Milano 2015
1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano
2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, (( con
l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale
dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e
periodicamente aggiornate. ))
(( 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 35
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il
controllo.
1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita'
nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE
del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui
hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica.
2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 36
Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5
maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011
del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma 3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari
importo del fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti
aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli
interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di
cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(( Art. 37
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di
comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione
del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le
sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006. ))
Capo I
Processo amministrativo
Art. 38
Processo amministrativo digitale
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
(( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.
136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal
seguente:
«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
))
Art. 39
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti pubblici
1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita'
essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e'
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita'
(( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
Art. 40
Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di
appalti pubblici
1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma
la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da
tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria,
a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da
tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del
ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le
associazioni di categoria riconosciute degli avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i
relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti
dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»; ))
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119,
ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non superiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio (( entro trenta giorni )) dall'udienza di discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di
appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente
dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. ))
Art. 41
Misure per il contrasto all'abuso del processo
1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, (( comunque non superiore al doppio
delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente
infondati»; ))
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119,
lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere
elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite.».
Art. 42
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo
amministrativo
1. All'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si
applicano anche nel processo amministrativo.».
Art. 43
Disposizioni in tema di informatizzazione
del processo contabile
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e
la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le
regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di
posta elettronica certificata di cui all'art. 16-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Capo II
Disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico
Art. 44
Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati
con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalita'.
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata
la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i
tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta'
del deposito telematico.».
Art. 45
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della
sentenza.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» (( ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non e'
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.
325»; ))
c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive»
sono soppresse.
(( 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica»;
b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con
modalita' telematiche, il presente comma non si applica». ))
(( Art. 45-bis
Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di
comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche.
1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore deve
altresi' indicare il proprio numero di fax».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-ter:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla
giustizia amministrativa»;
b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita'
telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con
modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno
successivo».
3. All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un
recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del
domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della
giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di
fax».
4. All'art. 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore
non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo
comma, del codice di procedura civile». ))
Art. 46
Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la
notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica
certificata.»;
b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
(( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis»; ))
d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'art. 3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia
amministrativa.».
Art. 47
Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata
della pubblica amministrazione
1. All'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».
Art. 48
Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche
1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e'
sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il pagamento del
prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 49
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo
unificato.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol
ricevere le comunicazioni.»;
b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria.».
2. All'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso
l'ufficio.».
Art. 50
Ufficio per il processo
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art.
16-septies e' inserito il seguente:
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di
garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu'
efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per
il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale (( dei laureati )) a norma dell'art. 37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi'
parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di
appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione
alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
(( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte
dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di
merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. ))
(( 2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le
seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo
idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso
l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio». ))
(( Art. 50-bis
Modifiche all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma
8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad
euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non
regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del
presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui
all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini
e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica». ))
Art. 51
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
telematica
1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico
almeno (( quattro )) ore nei giorni feriali, secondo l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.».
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
(( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «con modalita' telematiche»; ))
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e'
generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice
di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
Art. 52
Poteri di autentica dei difensori
e degli ausiliari del giudice
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. (( Il duplicato informatico di un
documento informatico deve essere prodotto mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. )) Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano
eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio
giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo'
procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di
posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Art. 53
Norma di copertura finanziaria
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 46, comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52, comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i
processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a
euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 168.»;
i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle
minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con
proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 54
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
(art. 1, comma 6)
(in milioni di euro)
|=======================|======|=======|========|========|==========|
| MINISTERO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 e |
| | | | | |successivi|
|=======================|======|=======|========|========|==========|
|MINISTERO DELL'ECONOMIA|355,7 | 448,4| 504,5 | 511,9 | 523,6 |
|E DELLE FINANZE | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLO | 55,6 | 88,5| 90,5 | 83,6 | 85,1 |
|SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEL LAVORO | 21,5 | 7,0| 6,0 | 6,0 | 6,1 |
|E DELLE POLITICHE | | | | | |
|SOCIALI | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA | 13,5 | 37,2| 47,5 | 49,0 | 50,5 |
|GIUSTIZIA | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEGLI AFFARI | 13,5 | 25,2| 30,5 | 31,3 | 32,2 |
|ESTERI | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'INTERNO | 30,9 | 58,9| 66,2 | 68,0 | 70,0 |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'AMBIENTE| 2,9 | 6,7| 8,5 | 8,7 | 8,9 |
|E DELLA TUTELA | | | | | |
|DEL TERRITORIO | | | | | |
|E DEL MARE | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE |113,0 | 165,0| 170,0 | 163,7 | 165,7 |
|INFRASTRUTTURE E | | | | | |
|DEI TRASPORTI | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA DIFESA | 89,5 | 254,6| 362,7 | 373,6 | 382,9 |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE | 11,1 | 8,4| 9,2 | 9,5 | 9,7 |
|POLITICHE AGRICOLE | | | | | |
|ALIMENTARI E FORESTALI | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA SALUTE | 2,8 | 4,2| 4,6 | 4,7 | 4,9 |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
| TOTALE |710,0 |1.104,0|1.300,1 |1.309,9 | 1.339,6 |
|=======================|======|=======|========|========|==========|