Il processo telematico dopo il 19 novembre 2011: disfunzioni.
Dal 19 novembre 2011 sono entrare definitivamente in vigore le nuove regole tecniche per il processo telematico (DM 21 febbraio 2011 n. 44 e specifiche tecniche del 18 luglio 2011) le quali prevedono la PEC come unico mezzo di comunicazione per tutte le trasmissioni telematiche in ingresso e in uscita (depositi e comunicazioni). E’ bene precisare che al momento sono interessati da tale cambiamento i soli Uffici Giudiziari già abilitati al processo telematico con decreto del Ministero della Giustizia.
Da tale data quindi sono in grado di poter utilizzare il processo telematico solo gli avvocati che abbiano tempestivamente (prima del 19.11.2011) comunicato al proprio Ordine l’indirizzo PEC a condizione poi che l’Ordine abbia inviato (previo invio del documento di censimento) l’Albo in formato xml firmato digitalmente a DGSIA in ossequio a quanto stabilito dalla nuova normativa.
Ho monitorato (per quanto possibile) quanto accaduto dal 19.11.2011 e, purtroppo, ho rilevato disfunzioni che hanno creato problemi sia agli avvocati che agli Ordini.
Prima disfunzione:
mancata risposta di DGSIA a seguito dell’invio degli Ordini del documento di censimento; infatti solo dopo la ricezione della risposta prevista dall’art. 8 comma 3 del provvedimento 18 luglio 2011 gli Ordini avrebbero potuto inviare in formato xml firmato digitalmente.
Molti sono stati gli Ordini a non aver ottenuto risposta e, solo qualcuno, ciò nonostante, ha inviato l’Albo a DGSIA; cito ad esempio il mio Ordine (Teramo) per il quale, pur non avendo ricevuto risposta da DGSIA, ho comunque inviato l’Albo in formato xml firmato digitalmente prontamente accettato con riscontro positivo da DGSIA!
Seconda disfunzione:
mancata comunicazione, sempre da parte di DGSIA, a molti avvocati della avvenuta registrazione al processo telematico, simile a quella che trascrivo:
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Oggetto: [REGINDE] AVVENUTA REGISTRAZIONE AL PROCESSO TELEMATICO
Da: comunicazionesoggetti@giustiziacert.it
Data: Ven 18/11/2011 20:41
A: xxxxxxxx.xxxxx@pec-avvocatixxxxxx.it
Gentile XXXXXXXX
il suo indirizzo di PEC xxxxxxxx.xxxxxxx@pec-avvocatixxxxxxxx.it è stato comunicato dal suo Ordine Professionale o Ente di appartenenza al Ministero della Giustizia e censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 7.
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: https://www.processotelematico.giustizia.it/
Cordiali saluti.
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Questo ha comportato un naturale allarme soprattutto per i colleghi nei cui Tribunali le comunicazioni di cancelleria vengono inviate con valore legale solo per il tramite del mezzo informatico.
Anche in questo caso ho riscontrato la regolare registrazione al processo telematico pur in assenza della email sopra trascritta a condizione, naturalmente, che l’avvocato avesse comunicato la PEC all’Ordine e che l’Ordine avesse inviato a DGSIA l’Albo in formato xml firmato digitalmente.
Terza disfunzione:
il 21 novembre 2011 alle ore 11.53 DGSIA a mezzo PEC inviava agli Ordini la seguente comunicazione:
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Oggetto: IMPORTANTE – Modifica indirizzo per l’invio degli albi.
Da: comunicazionesoggetti@civile.ptel.giustiziacert.it
Data: Lun 21/11/2011 11:53
Si comunica che dalle ore 13 di oggi, lunedì 21 novembre 2011, l’indirizzo da utilizzare per l’invio dell’albo è il seguente:
comunicazionesoggetti@civile.ptel.giustiziacert.it
Dallo stesso orario l’indirizzo comunicazionesoggetti@giustiziacert.it , comunicato all’esito del censimento, verrà disabilitato e non potrà pertanto più essere utilizzato.
Si informa inoltre che, causa problemi tecnici (che verranno definitivamente risolti con questo nuovo indirizzo) gli esiti delle elaborazioni fatte in precedenza e i relativi messaggi di cortesia ai singoli soggetti potrebbero non essere stati inviati dal nostro sistema.
