Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83

29.06.2015 10:29

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e
di organizzazione e funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria.
(15G00098) 
(GU n.147 del 27-6-2015)
 
 Vigente al: 27-6-2015  
 


Capo I

Facilitazione della finanza nella crisi

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  rafforzare  le
disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in
crisi, di promuovere la contendibilita' delle imprese  in  concordato
preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei  debitori  in
difficolta'   e   favorire   esiti   efficienti   ai   tentativi   di
ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della  terzieta'
ed indipendenza degli incaricati  che  affiancano  il  giudice  nelle
gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilita' di
concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito; 
  Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni  per  migliorare   l'efficienza   delle   procedure   di
esecuzione forzata,  attraverso  un  ammodernamento  delle  forme  di
pubblicita', l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche,  la
modifica dei criteri di aggiudicazione dei  beni,  una  significativa
riduzione dei termini stabiliti  per  il  compimento  di  adempimenti
procedurali; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a  sostegno
del debitore, in particolare con riferimento  al  pignoramento  delle
pensioni e delle somme depositate in conto corrente; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
modificare  le  disposizioni  in  materia  di   deducibilita'   delle
svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi  e  finanziari  e
imprese di assicurazioni nonche' di emanare disposizioni  in  materia
di funzionamento della giustizia; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finanza interinale 
 
  1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte  le
seguenti: ", anche prima del deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 161, commi secondo e terzo,"; 
    b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:  "Il  debitore
che presenta una domanda di ammissione al  concordato  preventivo  ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del  piano  di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),  o  una  domanda  di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o  una  proposta  di  accordo  ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al  tribunale
di essere autorizzato in via  d'urgenza  a  contrarre  finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  funzionali  a  urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla
scadenza del termine fissato dal  tribunale  ai  sensi  dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di  cui  all'articolo
182-bis,  quarto  comma,  o  alla  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve  specificare  la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e'  in  grado  di
reperire altrimenti tali finanziamenti e  che,  in  assenza  di  tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente  ed  irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano  e
sulla proposta in  corso  di  elaborazione,  sentito  il  commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti  senza  formalita'  i
principali creditori, decide  in  camera  di  consiglio  con  decreto
motivato,  entro  dieci   giorni   dal   deposito   dell'istanza   di
autorizzazione.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto   anche   il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al  momento
del deposito della domanda."; 
    c) al terzo comma, dopo la  parola  "ipoteca"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o a cedere crediti". 

Capo II

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

                               Art. 2 
 
 
                         Offerte concorrenti 
 
  1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art.  163-bis  (Offerte  concorrenti).  -  Quando  il   piano   di
concordato  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,  lettera  e)
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in
denaro dell'azienda o di uno o piu' rami  d'azienda  o  di  specifici
beni, il commissario e'  tenuto  a  valutare,  motivando  le  proprie
conclusioni, la congruita' dell'offerta, tenuto conto dei  termini  e
delle  condizioni   della   stessa,   del   corrispettivo   e   delle
caratteristiche  dell'offerente.  L'offerta  e   il   piano   possono
prevedere che il trasferimento abbia luogo  prima  dell'omologazione.
Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce  di  manifestazioni
di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del  bene,
che l'offerta  contemplata  dal  piano  possa  non  corrispondere  al
miglior interesse dei creditori, chiede  al  tribunale,  con  istanza
motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano
possono  prevedere   che   il   trasferimento   abbia   luogo   prima
dell'omologazione. 
  Il tribunale, sentito il commissario,  decide  sull'istanza  ovvero
dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento  competitivo,  tenuto
conto del valore dell'azienda o del bene, nonche' della  probabilita'
di conseguire una migliore soddisfazione dei  creditori.  Il  decreto
che dispone l'apertura del  procedimento  competitivo  stabilisce  le
modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne
sia assicurata  in  ogni  caso  la  comparabilita',  i  requisiti  di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi  di  accesso  alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro  utilizzo  e  le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne  fanno
richiesta,  la  data  dell'udienza  per  l'esame  delle  offerte,  le
modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che
devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita'  del
decreto. L'offerta di cui al primo  comma  diviene  irrevocabile  dal
momento in cui viene modificata l'offerta  in  conformita'  a  quanto
previsto dal decreto di cui al presente comma  e  viene  prestata  la
garanzia  stabilita  con  il  medesimo  decreto.   Le   offerte,   da
presentarsi in forma segreta, non sono efficaci  se  non  conformi  a
quanto previsto dal decreto e, in  ogni  caso,  quando  sottoposte  a
condizione. 
  Le offerte sono rese  pubbliche  all'udienza  fissata  per  l'esame
delle  stesse,  alla  presenza  degli  offerenti   e   di   qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte  migliorative,  il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo'  avere  luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e  deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con  l'aggiudicazione,
se  precedente,  a  soggetto  diverso  da  colui  che  ha  presentato
l'offerta di cui al  primo  comma,  quest'ultimo  e'  liberato  dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del  debitore  e  in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro  il  limite  massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato. 
  Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara. 
  La  disciplina  del  presente  articolo  si  applica,   in   quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare  ai  sensi  dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di  uno  o  piu'
rami di azienda.". 
  2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni"; 
    b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In
tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita." 
    c) il quinto comma e' sostituito  dal  seguente:  "Alle  vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere  dopo  il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione  di  questo,  si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter  in  quanto  compatibili.  La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice,  salvo  diversa  disposizione  contenuta  nel   decreto   di
omologazione per gli atti a questa successivi.". 
                               Art. 3 
 
