Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e
di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
(15G00098)
(GU n.147 del 27-6-2015)
Vigente al: 27-6-2015
Capo I
Facilitazione della finanza nella crisi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le
disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in
crisi, di promuovere la contendibilita' delle imprese in concordato
preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in
difficolta' e favorire esiti efficienti ai tentativi di
ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzieta'
ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle
gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilita' di
concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di
esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di
pubblicita', l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la
modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa
riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti
procedurali;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno
del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle
pensioni e delle somme depositate in conto corrente;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
modificare le disposizioni in materia di deducibilita' delle
svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e
imprese di assicurazioni nonche' di emanare disposizioni in materia
di funzionamento della giustizia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finanza interinale
1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte le
seguenti: ", anche prima del deposito della documentazione di cui
all'articolo 161, commi secondo e terzo,";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il debitore
che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale
di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla
scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo
182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di
reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e
sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalita' i
principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto
motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di
autorizzazione. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento
del deposito della domanda.";
c) al terzo comma, dopo la parola "ipoteca" sono aggiunte le
seguenti: "o a cedere crediti".
Capo II
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo
Art. 2
Offerte concorrenti
1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di
concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e)
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in
denaro dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici
beni, il commissario e' tenuto a valutare, motivando le proprie
conclusioni, la congruita' dell'offerta, tenuto conto dei termini e
delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle
caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono
prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione.
Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni
di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene,
che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al
miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza
motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano
possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima
dell'omologazione.
Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero
dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto
conto del valore dell'azienda o del bene, nonche' della probabilita'
di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto
che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le
modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne
sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno
richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le
modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che
devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita' del
decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal
momento in cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto
previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la
garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da
presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a
quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a
condizione.
Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame
delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' avere luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano
prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione,
se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato
l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato.
Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara.
La disciplina del presente articolo si applica, in quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di uno o piu'
rami di azienda.".
2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni";
b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In
tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere
eseguita."
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Alle vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di
omologazione per gli atti a questa successivi.".
Art. 3
Proposte concorrenti
1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "procedura" sono aggiunte le
seguenti: "e proposte concorrenti";
b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e' sostituita
con la seguente "centoventi";
c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla
situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161,
secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La
relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo'
essere omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non
risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il
pagamento, ancorche' dilazionato, di almeno il quaranta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere
l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per
azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di
capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto
d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente
hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una
autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo
comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.".
2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte
concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante
in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di
richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis".
3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, la parola: "dieci" e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " Qualora nel
termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito
ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e
comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata
comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di
concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono
essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei
creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora
emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini
dell'espressione del voto.".
4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo
163, comma quarto.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: " Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o
convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte
concorrenti.";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: " Sono
sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate
dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine
temporale del loro deposito.".
5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato ai sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di
parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del
presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178,
rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la
comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i
creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il
proprio dissenso con le modalita' previste dal predetto articolo. In
ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente
comma.";
b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla la societa' debitrice, le
societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune
controllo, nonche'".
6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto a
compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di
concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata
approvata e omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore
non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il
debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi o le
omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo'
revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale
proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la
convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto
la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella
stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo
182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui
attribuiti.".
Art. 4
Integrazione del contenuto della proposta di concordato
1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono
aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare
l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile
procurata in favore di ciascun creditore.".
Capo III
Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare
Art. 5
Requisiti per la nomina a curatore
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la parola "due" e' sostituita con la seguente:
"cinque"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non puo'
altresi' essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di
commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il
medesimo debitore, nonche' chi sia unito in associazione
professionale con chi abbia svolto tale funzione.";
b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa
e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi
previsti dall'articolo 104-ter.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva
specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al
terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle
eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai
creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro
nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del
fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.".
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.
Art. 6
Programma di liquidazione
1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento,"; in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato
motivo e' giusta causa di revoca del curatore.";
b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "; f) il
termine entro il quale sara' completata la liquidazione
dell'attivo.";
c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: " Il termine
di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due
anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga
necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior
termine.";
d) al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le
seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e
dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o
societa' specializzate";
e) dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: "Il mancato
rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.".
Art. 7
Chiusura della procedura di fallimento
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere la legittimazione processuale,
anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi
pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo
le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive
derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua,
per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento
all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il
debitore puo' chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al
riparto che lo ha determinato.;
b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi
dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il
giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di
quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.".