Provvederemo al loro re-invio quanto prima.
Si prega di non replicare a questo messaggio.
Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.
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Tale comunicazione non necessita di commenti anche se appare veramente incomprensibile il fatto di sostituire l’indirizzo PEC per l’invio dell’Albo dopo che più volte e da tempo era stato raccomandato agli Ordini l’invio al precedente indirizzo e di rendere effettiva tale sostituzione a distanza di 67 minuti dall’invio della trascritta comunicazione!
Nell’ultima parte della comunicazione DGSIA ammette l’esistenza di problemi tecnici relativamente al mancato invio dei messaggi di cortesia citati nelle due disfunzioni sopra segnalate e da me anticipate nell’articolo del 20 novembre 2011.
Considerando che solo gli Ordini nei quali il PCT è operativo (o con valore legale o in fase sperimentale) hanno inviato l’albo e che, conseguentemente, è possibile affermare che il flusso delle comunicazioni inviate a DGSIA prima del 19 novembre 2011 non sia stato numericamente grande e che, nonostante ciò, DGSIA abbia riscontrato problemi tecnici mi chiedo:
saranno pronti i Tribunali a gestire l’ingente flusso di comunicazioni (in entrata e in uscita) tramite la PEC senza incorrere negli stessi o simili o altri inconvenienti tecnici accusati da DGSIA?
Onestamente ritengo che a tale domanda sia difficile rispondere in maniera positiva e, a tal proposito, ripropongo alla vostra attenzione quanto contenuto nel mio articolo pubblicato il 22 settembre 2011.
Quarta disfunzione:
chi ha visto il Portale dei Servizi Telematici?
Dalla lettura del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e le specifiche tecniche del 18 luglio 2011 avevamo appreso la realizzazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Portale dei Servizi Telematici.
Il portale dei servizi telematici dovrebbe consentire l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni e ai provvedimenti giudiziari (art. 6 n. 1 DM 21.02.2011 n. 44), mettere a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 (art. 6 n. 3 DM 21.02.2011 n. 44), i servizi di pagamento telematico (art. 6 n. 4 DM 21.02.2011 n. 44), i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6 n. 5 DM 21.02.2011 n. 44).
Ma … ad oggi, 3 dicembre 2011 di tale Portale non vi è traccia!
In data 1 dicembre 2011 sul sito del Ministero della Giustizia dedicato al processo telematico veniva comunicata la pubblicazione del documento che espone, attraverso un'analisi quantitativa, il quadro degli interventi ICT (Information and Communication Technology) compiuti dal Responsabile per i sistemi Informativi automatizzati nell'Amministrazione della Giustizia nel periodo intercorrente tra l'aprile 2009 e il novembre 2011.
Proprio in tale documento e più precisamente nelle pagg. 37 e 78 85 si specificava che tale portale sarebbe stato on line dal 30 novembre 2011 … ma, ripeto, ad oggi di tale Portale non vi è traccia!
Quinta disfunzione:
ho apprezzato nel corso di questi mesi il servizio news via email fornito dal Ministero della Giustizia e con il quale gli iscritti venivano informati sullo stato dell’arte del processo telematico.
Peccato che, tale servizio, abbia inoltrato la sua ultima comunicazione il 4 ottobre 2011 e abbia quindi, di fatto, interrotto ogni comunicazione con gli iscritti proprio nel momento in cui avrebbe dovuto incrementare le informazioni in considerazione dell’imminente passaggio alle nuove regole tecniche!
Ma vi è di più: nella pagina web qui raggiungibile il Ministero della Giustizia fornisce l’indirizzo email al quale rivolgersi per avere informazioni sul processo telematico.
Per ben due volte ho posto quesiti avvalendomi di tale indirizzo e… per ben due volte non ho avuto risposta alcuna!
Concludo sperando che le disfunzioni del processo telematico, da oggi in avanti, siano solo quelle sopra evidenziate in quanto, se così non fosse, anche per il futuro il cammino dell’avvocato telematico sarebbe pieno di ostacoli.
Teramo 03 dicembre 2011
Avv. Maurizio Reale