 
                        Proposte concorrenti 
 
  1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola  "procedura"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e proposte concorrenti"; 
    b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e'  sostituita
con la seguente "centoventi"; 
    c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla  presentazione  della   domanda   di   cui   all'articolo   161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti  dalla
situazione  patrimoniale  depositata  ai  sensi  dell'articolo   161,
secondo  comma,  lettera  a),   possono   presentare   una   proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo  piano  non  oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del  computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano  i  crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle  sottoposte  a  comune  controllo.  La
relazione di  cui  al  comma  terzo  dell'articolo  161  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa qualora non ve ne siano. 
  Le proposte di  concordato  concorrenti  sono  ammissibili  se  non
risulta che la  proposta  di  concordato  del  debitore  assicura  il
pagamento, ancorche' dilazionato, di almeno  il  quaranta  per  cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta  puo'  prevedere
l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di  societa'  per
azioni o a responsabilita' limitata, puo'  prevedere  un  aumento  di
capitale della societa' con  esclusione  o  limitazione  del  diritto
d'opzione. 
  I creditori che presentano una proposta di  concordato  concorrente
hanno diritto di  voto  sulla  medesima  solo  se  collocati  in  una
autonoma classe. 
  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai  sensi  del  secondo
comma dell'articolo 171,  deve  essere  sottoposta  al  giudizio  del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.". 
  2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la  congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di  proposte
concorrenti,  sulla  base  delle  scritture   contabili   e   fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione  rilevante
in  suo  possesso.  In  ogni  caso  si  applica  il  divieto  di  cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. 
  La disciplina di cui al terzo comma si applica  anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis". 
  3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "dieci"   e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque"; 
    b) dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente:  "  Qualora  nel
termine di cui al quarto comma  dell'articolo  163  siano  depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce  in  merito
ad esse con relazione integrativa  da  depositare  in  cancelleria  e
comunicare ai creditori, con le modalita' di  cui  all'articolo  171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola,  una  particolareggiata
comparazione  tra  tutte  le  proposte  depositate.  Le  proposte  di
concordato, ivi compresa  quella  presentata  dal  debitore,  possono
essere modificate fino a  quindici  giorni  prima  dell'adunanza  dei
creditori.  Analoga  relazione  integrativa  viene  redatta   qualora
emergano informazioni  che  i  creditori  devono  conoscere  ai  fini
dell'espressione del voto.". 
  4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole  "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi  dell'articolo
163, comma quarto."; 
    b) il secondo comma e' soppresso; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: " Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni  per  le  quali  non  ritiene  ammissibili  o
convenienti le proposte di concordato e sollevare  contestazioni  sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non  ritiene  ammissibili   o   fattibili   le   eventuali   proposte
concorrenti."; 
    d)  dopo  il  quarto  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "  Sono
sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte  presentate
dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste  ultime,  l'ordine
temporale del loro deposito.". 
  5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata  la  proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi  al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in  caso  di
parita' fra proposte  di  creditori,  quella  presentata  per  prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste  al  voto  sia  stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e  secondo  periodo  del
presente comma, il giudice delegato, con decreto  da  adottare  entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma  dell'articolo  178,
rimette al voto la sola proposta che  ha  conseguito  la  maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto,  fissando  il  termine  per  la
comunicazione ai creditori  e  il  termine  a  partire  dal  quale  i
creditori, nei venti giorni  successivi,  possono  far  pervenire  il
proprio dissenso con le modalita' previste dal predetto articolo.  In
ogni caso si applicano  il  primo  e  secondo  periodo  del  presente
comma."; 
    b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono  aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche'". 
  6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto  a
compiere ogni atto necessario a  dare  esecuzione  alla  proposta  di
concordato presentata da uno o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata
approvata e omologata. 
  Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi  che  il  debitore
non sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti  necessari  a  dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il  compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
  Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi  o  le
omissioni da  parte  del  debitore,  mediante  ricorso  al  tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale  di  attribuire  al  commissario  giudiziale  i
poteri necessari a provvedere in luogo  del  debitore  al  compimento
degli atti a questo richiesti. 
  Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale,  puo'
revocare  l'organo  amministrativo,  se  si  tratta  di  societa',  e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata  del  suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto  necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso,  qualora  tale
proposta preveda un aumento del capitale  sociale  del  debitore,  la
convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad  oggetto
la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto  nella
stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo
182, i compiti di amministratore giudiziario  possono  essere  a  lui
attribuiti.". 
                               Art. 4 
 
 
       Integrazione del contenuto della proposta di concordato 
 
  1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono
aggiunte le seguenti: «; in ogni  caso,  la  proposta  deve  indicare
l'utilita' specificamente individuata  ed  economicamente  valutabile
procurata in favore di ciascun creditore.". 

Capo III

Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

                               Art. 5 
 
 
                 Requisiti per la nomina a curatore 
 
  1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma, la parola "due" e' sostituita con la seguente:
"cinque"; e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Non  puo'
altresi' essere nominato curatore chi abbia  svolto  la  funzione  di
commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per  il
medesimo  debitore,   nonche'   chi   sia   unito   in   associazione
professionale con chi abbia svolto tale funzione."; 
    b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa
e di risorse che appaiano adeguate al fine  del  rispetto  dei  tempi
previsti dall'articolo 104-ter. 
  La  sentenza  pronunciata  ai   sensi   dell'articolo   16   motiva
specificamente in ordine alla sussistenza dei  requisiti  di  cui  al
terzo comma e tiene conto,  anche  alla  luce  delle  risultanze  dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33,  quinto  comma,  delle
eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai
creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15. 
  E' istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia  un  registro
nazionale nel  quale  confluiscono  i  provvedimenti  di  nomina  dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti  di  chiusura  del
fallimento e di  omologazione  del  concordato,  nonche'  l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". 
  2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015. 
                               Art. 6 
 
 
                      Programma di liquidazione 
 
  1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte  le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di  fallimento,";  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Il mancato rispetto  di  tale  termine  senza  giustificato
motivo e' giusta causa di revoca del curatore."; 
    b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera:  ";  f)  il
termine   entro   il   quale   sara'   completata   la   liquidazione
dell'attivo."; 
    c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "  Il  termine
di cui alla lettera f) del precedente comma  non  puo'  eccedere  due
anni dal deposito della sentenza di  fallimento.  Nel  caso  in  cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore  ritenga
necessario  un  termine  maggiore,  egli   e'   tenuto   a   motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano  tale  maggior
termine."; 
    d) al terzo comma, dopo la parola  "curatore"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  107,"  e
dopo  la  parola  "professionisti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
societa' specializzate"; 
    e) dopo l'ottavo comma, e'  aggiunto  il  seguente:  "Il  mancato
rispetto dei termini previsti dal  programma  di  liquidazione  senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.". 
                               Art. 7 
 
 
               Chiusura della procedura di fallimento 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 118, secondo comma, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di  giudizi,  rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere  la  legittimazione  processuale,
anche  nei  successivi  stati  e  gradi  del   giudizio,   ai   sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le  rinunzie  alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri  relativi  ai  giudizi
pendenti, nonche' le somme  ricevute  dal  curatore  per  effetto  di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi  e  non  ancora  passati  in
giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento,  le  somme  ricevute  dal   curatore   per   effetto   di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i  creditori  secondo
le  modalita'  disposte  dal  tribunale  con  il   decreto   di   cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive
derivanti dai giudizi pendenti non  si  fa  luogo  a  riapertura  del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi  pendenti  consegua,
per   effetto   di   riparti,   il   venir   meno    dell'impedimento
all'esdebitazione di cui  al  comma  secondo  dell'articolo  142,  il
debitore  puo'  chiedere  l'esdebitazione  nell'anno  successivo   al
riparto che lo ha determinato.; 
    b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nell'ipotesi  di  chiusura  in  pendenza  di  giudizi   ai   sensi
dell'articolo 118,  secondo  comma,  terzo  periodo  e  seguenti,  il
giudice delegato e il curatore restano in  carica  ai  soli  fini  di
quanto ivi previsto. In nessun caso  i  creditori  possono  agire  su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.". 

Capo IV

Contratti pendenti nel concordato preventivo

                               Art. 8 
 
 
                         Contratti pendenti 
 
  1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole  "in  corso  di  esecuzione"  sono
sostituite dalla seguente: "pendenti"; 
    b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo'  chiedere  che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione,  il  giudice  delegato
con  decreto  motivato  sentito  l'altro  contraente,  assunte,   ove
occorra,  sommarie  informazioni,  lo  autorizzi  a  sciogliersi  dai
contratti in corso di esecuzione alla data  della  presentazione  del
ricorso.  Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere  autorizzata  la
sospensione  del  contratto  per  non  piu'   di   sessanta   giorni,
prorogabili una sola volta. Lo  scioglimento  o  la  sospensione  del
contratto  hanno  effetto  dalla  comunicazione   del   provvedimento
autorizzativo all'altro contraente."; 
    c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole:  ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente  ad  eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o  agli
usi  negoziali,  dopo  la  pubblicazione  della  domanda   ai   sensi
dell'articolo 161,"; 
    d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma: "In  caso   di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a  valori  di  mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato.". 

Capo V

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione
di moratoria

                               Art. 9 
 
 
Crisi  d'impresa  con  prevalente  indebitamento  verso  intermediari
                             finanziari 
 
  1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 182-septies (Accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari
finanziarie e convenzione  di  moratoria).  -  Quando  un'impresa  ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta'  dell'indebitamento  complessivo,  la  disciplina  di  cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del  codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi  secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i  diritti  dei  creditori  diversi  da
banche e intermediari finanziari. 
  L'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di  cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica  e  interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di  tale  articolo,  il  debitore  puo'  chiedere  che  gli   effetti
dell'accordo vengano estesi  anche  ai  creditori  non  aderenti  che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori  della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e  i  crediti
delle banche e degli intermediari finanziari  aderenti  rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca  o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede  di
estendere  gli  effetti  dell'accordo   sono   considerati   aderenti
all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta  per
cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis. 
  Ai fini di cui  al  precedente  comma  non  si  tiene  conto  delle
ipoteche  giudiziali  iscritte  dalle  banche  o  dagli  intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese. 
  Il debitore, oltre agli  adempimenti  pubblicitari  gia'  previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo  comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari  finanziari  ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.  Per  costoro  il
termine per  proporre  l'opposizione  di  cui  al  quarto  comma  del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il tribunale procede  all'omologazione  previo  accertamento  che  le
trattative si siano svolte in buona  fede  e  che  le  banche  e  gli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere  gli
effetti dell'accordo: 
    a) abbiano posizione giuridica  e  interessi  economici  omogenei
rispetto a  quelli  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari
aderenti; 
    b) abbiano ricevuto complete  ed  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative; 
    c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in  misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
  Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche  o  intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  attraverso  una  moratoria
temporanea  dei  crediti  nei  confronti  di  una  o  piu'  banche  o
intermediari finanziari e sia raggiunta  la  maggioranza  di  cui  al
secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, produce effetti anche nei  confronti  delle  banche  e  degli
intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati  informati
dell'avvio delle trattative e siano  stati  messi  in  condizione  di
parteciparvi in buona fede,  e  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),  attesti
l'omogeneita' della posizione giuridica e degli  interessi  economici
fra i creditori interessati dalla moratoria. 
  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente,  le   banche   e   gli
intermediari  finanziari  non  aderenti  alla   convenzione   possono
proporre opposizione entro trenta giorni  dalla  comunicazione  della
convenzione   stipulata,    accompagnata    dalla    relazione    del
professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La
comunicazione  deve  essere  effettuata,  alternativamente,  mediante
lettera   raccomandata   o   posta   elettronica   certificata.   Con
l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario  puo'  chiedere
che la  convenzione  non  produca  effetti  nei  suoi  confronti.  Il
tribunale,  con   decreto   motivato,   decide   sulle   opposizioni,
verificando la sussistenza delle condizioni di cui al  comma  quarto,
terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il
decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai  sensi
dell'articolo 183. 
  In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di  cui  ai
commi precedenti, ai  creditori  non  aderenti  puo'  essere  imposta
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Agli  effetti  del  presente
articolo non e' considerata nuova prestazione la  prosecuzione  della
concessione del godimento di beni oggetto di contratti  di  locazione
finanziaria gia' stipulati.". 
                               Art. 10 
 
Disposizioni penali in materia di  accordo  di  ristrutturazione  con
  intermediari finanziari e convenzione di moratoria 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 236: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato  preventivo»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «e,   accordo   di   ristrutturazione   con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 
      2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo»  sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo  di
ristrutturazione con intermediari  finanziari  o  il  consenso  degli
intermediari finanziari  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di
moratoria»; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso  di
accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari  finanziari   o   di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni  previste  dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; 
    b)  all'articolo   236-bis,   primo   comma,   dopo   le   parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies». 

Capo VI

Rateizzazione del prezzo

                               Art. 11 
 
 
                      Rateizzazione del prezzo 
 
  1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento  del  prezzo
abbia luogo ratealmente; si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo  periodo,
574, primo  comma,  secondo  periodo  e  587,  primo  comma,  secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso,  al  fine  di
assicurare   la   massima   informazione   e   partecipazione   degli
interessati,   il   curatore   effettua   la   pubblicita'   prevista
dall'articolo 490, primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.". 


Capo I

Modifiche al codice civile

                               Art. 12 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita  la  seguente
Sezione: 
 
                            Sezione I-bis 
 
 
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita'  o
                  di alienazioni a titolo gratuito 
 
  «Art. 2929-bis  (Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il  creditore
che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di
vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo
gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  puo'  procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia
preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche al creditore anteriore  che,  entro  un  anno  dalla
trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da
altri promossa. 
  Quando  il  pregiudizio  deriva  da  un  atto  di  alienazione,  il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario. 
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al  titolo  V  del  libro  III  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del
debitore  del  pregiudizio  che  l'atto  arrecava  alle  ragioni  del
creditore.». 

Capo II

Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie e ad altre disposizioni

                               Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 480, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine  il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo  di  composizione
della crisi o  di  un  professionista  nominato  dal  giudice,  porre
rimedio alla  situazione  di  sovraindebitamento  concludendo  con  i
creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli
stessi un piano del consumatore.»; 
    b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che  possono  interessare
il pubblico, deve essere inserito sul  portale  del  Ministero  della
giustizia in  un'area  pubblica  denominata  "portale  delle  vendite
pubbliche".»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Su istanza del creditore procedente o  dei  creditori  intervenuti
muniti di titolo esecutivo  il  giudice  puo'  disporre  inoltre  che
l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del  termine
per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata
o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali  o  che
sia divulgato  con  le  forme  della  pubblicita'  commerciale.  Sono
equiparati  ai  quotidiani,  i  giornali  di   informazione   locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro
operatori  della  comunicazione  (ROC)   e   aventi   caratteristiche
editoriali analoghe a  quelle  dei  quotidiani  che  garantiscono  la
maggior diffusione nella  zona  interessata.  Nell'avviso  e'  omessa
l'indicazione del debitore.»; 
    c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o  cose
mobili,  il  giudice  con  la  stessa  ordinanza  puo'  disporre,  se
ricorrono  giustificati   motivi,   che   il   debitore   versi   con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei  mesi  la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al  tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore  pignorante  o  alla  distribuzione  tra  i
creditori delle somme versate dal debitore.»; 
    d)  all'articolo  497,  primo  comma,  la  parola  «novanta»   e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
    e) all'articolo 530: 
      1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine  di  cui  al
periodo precedente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista  dal   secondo   comma   dell'articolo   525,   il   giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo  comma,  secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»; 
    f) all'articolo 532: 
      1) al primo comma, le parole: "puo' disporre"  sono  sostituite
dalla parola: "dispone", e  dopo  le  parole:  "di  competenza"  sono
inserite le  seguenti:  "iscritto  nell'elenco  di  cui  all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"; 
      2) al  secondo  comma,  sono  inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il  giudice  fissa  altresi'  il  numero  complessivo,  non
inferiore  a  tre,  degli  esperimenti  di  vendita,  i  criteri  per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della  somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla  cui  scadenza  il  soggetto  incaricato
della vendita deve restituire gli atti  in  cancelleria.  Quando  gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il  giudice,  se
non vi  sono  istanze  a  norma  dell'articolo  540-bis,  dispone  la
chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  anche   quando   non
sussistono  i  presupposti  di   cui   all'articolo   164-bis   delle
disposizioni di attuazione del presente codice."; 
    g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora la  vendita  non  avvenga  nel  termine  fissato  a  norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario  restituisce  gli
atti in cancelleria e fornisce  prova  dell'attivita'  specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per  reperire  potenziali
acquirenti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudice.»; 
    h)  all'articolo  534-bis   le   parole:   "puo',   sentiti   gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega"; 
    i)   all'articolo   534-ter,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "puo'"  e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono"; 
      2) al primo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario"; 
      3) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Contro  il
provvedimento  del  giudice  e'   ammesso   il   reclamo   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies."; 
    l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare  e'  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali  disposizioni  di
legge. 
  Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso
di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore,
possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore
al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del
pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. 
  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali  disposizioni   di   legge   e'   parzialmente   inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»; 
    m) all'articolo 546,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o  postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario,  altre
indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione,  o  di  assegni  di
quiescenza, gli obblighi del  terzo  pignorato  non  operano,  quando
l'accredito ha luogo  in  data  anteriore  al  pignoramento,  per  un
importo pari al triplo dell'assegno sociale;  quando  l'accredito  ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»; 
    n) all'articolo 567: 
      1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»; 
      2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione  il  valore  dell'immobile  e'  determinato   dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo
569, primo comma. 
  Nella determinazione del valore di  mercato  l'esperto  procede  al
calcolo   della   superficie   dell'immobile,   specificando   quella
commerciale, del valore per metro quadro e  del  valore  complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per  gli  oneri  di  regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di  possesso,
i vincoli e  gli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali  spese  condominiali
insolute.»; 
    p) all'articolo 569: 
      1) al primo comma, la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quindici", e le parole  da:  "convocandolo"  sino  a:  "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di  accettazione",  e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta"; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in  cui
il giudice disponga  con  ordinanza  la  vendita  forzata,  fissa  un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte  d'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita  e'
fatta in uno o  piu'  lotti,  il  prezzo  base  determinato  a  norma
dell'articolo 568, il termine,  non  superiore  a  centoventi  giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere  depositato,
con le modalita' del deposito e  fissa,  al  giorno  successivo  alla
scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione  sull'offerta  e
per la gara  tra  gli  offerenti  di  cui  all'articolo  573.  Quando
ricorrono  giustificati  motivi,  il  giudice  dell'esecuzione   puo'
disporre che il versamento del  prezzo  abbia  luogo  ratealmente  ed
entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede  ai
sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la  vendita
con tale modalita' possa aver luogo  ad  un  prezzo  superiore  della
meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma  dell'articolo
568.»; 
    q) all'articolo 571, secondo comma,  le  parole  da:  "al  prezzo
determinato"  alle  parole:  "articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza"; 
    r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Se  l'offerta  e'  pari  o   superiore   al   valore
dell'immobile stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
Se il prezzo  offerto  e'  inferiore  rispetto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad  un  quarto,  il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene  che  non  vi  sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore  con  una  nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai  sensi
dell'articolo 588."; 
    s) all'articolo 573: 
      1) al primo comma, dopo la parola: "invita"  sono  inserite  le
seguenti: "in ogni caso"; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la gara non
puo' avere  luogo  per  mancanza  di  adesioni  degli  offerenti,  il
giudice,  quando  ritiene  che  non  vi  sia  seria  possibilita'  di
conseguire un prezzo superiore con  una  nuova  vendita,  dispone  la
vendita a favore del migliore offerente  oppure,  nel  caso  di  piu'
offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che
ha presentato l'offerta per primo."; 
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:   "Ai   fini
dell'individuazione della migliore offerta, il  giudice  tiene  conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate,  delle  forme,  dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro  elemento  utile
indicato nell'offerta stessa."; 
    t) all'articolo 574, primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la  vendita  ha
previsto che il versamento del prezzo abbia  luogo  ratealmente,  col
decreto di cui al  primo  periodo  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad  immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata
da banche,  societa'  assicuratrici  o  intermediari  finanziari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione per un importo pari ad  almeno  il  trenta  per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata  a  favore  della  procedura  esecutiva  a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di  cui  all'articolo  587,  primo  comma,  secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei  danni  eventualmente  arrecati
all'immobile;  la  fideiussione  e'  escussa  dal   custode   o   dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»; 
    u) all'articolo 587,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo  di  multa  anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del  periodo
precedente, il giudice ordina  altresi'  all'aggiudicatario  che  sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;  il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio."; 
    v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per  la  vendita"  e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte"; 
    z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle  seguenti:  "base  stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata."; 
    aa) all'articolo 590, primo comma, le parole  "all'incanto"  sono
soppresse"; 
    bb) all'articolo 591: 
      1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa; 
      2) al primo comma, la parola "nuovo" e'  soppressa  e  dopo  la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della  meta'  rispetto  al  valore  del  bene,  determinato  a  norma
dell'articolo 568"; 
      3)  secondo  comma,  le  parole  da  "di  un  quarto"  sino   a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente  fino  al
limite di un quarto"; 
      4) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  al  secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e  vi  sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori  richiedenti,  fissando   il   termine   entro   il   quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale  conguaglio.  Si  applica  il
secondo comma dell'articolo 590."; 
    cc) all'articolo 591-bis: 
      1)   al   primo   comma,   dopo   le   parole:   "il    giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo  quanto  previsto
al  secondo  comma,"  le  parole:  "puo',  sentiti  gli  interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega"; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i  creditori,  ravvisi  l'esigenza  di
procedere direttamente alle operazioni  di  vendita  a  tutela  degli
interessi delle parti."; 
      3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  punto  1)  la  parola:  "terzo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "primo"; 
        b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590"  sono  inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma"; 
      4) e', in  fine,  aggiunto,  il  seguente  comma:  "Il  giudice
dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,  dispone  la  revoca  della
delega delle operazioni  di  vendita  se  non  vengono  rispettati  i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato  dimostri  che  il  mancato  rispetto  dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile."; 
    dd) all'articolo 615, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se il diritto della parte  istante  e'  contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva  del  titolo  esclusivamente  in   relazione   alla   parte
contestata."; 
    ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente: 
  «Art.  631-bis  (Omessa  pubblicita'  sul  portale  delle   vendite
pubbliche) - Se la pubblicazione sul portale delle vendite  pubbliche
non e' effettuata nel  termine  stabilito  dal  giudice,  il  giudice
dichiara con ordinanza  l'estinzione  del  processo  esecutivo  e  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 630,  secondo  e  terzo
comma. La disposizione di cui al presente  articolo  non  si  applica
quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata  perche'  i
sistemi informatici del dominio giustizia  non  sono  funzionanti,  a
condizione che tale circostanza sia attestata a  norma  dell'articolo
161-quater delle disposizione per l'attuazione del presente codice.»; 
    ff) all'articolo 492-bis: 
      1) al primo comma: 
        a) la parola "procedente" e' soppressa; 
        b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  "L'istanza  non
puo' essere  proposta  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il  presidente  del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto". 
      2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti  periodi:
"L'ufficiale giudiziario procede a  pignoramento  munito  del  titolo
esecutivo e del precetto,  anche  acquisendone  copia  dal  fascicolo
informatico. Nel caso di  cui  al  primo  comma,  quarto  periodo  il
precetto e' consegnato o trasmesso  all'ufficiale  giudiziario  prima
che si proceda al pignoramento.". 
  2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione  del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata  la
spesa di euro  900.000,00  per  l'anno  2015  e,  in  relazione  agli
interventi di manutenzione e di funzionamento, e di  euro  200.000,00
annui a decorrere dall'anno 2016. 
                               Art. 14 
 
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
  civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 
 
  1. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 155-quinquies: 
      1) la parola "procedente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di
cui al  primo  comma  si  applica,  limitatamente  alle  banche  dati
previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di
un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la
piena  funzionalita'  delle  strutture  tecnologiche   necessarie   a
consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui  al
periodo precedente e' adottato entro tre mesi dall'entrata in  vigore
del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al
presente comma perde efficacia se  il  decreto  dirigenziale  non  e'
adottato entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.»; 
    b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in  fine,
il   seguente   periodo:   «Se   occorre,    le    medesime    regole
tecnico-operative sono integrate al fine  di  assicurare  un  agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i  portali  dei
gestori delle vendite telematiche.»; 
    c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente: 
  «161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale  delle  vendite
pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche  e'
effettuata a cura del professionista delegato per  le  operazioni  di
vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente
ed in conformita' alle specifiche tecniche, che  possono  determinare
anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche  tecniche  sono
stabilite dal responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  sono   rese
disponibili  mediante  pubblicazione  nel   portale   delle   vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata  in  mancanza
della  prova  dell'avvenuto   pagamento   del   contributo   per   la
pubblicazione,  previsto  dall'articolo  18-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  Il portale delle vendite pubbliche deve  inviare  all'indirizzo  di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita  procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di  cui  al  primo  comma,  un
avviso contenente le informazioni relative alle  vendite  di  cui  e'
stata effettuata la pubblicita'. 
  Il portale delle vendite  pubbliche  provvede  all'archiviazione  e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. 
  Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'  attestato  dal
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia.»; 
    d) dopo l'articolo 169-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la  custodia  e
la  vendita  dei  mobili  pignorati).  -  Presso  ogni  tribunale  e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati  di  cui  all'articolo
532 del  codice  per  la  custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili
pignorati. Alle domande e' allegata la documentazione comprovante  le
competenze maturate, anche relativamente a  specifiche  categorie  di
beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che  provvede
sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13
e seguenti in quanto compatibili."; 
    e)   all'articolo   173-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti: 
  "7) in caso di opere abusive, il controllo  della  possibilita'  di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della  stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione  di  istanze  di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza  della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato  del  procedimento,  i
costi per il conseguimento del titolo in  sanatoria  e  le  eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  specificando  il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 
  8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello
o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che
il diritto sul bene del debitore pignorato sia di  proprieta'  ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
  9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di  gestione
o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie  gia'  deliberate
anche se il relativo debito non  sia  ancora  scaduto,  su  eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla
data della perizia, sul corso di  eventuali  procedimenti  giudiziari
relativi al bene pignorato."; 
      2) al terzo comma, la parola:  "quarantacinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
    f) l'articolo  173-quinquies,  primo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento
disponibili  nei  circuiti  bancario  e  postale. E'  consentita   la
prestazione della  cauzione  anche  mediante  fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di  revisione.  Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza  di  vendita,  individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed  e'
escussa dal custode o dal professionista delegato  su  autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi,  a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione  contenente  le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.". 
    2. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-octies e' inserito il seguente: 
    «Art.  16-novies  (Modalita'  informatiche  per  le  domande   di
iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti   tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti
specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e
dell'elenco  dei  professionisti  disponibili   a   provvedere   alle
operazioni di vendita) - 1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti  tecnici  di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,
all'elenco  dei   soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso
il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o
altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   e'   effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con
moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti
telematici nel processo civile. 
  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del  presidente   del   tribunale,   con   modalita'   esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  e'
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime
disposizioni. 
  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformita'  alle
specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   della
giustizia. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal
comma 5. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i
propri  dati,  con  modalita'  telematiche  e  in  conformita'   alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.». 
    3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  1959,
n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e'  posto
a carico  del  creditore  procedente  ed  e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione  nella  medesima  misura  di  cui  al  terzo   comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o,  se  minore,
sul valore del credito per  cui  si  procede.  In  caso  di  chiusura
anticipata  del  processo  a  norma   dell'articolo   164-bis   delle
disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura  civile  o  a
norma dell'articolo  530,  quarto  comma,  del  codice  di  procedura
civile, il compenso previsto dal secondo comma non e'  dovuto.  Negli
altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo  si  applica
la disposizione di cui al primo  periodo.  Il  giudice  provvede  con
decreto che costituisce titolo esecutivo.»; 
  b) al quinto comma dopo  le  parole:  «per  cui  si  procede»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»; 
  c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La  residua  quota   del   quaranta   per   cento   e'   distribuita
dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in  parti  uguali,
tra  tutti  gli  ufficiali  giudiziari  e   funzionari   appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.». 
  4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per  la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al  comma  1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015. 
                               Art. 15 
 
 
                   Portale delle vendite pubbliche 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche  di  ciascun
atto esecutivo per il quale la legge dispone che  sia  data  pubblica
notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati,  e'  dovuto
un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a  carico
del creditore procedente. Quando  la  vendita  e'  disposta  in  piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per  ciascuno  di
essi. Il pagamento deve essere effettuato con le  modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a  spese  dello
Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato  a  debito,  a
norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto.  Per
la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al  periodo
precedente, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. 
  2. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  l'importo
del contributo per la pubblicazione e'  adeguato  ogni  tre  anni  in
relazione alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
  3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo  comma,
sono riassegnate allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'
per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 

Titolo III

Disposizioni in materia fiscale

                               Art. 16 
 
 
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti  creditizi
               e finanziari e imprese di assicurazione 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito  dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  3. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
svalutazioni e le perdite di cui al comma  1  diverse  dalle  perdite
realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e'  deducibile  secondo
le modalita' stabilite al comma 4. 
  4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite  su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del  comma  3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma  1
sono deducibili per il 5 per cento del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
  5. Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non  si  tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili  ai  crediti  verso  la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese  di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo.». 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  8. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del  75  per  cento  del
loro  ammontare.  L'eccedenza  e'  deducibile  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 9. 
  9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche,  le  perdite,  le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6  iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  non
ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera   c-bis)   del   comma   1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025. 
  10.  Ai  fini  della   determinazione   dell'acconto   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 
  11. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di  euro  per  il  2018,  in  130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il  2021,  in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il  2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle  seguenti  "con  uno  o
piu' decreti". 
                               Art. 17 
 
 
Blocco trasformazione in  crediti  di  imposta  delle  attivita'  per
                         imposte anticipate 
 
  1. I commi 55,  56-bis,  56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  non  sono  applicabili  alle
attivita' per imposte anticipate, relative al valore  dell'avviamento
e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la  prima  volta  a
partire dai bilanci relativi all'esercizio  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. 

Titolo IV

Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni
per il processo telematico

                               Art. 18 
 
 
Proroga degli effetti del trattenimento in  servizio  dei  magistrati
                              ordinari 
 
  1.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari  e  garantire  un  ordinato   e   graduale   processo   di
conferimento, da parte del Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si  renderanno  vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  differiti  al  31  dicembre
2016  per  i  magistrati  ordinari  che  non  abbiano   compiuto   il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2015  e  che
debbano essere collocati a  riposo  nel  periodo  fra  lo  stesso  31
dicembre 2015 ed il  30  dicembre  2016.  Per  gli  altri  magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
                               Art. 19 
 
 
        Disposizioni in materia di processo civile telematico 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito  dei  procedimenti  civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi  alle  Corti  d'Appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo
e dei documenti  che  si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in  giudizio  personalmente,  nel  rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; 
      2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite  le
seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente," 
    b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 16-decies. (Potere di  certificazione  di  conformita'  delle
copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di  cui
si  avvale  la  pubblica  amministrazione  per  stare   in   giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato,  il
curatore  ed  il  commissario  giudiziale,  quando   depositano   con
modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto formato su supporto analogico e notificato,  con  modalita'  non
telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21
gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita' della copia al predetto
atto. La  copia  munita  dell'attestazione  di  conformita'  equivale
all'originale dell'atto  notificato.  Le  disposizioni  del  presente
articolo  si  applicano  anche  all'atto   consegnato   all'ufficiale
giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione. 
  «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1.
Quando l'attestazione  di  conformita'  prevista  dalle  disposizioni
della  presente  sezione,  dal   codice   di   procedura   civile   e
dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,  si
riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in
calce o a margine della copia o su foglio  separato,  che  sia  pero'
congiunto materialmente alla medesima. 
  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento
informatico. 
  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita'
puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico
separato  e  contenente  l'indicazione  dei   dati   essenziali   per
individuare univocamente la copia a cui  si  riferisce;  il  predetto
documento e' allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata
mediante il quale la copia stessa e' depositata  telematicamente.  Se
la copia informatica e' destinata alla  notifica,  l'attestazione  di
conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.». 
  2. Per gli  interventi  necessari  al  completamento  del  processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi  compresa  la  tenuta,  con  modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici,  dei
periti  presso  il  tribunale,  dei  professionisti   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di  euro  3  milioni  per  l'anno
2016, di euro 2 milioni per  l'anno  2017  e  di  euro  1  milione  a
decorrere dall'anno 2018. 
                               Art. 20 
 
 
   Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; 
    b) all'articolo 38, comma 1-bis , le  parole:  "1°  luglio  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016". 
                               Art. 21 
 
 
  Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere  sul
fondo istituito ai sensi del comma  96,  un  contingente  massimo  di
2.000 unita' di personale amministrativo proveniente  dagli  enti  di
area   vasta,   da   inquadrare   nel   ruolo    dell'amministrazione
giudiziaria.". 

Titolo V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

                               Art. 22 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma  2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di  euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede: 
    a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000  euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000  euro
annui a decorrere dal 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190; 
    b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della giustizia le variazioni di  bilancio  necessarie  alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli  in  attuazione
dell'articolo 21. 
  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per
gli  interventi  gia'  previsti  nel  presente   provvedimento,   per
l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche',  in  mancanza  di
disponibilita' delle risorse della quota  prevista  dall'articolo  2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la  partecipazione  agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 23 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 e quelle  di  cui  all'articolo  4,  si  applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),
all'articolo  11  nella  parte  in  cui  introduce  l'ultimo  periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b),  numero  1),  lettera  e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c)  si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e  secondo  capoverso,  e  quelle  di  cui  all'articolo  6  si
applicano ai  fallimenti  dichiarati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della  giustizia  delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma  2,  lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti  di  concordato  preventivo  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13,
comma 1, lettere d), l), m), n),  si  applicano  esclusivamente  alle
procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle  istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  9. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  diverse  da  quelle
indicate nel presente articolo, si applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha  comunque  luogo  con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una
nuova vendita. 
  10. Le disposizione di cui all'articolo 13, comma  1,  lettera  f),
numero  2)  e  lettera  g),  si  applicano  alle   vendite   disposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data. 
  11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo  modificato  dall'articolo  19,  comma  1,  lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  si  applica,  a
far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  n.
162 del 2014. 
                               Art. 24 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando