Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114.

19.08.2014 15:32

      TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 24  giugno  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  114  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari.». (14A06530) 

(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

 

IN VIGORE DAL 19 AGOSTO 2014

                                                                

                                                            Capo I 

                            Misure urgenti in materia di lavoro pubblico 
 Avvertenza: 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
                               Art. 1 
Disposizioni  per   il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Sono abrogati l'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, ((  i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non
disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni,  ))  sono  fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista
in data anteriore. 
  (( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma  9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1°  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 
  3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui  allo  stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015  ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. )) 
  4. (Soppresso). 
  (( 5. All'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere  dalla  maturazione  del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al  pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal  1°  gennaio  2012  dall'art.  24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto  individuale  anche  del  personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima  del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24.   Le
disposizioni del presente comma non  si  applicano  al  personale  di
magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai  responsabili   di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si  applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  soggetti  che   abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e successive modificazioni.». )) 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni  ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di  euro  ))  per  l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2  milioni  ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
    a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b)  del  decreto  legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole:  «a  1.372,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del
decreto  legge  del  28  gennaio   2014   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.186,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»; 
    c)  l'allegato  3  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d)  quanto  a  2,6  milioni  di  euro   per   l'anno   2014   con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
                            (( Art. 1-bis 
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata
                          per i giornalisti 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo  del  presente
comma si applica quanto previsto dal  secondo  periodo  del  comma  7
dell'art. 41-bis del predetto  decreto-legge  n.  207  del  2008.  Al
secondo  periodo  del  comma  7   dell'art.   41-bis   del   predetto
decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di  20
milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'importo
massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8  milioni
di euro nell'anno 2018, 23  milioni  di  euro  nell'anno  2019  e  20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». 
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37,  comma
1, lettera b), della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che  hanno  presentato
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   piani   di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano,
anche  mediante  integrazione  dei  piani   di   ristrutturazione   o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso  di  competenze  professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e  sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre  prepensionamenti.  Tale  condizione  non  si  applica  alle
imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di    cinque
prepensionamenti. 
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo  di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo,  comporta  la  revoca  del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto  di  lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di  euro
per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a  13  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e  11
milioni di euro per l'anno 2015 della  dotazione  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di  finanza  pubblica  recati  dal  comma  4  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e  successive  modificazioni,  e'  incrementato  di  22
milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di  euro  per  l'anno
2015. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
                               Art. 2 
                  Incarichi direttivi ai magistrati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  5  aprile
2006,  n.  160,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
    b) negli altri casi, entro (( sei  mesi  ))  dalla  pubblicazione
della vacanza. 
  (( 1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». )) 
  (( 1-bis. Al terzo periodo  del  secondo  comma  dell'art.  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano  trascorsi  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima  che  sia  trascorso  un
anno». )) 
  2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  dell'art.  13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano  ))  alle  procedure  concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della  data  di
collocamento a riposo. 
  4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le  parole:  «del  processo  amministrativo»,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di  azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.». 
  (( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2014». )) 
                               Art. 3 
              Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per  l'anno  2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per  cento  per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento  a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita'  si
applica la normativa di settore. )) 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  (( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  sono  autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento  delle  graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il  31  ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma  prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera  b),  dello  stesso  art.
2199, relative ai  predetti  concorsi.  Alle  assunzioni  di  cui  al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni  previste
dalla normativa vigente. 
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal  1°  settembre
2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia
di Stato. 
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono assunti  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni  di  cui  al
comma 3-ter del presente articolo e  di  quelle  gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria. 
  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia
penitenziaria, gia' previste per  l'anno  2015  dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo. 
  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le
finalita' ivi previste. 
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  «Soccorso
civile». 
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi  dell'art.
9 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e  successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro  31.075.700  a
decorrere dall'anno 2016. )) 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  --
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  (( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'art.  2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni,  il  Ministero  della  difesa,  nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
)) 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per
cento a decorrere  dall'anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76,  comma  7,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e'  abrogato.  Le
amministrazioni di cui al  presente  comma  coordinano  le  politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra  spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto  dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo  modificato  dal  comma
5-quinquies del presente articolo. )) 
  (( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso  la  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per quanto di competenza dello stesso. 
  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo  restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono  soppresse.
)) 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  (( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere  ulteriormente
prorogati,   alle   medesime    finalita'    e    condizioni,    fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
  7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle  seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013». 
  8.  All'art.  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) e' abrogato il comma 9; 
    b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  ((  9.  All'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 8 e' abrogato; 
  b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti». )) 
  10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio  delle  procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni». 
  (( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  4  dell'art.  11  del
presente decreto. )) 
                               Art. 4 
                      Mobilita' obbligatoria e volontaria 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale,  per  un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati  i
posti  che  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio  diretto   di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti  da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di  personale
delle amministrazioni pubbliche, per il  trasferimento  tra  le  sedi
centrali di  differenti  ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non
economici nazionali non e' richiesto  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il  trasferimento  entro  due  mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti  salvi  i
termini per il preavviso e  a  condizione  che  l'amministrazione  di
destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti   superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare  le  procedure  di
mobilita' la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale   finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  ((  1-bis.  L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.  2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art.  2103  del  codice
civile. )) Con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione,   ((   previa   consultazione   con    le
confederazioni sindacali rappresentative  e  ))  previa  intesa,  ove
necessario, in sede di conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti  con
figli di eta' inferiore a tre anni,  che  hanno  diritto  al  congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,  con  il  consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa  in
un'altra sede. )) 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione -  delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze di  personale  ((  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  Le  risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino  al  momento
di effettiva permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del
decreto-legge  del  3   ottobre   2006,   n.   262   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  e  quanto  a  12
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,  ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato  ))  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione
delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2015, a valere  sui  risparmi  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi  di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli  aeroporti  di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -  Casale,  Rimini  e
Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e
quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  2. E' abrogato l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis. 
                               Art. 5 
                    Assegnazione di nuove mansioni 
 
  1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Gli  elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti.»; 
    b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle  amministrazioni  di  cui  ai  commi   2   e   3,   istanza   di
ricollocazione,  in  deroga  all'art.   2103   del   codice   civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico,  anche  in  una  qualifica
inferiore o in  posizione  economica  inferiore  della  stessa  o  di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per  ciascuna  delle
suddette  fattispecie,  ))  al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di  cui
all'art. 33, comma 8.  ((  Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.  33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente  ricollocato
nella propria originaria  qualifica  e  categoria  di  inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In  sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  possono  essere   stabiliti
criteri generali per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
quinto e al sesto periodo.». )) 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I  dipendenti  iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono  essere  assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in  posizione  di  comando
presso amministrazioni che ne  facciano  richiesta  o  presso  quelle
individuate ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli  stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi  della  disposizione  di  cui
all'art.  23-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  i  dipendenti  sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in  posizione
di comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta  sospeso
e l'onere retributivo e' a carico  dall'amministrazione  o  dell'ente
che utilizza il dipendente.». 
  2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo  il  comma
567 e' inserito il seguente: 
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.». 
                               Art. 6 
      Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 
 
  1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad  eccezione  dei  componenti  delle
giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o  titolari  degli
organi elettivi degli enti  di  cui  all'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni  sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e  per  una  durata  non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di
spese,  corrisposti  nei  limiti   fissati   dall'organo   competente
dell'amministrazione  interessata.  Gli  organi   costituzionali   si
adeguano alle  disposizioni  del  presente  comma  nell'ambito  della
propria autonomia». )) 
  2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  n.  95
del 2012, come modificato dal comma 1, si  applicano  agli  incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
                               Art. 7 
         Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1º  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per
ciascuna associazione sindacale. 
  (( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione  della  riduzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo  e  con  la  stessa  decorrenza,  per
ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione
dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  un   solo   rappresentante   per   ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non  direttivo  e  non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 maggio  2008,  recante  «Recepimento  dell'accordo
sindacale integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.  168  del  19
luglio 2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.  Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere  computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. )) 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la ((  rideterminazione  ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con  arrotondamento  delle
eventuali frazioni all'unita' superiore  e  non  opera  nei  casi  di
assegnazione di un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme  di  utilizzo  compensativo  tra  distacchi  e  permessi
sindacali. )) 
                               Art. 8 
           Incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio  di
gabinetto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «compresi   quelli,
comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; )) 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.». 
  2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto  se  nei  trenta  giorni  successivi  non  e'   adottato   il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. 
                              
                                        (( Art.9
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici 
 
  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del
raggiungimento del limite retributivo  di  cui  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato
terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle
suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire
previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni. 
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale. 
  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo. 
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. )) 
                               
                                Art. 10 
Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e
  provinciale e abrogazione della ripartizione del  provento  annuale
  dei diritti di segreteria. 
  1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
abrogato. 
  2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale  dei  diritti  di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.». 
  (( 2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15  novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  della  tabella  D  allegata
alla legge 8 giugno 1962, n.  604,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento. 
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'  parte  ed  autenticare»
sono sostituite dalle seguenti:  «roga,  su  richiesta  dell'ente,  i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». )) 
                               Art. 11 
     Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali 
 
  1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal  seguente:  «1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie   oggetto
dell'incarico.»; 
    (( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui  all'art.  108,  i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   collocati   in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.». )) 
  (( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «6-quater.  Per  gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'art.  8   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». )) 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato  ((  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente  articolo,  ))  ((  puo'  raggiungere  il
livello massimo del )) dieci per cento. 
  4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche  nel  caso  in
cui nel contratto individuale di  lavoro  il  trattamento  economico,
prescindendo dal possesso del titolo  di  studio,  e'  parametrato  a
quello dirigenziale.». 
  (( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70,  comma  1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»  e'  inserito  il
seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non  si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». 
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e  del  29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e  per
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. 
  4-quater All'art. 16 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
  «31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni  dell'art.  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non
si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a
significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente». )) 
                               Art. 12  
Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari   di   forme   di
  integrazione e sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
  volontariato a fini di utilita' sociale. 
  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11
agosto  1991,  n.  266,  in  favore  dei  soggetti   beneficiari   di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti
locali. 
  (( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma  1  non  superiore  a
100.000 euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015  e'  destinata  a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, relativi alle  organizzazioni  di  volontariato,
gia' costituite alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  che  esercitano  attivita'   di
utilita' sociale nei territori montani. )) 
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a
dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  su
proposta del Ministero del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio. 
  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli
altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 1. 
                             (( Art. 13 
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per  la
  progettazione. 
 
  1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. ))
 
                           (( Art. 13-bis 
             Fondi per la progettazione e l'innovazione 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art.  93  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro;
la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato
dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
dell'opera da realizzare. 
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del  fondo  per  la
progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o
lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel
regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo,
tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche
prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle
effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita'
manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o
dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,
redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato  del
ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del  terzo  periodo
del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione  dei
lavori i tempi conseguenti a  sospensioni  per  accadimenti  elencati
all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c)  e  d).  La  corresponsione
dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile  di
servizio preposto  alla  struttura  competente,  previo  accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti  dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
singolo dipendente, anche da  diverse  amministrazioni,  non  possono
superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto  affidate
a  personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione   medesima,
ovvero prive del predetto accertamento,  costituiscono  economie.  Il
presente  comma  non  si   applica   al   personale   con   qualifica
dirigenziale. 
  7-quater. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie  del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini. 
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di  cui
all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare  con  proprio
provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis,  7-ter
e 7-quater del presente articolo». ))
 
                               Art. 14 
Conclusione delle procedure in corso per  l'abilitazione  scientifica
                              nazionale 
 
  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 
  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14  settembre  2011,  n.  222,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette  entro  il  28  febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16,  comma  2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3-bis. Alla legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: )) 
  a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «venti»; )) 
  b) all'art. 16: 
  1) al comma 1, le parole:  «durata  quadriennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; )) 
  2) al comma 3: 
  2.1) alla lettera a),  la  parola:  «analitica»  e'  soppressa,  le
parole:  «area  disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((
«settore concorsuale» ))  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; )) 
  2.2) alla lettera b),  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «dieci»; )) 
  2.3)  alla  lettera  c),   le   parole:   «con   apposito   decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti:  ((  «con  la  medesima
procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'
effettuata dopo il primo biennio»; )) 
  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  ((  «d)  la  presentazione  della  domanda  per  il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; )) 
  2.5) alla lettera f), la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente:  ((  «cinque»  )),  le  parole  da:  «e  sorteggio  di   un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: (( «.  Nel  rispetto  della  rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento  di  cui  al  presente  comma  puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della  commissione»;
)) 
  2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione»  fino  alla
fine della lettera sono soppresse; 
  2.7) alla  lettera  i),  le  parole  da:  «il  sorteggio»  fino  a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il  sorteggio  di  cui
alla lettera h)  garantisce  la  rappresentanza  fin  dove  possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;»  ))  e  dopo  le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite
le seguenti: (( «il parere e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati
afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato
nella commissione;»; )) 
  2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: ((  «a  presentare  una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa
fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di
abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; )) 
  2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
  (( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9  del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236». 
  3-ter.  I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con   esito
negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei
anni. 
  3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: «previo parere di  una  commissione»  a:  «proposta  la
chiamata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di
abilitazione scientifica nazionale, di  cui  all'art.  16,  comma  3,
lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo
parere». 
  3-quinquies.  La  qualita'   della   produzione   scientifica   dei
professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della
valutazione delle politiche di  reclutamento  previste  dall'art.  5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. )) 
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. )) 
                               Art. 15 
Disposizioni urgenti relative a borse di  studio  per  le  scuole  di
                       specializzazione medica 
 
  1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il  31  marzo  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014».
)) 
  1-bis. Il comma 3-ter  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  (( «3-ter. La durata dei corsi di  formazione  specialistica,  come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere
dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare
tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». )) 
  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17
agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, per un importo pari a 6 milioni  di  euro  che  resta  acquisita
all'erario, per l'anno 2015  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,  n.
537. 
  3. La procedura di  cui  all'art.  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36,  comma  1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo  candidato  non  puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti  entrate,  relative
alle prove di ammissione alle predette  scuole  di  specializzazione,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
destinate  alla  copertura  degli  oneri  connessi  alle   prove   di
ammissione. 
  (( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.
368, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei
contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime
province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le
universita'». )) 

                                                                Capo II 


                                Misure in materia di organizzazione della PA 

                               Art. 16 
           Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate 
 
  1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    (( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i
consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore  al  90  per  cento  dell'intero  fatturato  devono  essere
composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1°  gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli  amministratori
di tali societa', ivi compresa la remunerazione di  quelli  investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per  cento  del  costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita'  della  retribuzione,   qualora   siano   nominati
dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o
della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare di poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  fatto  salvo  il
diritto  alla  copertura  assicurativa  e  al  rimborso  delle  spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al  precedente
periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi
all'amministrazione  o  alla  societa'   di   appartenenza   e,   ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,  al  fondo  per  il
finanziamento del trattamento economico accessorio»; )) 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  (( «5. Fermo restando quanto diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge e fatta salva  la  facolta'  di  nomina  di  un
amministratore unico,  i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza  e  della  complessita'  delle  attivita'  svolte.  A  tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal  terzo  periodo
del comma 4». )) 
  2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,
)) le disposizioni del comma 1 si applicano  a  decorrere  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore (( del presente )) decreto.
 
                               Art. 17 
 Ricognizione degli enti pubblici e  unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione  in  ordine  ai  predetti  enti.  ((   Il   sistema
informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente
aperto. ))  Le  amministrazioni  statali  inseriscono  i  dati  e  le
proposte con riferimento  a  ciascun  ente  pubblico  o  privato,  da
ciascuna  di  esse  finanziato  o  vigilato.  ((  Decorsi  tre   mesi
dall'abilitazione  all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  e'
pubblicato nel sito internet  istituzionale  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  ))
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i
dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di
qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il
trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei
relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico  si  avvale  di  un
software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento  rileva  ai  fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  (( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono  inseriti  nella  banca
dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle
amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la
consultazione dei dati di cui  all'art.  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito  internet
istituzionale  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. )) 
  3.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni  sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle  informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo  ai  fini  dello   svolgimento   delle   relative   attivita'
istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
(( in societa' ed enti di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato
detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi
dell'art. 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  ))
L'acquisizione delle predette informazioni puo'  avvenire  attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte  delle  societa'  da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono indicate le  informazioni  che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite  le  modalita'
tecniche  di  attuazione   del   presente   comma.   L'elenco   delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591  dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
 
                           (( Art. 17-bis 
Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia'
  presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non possono richiedere  ai  cittadini  informazioni  e
dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.))
 
                               Art. 18 
Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
  regionale e del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
  l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. 
 
  (( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo
dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare
entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il
trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,
nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i  ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo
regionale. 
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito  il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di
ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla
relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede
misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e
l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto
della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. )) 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art.  ))  1  della  legge  6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((  a)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Emilia-Romagna,   Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; )) 
    b) al quinto comma, le parole: «, oltre  una  sezione  staccata,»
sono soppresse. 
  (( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il
Comitato tecnico di magistratura, di  cui  all'art.  4  della  citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito
presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate  le
funzioni  gia'  esercitate  dal  citato  magistrato  delle  acque  da
trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. )) 
  4. (( All'art. 47, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione».
 
                               Art. 19 
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione  delle  funzioni
  dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2, (( specificando che il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della  soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  individuato  nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; )) 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. )) 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  (( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13  del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello  Stato  segnalanti  resta  fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331  del  codice  di  procedura
penale; )) 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  (( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica. 
  5-ter. Nella relazione di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  g),
della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione. )) 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita'  istituzionali.  ((  Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione. )) 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure  d'appalto  per  la  realizzazione   dell'evento.   ((   Il
presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. )) 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  ((  Con  riguardo  al  solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere  m)
e p), del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  relativamente  ai
progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono
piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'
nazionale anticorruzione. )) 
  10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
della  ((  legge  23  agosto  1988,  n.  400  )),  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione  e
valutazione  della  performance,  sulla  base  delle  seguenti  norme
generali regolatrici della materia: 
    (( a) revisione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico
delle  amministrazioni  pubbliche,  al   fine   di   valorizzare   le
premialita' nella  valutazione  della  performance,  organizzativa  e
individuale,  anche  utilizzando  le  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; )) 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle  funzioni  relative
alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'art. 11 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse. 
  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'
soppresso. 
  (( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza  e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n.  190,  ((  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ))  sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
                               Art. 20 
                       Associazione Formez PA 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli
organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la
continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la
prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e
gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano
e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle
determinazioni conseguenti. 
  (( 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
                               Art. 21 
               Unificazione delle Scuole di formazione 
 
  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione
delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli
organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le
funzioni (( di  reclutamento  e  di  formazione  ))  degli  organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale  dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi  del
comma  3.  Le  risorse  finanziarie  gia'   stanziate   e   destinate
all'attivita'   di   formazione   sono   attribuite,   nella   misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione  e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata  del  bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che  cessano  alla
loro naturale scadenza. 
  2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,»  sono
soppresse; 
    (( 2) le parole: «da  due  rappresentanti»  fino  alla  fine  del
periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  tre  rappresentanti
nominati  dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno  nominato  dal  Ministro  degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della  difesa  e  da  non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri». )) 
  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti
principi: 
    1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad
altrettanti dipartimenti; 
    2) collaborazione con gli  organi  costituzionali,  le  autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente. 
  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  all'art.
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi (( e' applicato  lo  stato  giuridico  dei  professori  o  dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico  e'  rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  del  trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
universitari   a   tempo   pieno   con   corrispondente   anzianita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di
appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi
distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con
posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso
si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello
accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti
nell'amministrazione di destinazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino  all'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo
periodo, le attivita'  formative  e  amministrative  degli  organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo  sono  regolate  da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  e   successive   modificazioni,   tra   la   Scuola   nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali  gia'  disposte,
autorizzate o comunque in  essere  presso  le  Scuole  di  formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. ))
 
                           (( Art. 21-bis 
             Riorganizzazione del Ministero dell'interno 
 
  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'art.  2,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  da  definire
entro il 31  ottobre  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine  di  cui
all'art. 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  e
successive modificazioni, e'  differito  al  31  dicembre  2014,  con
conseguente riassorbimento, nel  successivo  biennio,  degli  effetti
derivanti dalle predette riduzioni. ))
 
                               Art. 22 
             Razionalizzazione delle autorita' indipendenti 
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni. 
  2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre  2005,  n.
262, dopo  l'art.  29  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.  29-bis.  -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). )) - 1. I componenti degli  organi  di  vertice  e  i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  ((
nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((
ne' con  societa'  controllate  da  questi  ultimi.  ))  I  contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli  ultimi
due anni )) di servizio sono  stati  responsabili  esclusivamente  di
uffici di supporto. ((  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti  della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». )) 
  3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) )) al primo periodo,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: (( «due»; )) 
    a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»; 
    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni  del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di
supporto.». 
  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma  1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti. 
  6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del
personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,
sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  parole  «e
successive modificazioni,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le
autorita' indipendenti,»; 
    b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,». 
  (( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i  propri  servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: 
  a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le  spese  di  funzionamento,  o  in  locazione  a  condizioni   piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; 
  b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive  esigenze  di  diversa  collocazione  in   relazione   alle
specifiche funzioni di singoli uffici; 
  c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o  foresteria  per  i
componenti e il personale; 
  d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; 
  e) presenza effettiva  del  personale  nella  sede  principale  non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che  per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
  f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva. 
  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il  rispetto  dei
criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di  violazione  di  uno  dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  9,  entro  l'anno
solare  successivo   a   quello   della   violazione   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Agenzia  del   demanio,
individua uno o piu' edifici di  proprieta'  pubblica  da  adibire  a
sede, eventualmente comune,  delle  relative  autorita'.  L'organismo
interessato trasferisce i  propri  uffici  nei  sei  mesi  successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri  di
cui alle lettere  d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
una  somma  corrispondente  all'entita'  dello  scostamento  o  della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. )) 
  10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'
abrogato. 
  11. (Soppresso). 
  12. (Soppresso). 
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' soppresso. 
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  come  convertito  dalla
legge  7  giugno  1974,  n.   216,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, nono comma, e' inserito,  prima  delle  parole  «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le  deliberazioni  della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»; 
    b) all'art. 2, quarto comma,  terzo  periodo,  le  parole  «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro
voti favorevoli.»; 
    c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le  parole  «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con  non  meno
di quattro voti favorevoli.»; 
    d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di
quattro voti favorevoli.». 
  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a
quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il
contributo a carico dei soggetti vigilati. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
 
                               Art. 23 
 Interventi urgenti in materia  di  riforma  delle  province  e  delle
  citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento  di
  istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
  materia di funzioni fondamentali dei comuni. )) 
 
  1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  (( «0a) )) al comma 14: 
  1) le parole  da:  «,  comunque»  fino  a:  «"testo  unico",»  sono
soppresse; 
  2) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «Restano  a  carico  della
provincia» sono inserite le seguenti: (( «, anche nel caso di cui  al
comma 82 del presente articolo,» )) e le  parole:  ((  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84,  85  e  86  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato "testo unico"»; )) 
    a) al comma 15, (( al primo periodo,  le  parole:  «30  settembre
2014» )) sono sostituite dalle  seguenti:  «12  ottobre  2014»  e  ))
all'ultimo periodo  le  parole:  «il  consiglio  metropolitano»  sono
sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»; 
  (( a-bis) al comma 24, secondo periodo, le  parole:  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; 
  a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla  meta'  dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e  comunque  non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; )) 
    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  «Provincia  di  Milano»
sono inserite le seguenti: «e le  partecipazioni  azionarie  detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza». 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale.»; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  «Alla  data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza»; 
    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
      «49-bis. Il subentro della regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5  dell'art.  4
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ((   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ))  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo  art.  4.  La  decadenza  ha
effetto  dal  momento  della   ricostituzione   dei   nuovi   organi.
Analogamente i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo
periodo del  comma  49-bis  decadono  contestualmente  al  successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in  favore  della  citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo  del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei  modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La  decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»; 
  (( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: 
  (( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo  periodo,  della  legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti: "nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,"»; )) 
  (( c-ter) )) al comma 74, primo periodo,  le  parole:  «ai  singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: ((
«a liste di candidati concorrenti»; )) 
  (( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per  uno  dei
candidati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((  «un  voto»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  ((  «Ciascun  elettore  puo'
esprimere, inoltre, nell'apposita  riga  della  scheda,  un  voto  di
preferenza per un candidato alla carica  di  consigliere  provinciale
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di  omonimia,
il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato  ai  sensi  dei
commi 32, 33 e 34»; )) 
  (( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  (( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38»; )) 
    d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67  a
78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della
provincia o  dal  commissario,  e'  indetta»  sono  sostituite  dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge»  ((
e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; )) 
    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel  caso  di
cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 325, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  !°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «,  secondo  le  modalita'
previste dal comma 82»; 
  (( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; )) 
  (( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: 
  (( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  20 (Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di  comuni   e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'art. 1,  comma  130,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro". 
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le
fusioni di cui all'art. 15, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo"»; 
  f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
  «130-bis. Non si applica  ai  consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni»; )) 
    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  «Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito». 
  (( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla  terza  cifra
decimale,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «medesima   fascia
demografica,» sono inserite le  seguenti:  «approssimato  alla  terza
cifra decimale e». 
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia,  disposto  ai  sensi  dell'art.  141,  comma  1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: 
  a) le elezioni del consiglio metropolitano  si  svolgono  entro  il
termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del
consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale
ordinario del 2015; 
  b) la citta'  metropolitana  di  Venezia  subentra  alla  provincia
omonima, con gli effetti successori di  cui  all'art.  1,  comma  16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del
consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni; 
  c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il  termine
di cui alla lettera b), si applica la procedura per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131. 
  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come  modificato  dal  presente
articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare  continuita'  fino  all'entrata   in   funzione   della   citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un  commissario  nominato
ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni. 
  1-quinquies.  All'art.  14,   comma   31-ter,   lettera   b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le
parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «30
settembre 2014». )) 
                           (( Art. 23-bis 
 Modifica all'art. 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
  aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
  servizi da parte dei comuni. 
 
  1. Al comma 3-bis  dell'art.  33  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i  Comuni  istituiti  a
seguito di fusione l'obbligo di cui  al  primo  periodo  decorre  dal
terzo anno successivo a quello di istituzione». )) 
                           (( Art. 23-ter  
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
                servizi da parte degli enti pubblici 
 
  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni  e  servizi,  e  il  1°
luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte  salve  le
procedure avviate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si  applicano  alle
acquisizioni di lavori, servizi  e  forniture  da  parte  degli  enti
pubblici impegnati nella ricostruzione delle  localita'  dell'Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  di  quelle
dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  3. I comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro. ))
 
                          (( Art. 23-quater 
                  Disposizioni finanziarie in materia 
                 di citta' metropolitane e province 
 
  1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le
parole:  «mese  di  luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «10
ottobre». ))
 
                        (( Art. 23-quinquies   
Interventi  urgenti  per  garantire  il  regolare   avvio   dell'anno
                             scolastico 
 
  1. Nelle more  del  riordino  e  della  costituzione  degli  organi
collegiali della  scuola,  sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati in assenza del parere  dell'organo  collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino   alla
ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre  il  30  marzo
2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 
  2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima  applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
stabilisce le modalita' di elezione del  predetto  organo,  anche  in
deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2».
)) 


                                                               Capo I 

     Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione 

                               Art. 24 
   Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine  di
coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  apposito  comitato
interistituzionale (( e sono individuate le  forme  di  consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.  Il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  illustra  alla
Commissione  parlamentare  per   la   semplificazione   i   contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni  dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce  sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. )) 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese, ((  che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e
imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi
decreti. )) 
  (( 2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. )) 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le  imprese
li possono comunque utilizzare decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini. )) 
  (( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle
procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le
procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il
tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano
deve prevedere una completa informatizzazione. )) 
  4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  m)  e  r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,
costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti
dall'estero. 
  (( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro
sessanta giorni dalla sua approvazione. 
  4-ter.  All'art.  62,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni,  ad  eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». ))
 
                           (( Art. 24-bis  
      Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 
 
  1. L'art. 11 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono  tutte
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,
vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
  a) agli  enti  di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
  b) limitatamente all'attivita' di pubblico  interesse  disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della  legge  6  novembre
2012, n. 190».
 
                             Art. 24-ter 
    Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana 
 
  1.  Le  regole  tecniche  previste  per  l'attuazione   dell'Agenda
digitale italiana, come definita dall'art.  47  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con  le
modalita'  previste  dall'art.  71  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo. Qualora non ancora adottate  e  decorsi  ulteriori
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del codice dell'amministrazione digitale possono essere  dettate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove  non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati. 
  2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  sono  aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  amministrazioni   competenti,   la
Conferenza  unificata  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di  parere.
In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo  precedente,
il parere si intende interamente favorevole». ))
 
                          (( Art. 24-quater 
   Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche  amministrazioni  che  non  rispettano  quanto   prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma  5,  lettera  b),
del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia  per  l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle  basi  di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. ))
 
                        (( Art. 24-quinquies 
             Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso  la
messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie
basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).  L'Agenzia  per
l'Italia digitale, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione
telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio
dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con
apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro delegato». 
  3. Il comma 3-bis  dell'art.  58  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. ))
 
                               Art. 25 
            Semplificazione per i soggetti con invalidita' 
 
  (( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,
dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
disabili sensoriali o». )) 
  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in
ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:   ((   «,   nonche'   dal
rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))  La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito». 
  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui  al  precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della
patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126,
commi 2, 3 e 4.». 
  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita
la parola: «puo'». 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola
«quarantacinque»; 
      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 
  (( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti
nelle patologie denunciate». )) 
    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e'
sostituita dalla parola «novanta»; 
    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS.». 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle
Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di
revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le
persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista
rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di
benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista
la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). )) 
  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse. 
  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il
primo periodo e' soppresso. 
  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in
fine il seguente comma: 
  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.». 
  (( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione  e»  sono
soppresse. )) 
                               Art. 26 
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
                        di patologie croniche 
 
  1. All'art.  9,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».
 
                               Art. 27 
Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in   materia 
                             sanitaria      
 
  1. All'art. 3,  del  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  dopo  le  parole  «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le  seguenti:  ((  «,  anche  nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»; 
    b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite  dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per  i  contenuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti». 
  (( 1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2.(Soppresso). 
  3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da  quaranta»  sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta». 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
 
                           (( Art. 27-bis 
 Procedura per ristorare i soggetti  danneggiati  da  trasfusione  con
  sangue infetto, da somministrazione di  emoderivati  infetti  o  da
  vaccinazioni obbligatorie.
 
  1. Ai soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di
denaro, in un'unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita'  dell'istanza.  La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,
in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli
aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del
disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'
annuale di bilancio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle
somme di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla  formale  rinuncia
all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 
  3. La procedura transattiva di cui all'art.  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non
intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al
decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. )) 
                             (( Art. 28  
Riduzione  del  diritto  annuale  delle   camere   di   commercio   e
  determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e  dei  diritti
  di segreteria. 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  e'  ridotto,  per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere  b),
d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 


                                                               Capo I 

                                            Misure di controllo preventivo 

                               Art. 29 
 Nuove norme in  materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,
  prestatori di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a
  tentativo di infiltrazione mafiosa. 
  1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52  e'
sostituito dai seguenti: 
  «52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da  acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ))  e'  obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  attraverso  la  consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,  prestatori
di servizi ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi  settori.  Il  suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione  nell'elenco
e' disposta dalla prefettura  della  provincia  in  cui  il  soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi  2  e  3,
del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  La  prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante  insussistenza  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di  esito  negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali
essa e' stata disposta.». 
  2. ((  In  prima  applicazione,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  citato
decreto legislativo n.  159  del  2011,  per  le  attivita'  indicate
all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  In  prima
applicazione,  la  stazione  appaltante  che  abbia   aggiudicato   e
stipulato il contratto o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di  essere  in
attesa del provvedimento definitivo. ))
 

                                                                Capo II 


               (( Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture ))     

                               Art. 30 
                 Unita' operativa speciale per Expo 2015 
 
  1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,
comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  ((  Per  le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale  opera
fino alla completa esecuzione dei contratti  di  appalto  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. )) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti
all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici: 
    a) verifica,  in  via  preventiva,  la  legittimita'  degli  atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
2015, con particolare riguardo  al  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n.  190,  nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da  parte  della
Societa' Expo 2015 p.a. e  delle  altre  stazioni  appaltanti,  degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti  con  la  Prefettura  di
Milano; 
    b) dispone dei poteri ispettivi e di  accesso  alle  banche  dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9,  dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle
riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166. 
  4. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio  dell'ANAC
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
                               Art. 31 
   Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei  conti,»  sono  inserite  le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),». 
                               Art. 32 
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese
  nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o  ad  un
contraente generale )), il Presidente  dell'ANAC  ((  ne  informa  il
procuratore della Repubblica e )),  in  presenza  di  fatti  gravi  e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )),  lett.  a)  del
presente decreto, propone al Prefetto competente (( in  relazione  al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente: 
    a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; )) 
    b) di provvedere direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. )) 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o  alla  fornitura
)) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. )) 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione  ((
ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento.   L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati  dal
Prefetto. )) 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino
all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi  di  cui  al
comma  10,  dei  giudizi  di  impugnazione  o  cautelari  riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva. )) 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  39,
comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  con  il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa   prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e  modelli  di
trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al  sistema  di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio  2010  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua
prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di  cui  all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto  che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate  e
cessano  comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di  passaggio  in
giudicato di sentenza  di  annullamento  dell'informazione  antimafia
interdittiva,  di  ordinanza  che   dispone,   in   via   definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero
di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni,  anche  a  seguito  dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
 
                               Art. 33 
                 Parere su transazione di controversie 
 
  1.  La  societa'  Expo  2015  p.a.  nel  caso  di  transazione   di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti  dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  puo'  chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla
proposta  transattiva  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
richiesta. 
                               Art. 34 
              Contabilita' speciale per Expo Milano 2015 
 
  1. Gli eventuali compensi o rimborsi  spese  dei  componenti  della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano
2015  ovvero  quelli   per   ulteriori   incarichi   per   specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della
contabilita' speciale intestata  al  Commissario,  nell'ambito  delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, (( con
l'obbligo di pubblicazione  di  tali  spese  sul  sito  istituzionale
dell'Evento  Expo  Milano  2015  in  modo  che  siano  accessibili  e
periodicamente aggiornate. )) 
  (( 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
                               Art. 35 
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa'  o
  enti   esteri   aventi   sede   in   Stati   che   non   permettono
  l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o  il
  controllo. 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'
nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE
del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o  enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in  cui
hanno sede, non  e'  possibile  l'identificazione  dei  soggetti  che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica. 
  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 
                               Art. 36 
Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi   a   infrastrutture
                strategiche e insediamenti produttivi 
 
  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5
maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011
del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma  3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai  decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n.  229,  e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari
importo  del  fondo  di  cui  all'art.   2,   comma   6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione  dell'art.  176,  comma  3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti
aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli
interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di
cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
                             (( Art. 37 
        Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  in  merito  agli  obblighi  di
comunicazione all'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente  il  10  per  cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse,  unitamente  al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad  apposita  relazione
del responsabile  del  procedimento,  all'ANAC  entro  trenta  giorni
dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite  le  sezioni
regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di  inadempimento  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006. )) 


                                                                 Capo I 

                                                   Processo amministrativo 

                               Art. 38 
                  Processo amministrativo digitale 
 
  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, e' adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
  (( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.
136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica».
)) 
                               Art. 39  
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a  procedure
                di affidamento di contratti pubblici 
 
  1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive  di
cui al comma 2 obbliga  il  concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al
pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione
pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro,  il  cui  versamento  e'
garantito dalla  cauzione  provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore  a  dieci
giorni,  perche'   siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non  essenziali,  ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non  indispensabili,  la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne'  applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione
che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia
giurisdizionale,   successivamente   alla   fase    di    ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del
calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
soglia di anomalia delle offerte.». 
  2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
(( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti  terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in  base  alla  legge,  al
bando o al disciplinare di gara.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  (( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
 
                               Art. 40  
Misure per  l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici 
 
  1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio,  ferma
la  possibilita'  della  sua   definizione   immediata   nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da
tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del  termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene  rinviata,  con  l'ordinanza  che   dispone   gli   adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone  il  rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad  una  udienza  da
tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo  spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'art. 3, comma 2, le parti  contengono  le  dimensioni  del
ricorso e degli  altri  atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti  il  Consiglio
nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello  Stato,  nonche'  le
associazioni    di    categoria    riconosciute    degli     avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi  per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere  consentito  superare  i
relativi limiti. Il medesimo decreto,  nella  fissazione  dei  limiti
dimensionali del ricorso e degli  atti  difensivi,  tiene  conto  del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica  e  del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle  parti.
Dai  suddetti  limiti  sono  escluse  le  intestazioni  e  le   altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»; )) 
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4  dell'art.  119,
ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non  superiore  a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa  ordinanza,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»; 
    c) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio (( entro trenta giorni ))  dall'udienza  di  discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata  pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  (( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente
dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli   esiti   di   tale
sperimentazione. )) 
                               Art. 41 
           Misure per il contrasto all'abuso del processo 
 
  1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma
equitativamente determinata, ((  comunque  non  superiore  al  doppio
delle  spese  liquidate,  in  presenza   di   motivi   manifestamente
infondati»; )) 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,
lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere
elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
superiore al suddetto limite.». 
                               Art. 42 
Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel   processo
                           amministrativo 
 
  1.  All'art.  16  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8,  12  e  13  si
applicano anche nel processo amministrativo.». 
                               Art. 43 
              Disposizioni in tema di informatizzazione 
                       del processo contabile 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e
la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1. 
  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le
regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di
posta  elettronica   certificata   di   cui   all'art.   16-ter   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Capo II 

Disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico 

                               Art. 44 
                 Obbligatorieta' del deposito telematico 
                       degli atti processuali 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.  16-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente  ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario  dal  30  giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati  prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, gli atti processuali ed i documenti  possono  essere  depositati
con modalita' telematiche e in tal caso  il  deposito  si  perfeziona
esclusivamente con tali modalita'. 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Con uno o piu' decreti aventi natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.». 
    c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
    «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico.».
 
                               Art. 45 
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e  di
  sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di  comunicazione  della
  sentenza.
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se  vi  sono  altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone  altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»; 
    b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione  non  e'
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all'art.
325»; )) 
    c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che  le  sottoscrive»
sono soppresse. 
  ((  1-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice   di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Quando  le  comparse   sono   depositate   con   modalita'
telematiche, il presente comma non si applica»; 
  b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il ricorso o il controricorso  sono  depositati  con
modalita' telematiche, il presente comma non si applica». )) 
                           (( Art. 45-bis 
Disposizioni in materia  di  contenuto  degli  atti  di  parte  e  di
  comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche.
 
  1. All'art. 125, primo comma, del codice di  procedura  civile,  il
secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  difensore  deve
altresi' indicare il proprio numero di fax». 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 16-ter: 
  1) al comma 1,  le  parole:  «dall'art.  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  alla
giustizia amministrativa»; 
  b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-septies  (Tempo   delle   notificazioni   con   modalita'
telematiche). - 1.  La  disposizione  dell'art.  147  del  codice  di
procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo». 
  3. All'art. 136 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo  un
recapito di  fax,  che  puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del
domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della
giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di
fax». 
  4. All'art. 13, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove  il  difensore
non indichi il proprio numero di fax ai sensi  dell'art.  125,  primo
comma, del codice di procedura civile». ))
 
                               Art. 46 
             Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui  al  periodo  precedente,  fatta
eccezione  per  l'autorizzazione  del   consiglio   dell'ordine,   la
notificazione  degli  atti  in  materia  civile,   amministrativa   e
stragiudiziale puo' essere eseguita  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata.»; 
    b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; 
    c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  (( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis»; )) 
    d) all'art. 10, comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a  norma  dell'art.  3-bis  il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 
  2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni dei  commi  2  e  3  non  si  applicano  alla  giustizia
amministrativa.».
 
                               Art. 47 
Modifiche in materia di indirizzi di  posta  elettronica  certificata
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. All'art. 16, comma 12, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, al primo periodo, le parole:  «entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».
 
                               Art. 48 
    Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche 
 
  1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma  e'
sostituito dal seguente: 
  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il  pagamento  del
prezzo, siano effettuati con  modalita'  telematiche,  salvo  che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
 
                               Art. 49 
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo  tributario
  e  di  notificazione  dell'invito  al  pagamento   del   contributo
  unificato. 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol
ricevere le comunicazioni.»; 
    b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  ovvero  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria.». 
  2. All'art. 248 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio  e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio  eletto  o,
nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso
l'ufficio.».
 
                               Art. 50 
                       Ufficio per il processo 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  dopo  l'art.
16-septies e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-octies  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  Al  fine  di
garantire   la   ragionevole   durata   del   processo,    attraverso
l'innovazione  dei  modelli  organizzativi  ed  assicurando  un  piu'
efficiente  impiego  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  "ufficio  per
il processo", mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale (( dei laureati ))  a  norma  dell'art.  37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno  altresi'
parte dell'ufficio per il processo  costituito  presso  le  corti  di
appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62  e  seguenti  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  dell'ufficio  per  il  processo
costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di  cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. 
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione
alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  (( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   il   numero   nonche'   i    criteri    per
l'individuazione dei  soggetti  che  hanno  completato  il  tirocinio
formativo di cui all'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  che  possono  far  parte
dell'ufficio per il  processo,  tenuto  conto  delle  valutazioni  di
merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. )) 
  (( 2.  All'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo  le  parole:  «i  tribunali  ordinari,»  sono  inserite  le
seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»; 
  2) il secondo periodo e' soppresso; 
  b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a  norma  del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160,  e  successive  modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo
idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato  ordinario   lo
svolgimento del tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso
l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di  cui  al  comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
tirocinio». )) 
                           (( Art. 50-bis 
Modifiche all'art. 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi  del  comma
8-ter, una borsa di studio determinata in  misura  non  superiore  ad
euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181. 
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare,  determina  annualmente  l'ammontare   delle   risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma  8-bis  del
presente  articolo  sulla  base  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,
n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i  termini
e le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva
unica». )) 
                               Art. 51 
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
                             telematica 
 
  1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie  delle
corti di appello e dei tribunali ordinari  sono  aperte  al  pubblico
almeno ((  quattro  ))  ore  nei  giorni  feriali,  secondo  l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.». 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
(( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
  (( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con modalita' telematiche»; )) 
  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Il  deposito  e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'
generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma,  del  codice
di  procedura  civile.  Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
 
                               Art. 52 
                  Poteri di autentica dei difensori 
                    e degli ausiliari del giudice 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16-bis dopo il comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «9-bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  ((  Il  duplicato  informatico   di   un
documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga  la
stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  ))  Le
disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; 
    b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1.  Salvo  quanto  previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore  siano
eseguite, ad istanza di parte,  presso  la  cancelleria  dell'ufficio
giudiziario,  alla  notificazione  con  le  predette  modalita'  puo'
procedersi  esclusivamente  quando  non  sia  possibile,  per   causa
imputabile al destinatario, la notificazione  presso  l'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata,  risultante  dagli  elenchi  di  cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'
dal  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  gestito  dal
ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater.  Il  diritto  di   copia   senza   certificazione   di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta  dal  fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».
 
                               Art. 53 
                   Norma di copertura finanziaria 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'art.  46,  comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52,  comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a)  le  parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
    b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b)  le  parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
    c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le  parole:  «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; 
    d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le  parole:  «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; 
    e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le  parole:  «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
    f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro  1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
    g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro  1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
    h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  i
processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto  e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
    i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro  740»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede  al  monitoraggio  delle
minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 54  
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
                                                        Allegato 1    
                                                    (art. 1, comma 6) 
    
 
                          (in milioni di euro)
 
|=======================|======|=======|========|========|==========|
|        MINISTERO      | 2014 |  2015 |  2016  |  2017  |  2018 e  |
|                       |      |       |        |        |successivi|
|=======================|======|=======|========|========|==========|
|MINISTERO DELL'ECONOMIA|355,7 |  448,4|  504,5 |  511,9 |   523,6  |
|E DELLE FINANZE        |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLO        | 55,6 |   88,5|   90,5 |   83,6 |    85,1  |
|SVILUPPO ECONOMICO     |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEL LAVORO   | 21,5 |    7,0|    6,0 |    6,0 |     6,1  |
|E DELLE POLITICHE      |      |       |        |        |          |
|SOCIALI                |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA        | 13,5 |   37,2|   47,5 |   49,0 |    50,5  |
|GIUSTIZIA              |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEGLI AFFARI | 13,5 |   25,2|   30,5 |   31,3 |    32,2  |
|ESTERI                 |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'INTERNO | 30,9 |   58,9|   66,2 |   68,0 |    70,0  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'AMBIENTE|  2,9 |    6,7|    8,5 |    8,7 |     8,9  |
|E DELLA TUTELA         |      |       |        |        |          |
|DEL TERRITORIO         |      |       |        |        |          |
|E DEL MARE             |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE        |113,0 |  165,0|  170,0 |  163,7 |   165,7  |
|INFRASTRUTTURE E       |      |       |        |        |          |
|DEI TRASPORTI          |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA DIFESA | 89,5 |  254,6|  362,7 |  373,6 |   382,9  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE        | 11,1 |    8,4|    9,2 |    9,5 |     9,7  |
|POLITICHE AGRICOLE     |      |       |        |        |          |
|ALIMENTARI E FORESTALI |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA SALUTE |  2,8 |    4,2|    4,6 |    4,7 |     4,9  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|        TOTALE         |710,0 |1.104,0|1.300,1 |1.309,9 | 1.339,6  |
|=======================|======|=======|========|========|==========|