Capo IV
Contratti pendenti nel concordato preventivo
Art. 8
Contratti pendenti
1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" sono
sostituite dalla seguente: "pendenti";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo' chiedere che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato
con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai
contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del
ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la
sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni,
prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del
contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento
autorizzativo all'altro contraente.";
c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli
usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi
dell'articolo 161,";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito
determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del
bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al
concordato.".
Capo V
Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione
di moratoria
Art. 9
Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari
finanziari
1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' aggiunto il seguente:
"Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari
finanziarie e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta' dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche e intermediari finanziari.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di tale articolo, il debitore puo' chiedere che gli effetti
dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti
delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di
estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti
all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per
cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle
ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia' previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il
termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le
trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli
effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei
rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari
aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in
via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria
temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o
intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al
secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli
intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati
dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di
parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti
l'omogeneita' della posizione giuridica e degli interessi economici
fra i creditori interessati dalla moratoria.
Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli
intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono
proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della
convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del
professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La
comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante
lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con
l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere
che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il
tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni,
verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto,
terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il
decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi
dell'articolo 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti puo' essere imposta
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente
articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della
concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.".
Art. 10
Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli
intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».
Capo VI
Rateizzazione del prezzo
Art. 11
Rateizzazione del prezzo
1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo
abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo,
574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di
assicurare la massima informazione e partecipazione degli
interessati, il curatore effettua la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.".
Capo I
Modifiche al codice civile
Art. 12
Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita la seguente
Sezione:
Sezione I-bis
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o
di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore
che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di
vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo
gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla
trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da
altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del
debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore.».
Capo II
Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie e ad altre disposizioni
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 480, secondo comma, e' aggiunto, in fine il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione
della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli
stessi un piano del consumatore.»;
b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della
giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite
pubbliche".»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo il giudice puo' disporre inoltre che
l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata
o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che
sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. Sono
equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro
operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche
editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la
maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore.»;
c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose
mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se
ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i
creditori delle somme versate dal debitore.»;
d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
e) all'articolo 530:
1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al
periodo precedente.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice
dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
f) all'articolo 532:
1) al primo comma, le parole: "puo' disporre" sono sostituite
dalla parola: "dispone", e dopo le parole: "di competenza" sono
inserite le seguenti: "iscritto nell'elenco di cui all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti
periodi: "Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non
inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato
della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se
non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la
chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non
sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice.";
g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli
atti in cancelleria e fornisce prova dell'attivita' specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali
acquirenti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudice.»;
h) all'articolo 534-bis le parole: "puo', sentiti gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega";
i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, la parola: "puo'" e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono";
2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario";
3) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Contro il
provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.";
l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di
legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso
di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore,
possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore
al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
m) all'articolo 546, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un
importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»;
n) all'articolo 567:
1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»;
o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente:
«Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione il valore dell'immobile e' determinato dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo
569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al
calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella
commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso,
i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali
insolute.»;
p) all'articolo 569:
1) al primo comma, la parola: "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "quindici", e le parole da: "convocandolo" sino a: "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione", e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui
il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e'
fatta in uno o piu' lotti, il prezzo base determinato a norma
dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato,
con le modalita' del deposito e fissa, al giorno successivo alla
scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e
per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando
ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed
entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai
sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita
con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della
meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo
568.»;
q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: "al prezzo
determinato" alle parole: "articolo 568" sono sostituite dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza";
r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti: "Se l'offerta e' pari o superiore al valore
dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa e'
senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi
dell'articolo 588.";
s) all'articolo 573:
1) al primo comma, dopo la parola: "invita" sono inserite le
seguenti: "in ogni caso";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la gara non
puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilita' di
conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la
vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di piu'
offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che
ha presentato l'offerta per primo.";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai fini
dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro elemento utile
indicato nell'offerta stessa.";
t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha
previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col
decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata
da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La
fideiussione e' rilasciata a favore della procedura esecutiva a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei danni eventualmente arrecati
all'immobile; la fideiussione e' escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
u) all'articolo 587, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del periodo
precedente, il giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.";
v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte";
z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "base stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.";
aa) all'articolo 590, primo comma, le parole "all'incanto" sono
soppresse";
bb) all'articolo 591:
1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa;
2) al primo comma, la parola "nuovo" e' soppressa e dopo la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568";
3) secondo comma, le parole da "di un quarto" sino a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente fino al
limite di un quarto";
4) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se al secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il
secondo comma dell'articolo 590.";
cc) all'articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto
al secondo comma," le parole: "puo', sentiti gli interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di
procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli
interessi delle parti.";
3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) la parola: "terzo" e' sostituita dalla
seguente: "primo";
b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590" sono inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma";
4) e', in fine, aggiunto, il seguente comma: "Il giudice
dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della
delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.";
dd) all'articolo 615, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte
contestata.";
ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente:
«Art. 631-bis (Omessa pubblicita' sul portale delle vendite
pubbliche) - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche
non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice
dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo
comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata perche' i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a
condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo
161-quater delle disposizione per l'attuazione del presente codice.»;
ff) all'articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola "procedente" e' soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza non
puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto".
2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
"L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo
esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo
informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il
precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima
che si proceda al pignoramento.".
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazione agli
interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00
annui a decorrere dall'anno 2016.
Art. 14
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni
1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 155-quinquies:
1) la parola "procedente" e' soppressa;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di
cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati
previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di
un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la
piena funzionalita' delle strutture tecnologiche necessarie a
consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al
periodo precedente e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al
presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non e'
adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»;
b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole
tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei
gestori delle vendite telematiche.»;
c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente:
«161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale delle vendite
pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e'
effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di
vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente
ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare
anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e sono rese
disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza
della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la
pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un
avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui e'
stata effettuata la pubblicita'.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e' attestato dal
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia.»;
d) dopo l'articolo 169-quinquies, e' inserito il seguente:
"169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e
la vendita dei mobili pignorati). - Presso ogni tribunale e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo
532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili
pignorati. Alle domande e' allegata la documentazione comprovante le
competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di
beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che provvede
sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13
e seguenti in quanto compatibili.";
e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
"7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita' di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i
costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello
o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che
il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprieta' ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione
o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia' deliberate
anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla
data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari
relativi al bene pignorato.";
2) al terzo comma, la parola: "quarantacinque" e' sostituita
dalla seguente: "trenta";
f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, e' sostituito dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi
degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano
avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la
prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed e'
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.".
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
16-octies e' inserito il seguente:
«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande di
iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti
specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e
dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita) - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei
consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,
all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso
il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o
altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti
telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma
5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e'
consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli
elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime
disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle
specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le
specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della
giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal
comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i
propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto
a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore,
sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura
anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a
norma dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura
civile, il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. Negli
altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica
la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con
decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»;
c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La residua quota del quaranta per cento e' distribuita
dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali,
tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».
4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.
Art. 15
Portale delle vendite pubbliche
1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun
atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica
notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto
un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico
del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di
essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a
norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per
la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo
precedente, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo
del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma,
sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'
per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Titolo III
Disposizioni in materia fiscale
Art. 16
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi
e finanziari e imprese di assicurazione
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015.
3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le
svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite
realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo
le modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1
sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale
titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del
loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non
ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o
piu' decreti".
Art. 17
Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per
imposte anticipate
1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle
attivita' per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento
e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la prima volta a
partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente articolo.
Titolo IV
Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni
per il processo telematico
Art. 18
Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati
ordinari
1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di
conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre
2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015 e che
debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31
dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 90 del 2014.
Art. 19
Disposizioni in materia di processo civile telematico
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il
deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo
e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»;
2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le
seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente,"
b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle
copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui
si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con
modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto formato su supporto analogico e notificato, con modalita' non
telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21
gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita' della copia al predetto
atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale
all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale
giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1.
Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e
dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si
riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in
calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero'
congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita'
puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per
individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto
documento e' allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale la copia stessa e' depositata telematicamente. Se
la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di
conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.».
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del
Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei
periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita, e' autorizzata la spesa di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno
2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a
decorrere dall'anno 2018.
Art. 20
Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
Art. 21
Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere sul
fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di
2.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria.".
Titolo V
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro
annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione
dell'articolo 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per
gli interventi gia' previsti nel presente provvedimento, per
l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di
disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui
all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si
applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si
applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13,
comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle
procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle
indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una
nuova vendita.
10. Le disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f),
numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n.
162 del 2014.
Art. 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando