L’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile a seguito delle modifiche inserite nel disegno di legge stabilità.

11.11.2011 14:19

Estrapolo dal  Dossier di approfondimento dell’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense  la parte relativa alle modifiche inserite nel disegno di legge stabilità inerenti l’impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.

 

3.2. Analisi puntuale delle disposizioni.

Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.

Art. 4-bis et vicies

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono soppresse;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, alle parole: «Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario» è anteposto il seguente periodo: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMENTO

L’articolo in commento interviene su diverse disposizioni del codice di procedura civile, delle disposizioni attuative allo stesso e della legislazione speciale al fine di estendere, completando precedenti interventi normativi (3), l’impiego della posta elettronica certificata “standard” (ex DPR 68/2005) nel processo civile.

Il riferimento, in particolare, è all’indirizzo di posta elettronica certificata «comunicato al proprio ordine». A questo proposito va ricordato che, a norma dell’art. 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) già si prevedeva che «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato» comunicassero «ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» e che i medesimi Ordini o collegi pubblicassero «in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata» (4).

Orbene, tale adempimento dell’Ordine di appartenenza viene ora sanzionato dalla previsione di cui all’art. 2, comma 4 che considera «l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato» ovvero «il rifiuto reiterato» di comunicare alle pubbliche amministrazioni richiedenti i dati in esso contenuti alla stregua di «motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente».

Tale disposizione è, francamente, inaccettabile. Equiparare il mancato invio di un elenco ad una causa di scioglimento dell’Ordine, che è Ente pubblico, garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Avvocatura è conseguenza abnorme.

Dal punto di vista tecnico vale la pena sottolineare che le norme di nuovo conio appaiono malamente coordinate con le precedenti atteso che, a seconda del testo normativo o regolamentare di riferimento, si parla talvolta di «messa a disposizione» degli elenchi, talaltra di «pubblicazione», previa “autocertificazione” con l’iscrizione in qualità di Pubblica amministrazione (regolamenti DigitPA); in altri luoghi (provvedimenti DiGiSIA) di «comunicazione», tramite invio giornaliero, dei dati identificativi degli iscritti con relativo indirizzo di PEC.

Venendo alle modifiche apportate al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative va segnalato che il riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata «comunicato al proprio Ordine», diviene lo strumento ordinario per le comunicazioni di cancelleria che non avvengano mediante consegna personale (5) (art. 2, 1° comma ove dispone modifiche agli artt. 133, 134, 136, 176 e 183 c.p.c.); senza necessità di autorizzazione del giudice per ciascuno scambio o comunicazione necessaria nel corso del procedimento (art. 2, 1° comma l. e, ove dispone modifiche all’art. 170 c.p.c.).

Lo stesso va detto per l’utilizzo della posta elettronica certificata denominata “standard” (ex art. 2 comma 1° lettera a. del Decreto Min. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le nuove regole tecniche per il Processo Telematico) con riferimento alle comunicazioni della cancelleria e alle notificazioni tra difensori nel giudizio di Cassazione (art. 2, 1° comma l. i, n. 2). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente non abbia indicato l’indirizzo nel ricorso introduttivo del giudizio, le notificazioni verranno effettuate, al pari di quanto avviene per colui il quale non abbia eletto domicilio in Roma, presso la cancelleria della Corte (art. 2, 1° comma l. i, n. 1 che modifica l’art. 366 c.p.c.) (6).

Infine, il ricorso alla PEC è altresì consentito per l’intimazione del testimone a norma

dell’art. 250 c.p.c. (art. 2, 1° comma, l. h); per la trasmissione del processo verbale di pignoramento a norma dell’art. 518, 6° comma (art. 2, 1° comma, l. l); per la trasmissione alle parti della relazione di stima ai sensi dell’art. 173-bis delle disp. attuative al c.p.c. (art. 2, 2° comma, l. a); per le dichiarazioni correlate alle offerte di acquisto ex art. 173-quinquies delle disp. attuative al c.p.c. (art. 2, 2° comma l. b).

Vengono modificati, con il medesimo spirito, gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge n. 53 del 1994, relativa alla «facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati».

In questa sede si sancisce la possibilità per l’avvocato di effettuare la notifica «a mezzo della posta elettronica certificata» (7) «con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico» (art. 4- bis et vicies, 3° comma lett. a e lett. c n.1).

Il rapporto tra notifica mediante consegna diretta e tramite PEC viene invertito in favore di quest’ultima. Se finora la modalità “digitale” era consentita soltanto in caso notificante e notificato fossero iscritti al medesimo albo, ora tale limitazione non è più contemplata (art. 4- bis et vicies comma lett. c n.2) e risulta riferita a alla ipotesi della notificazione «nelle mani proprie del destinatario» (art. 4- bis et vicies 3° comma, l. d n. 2).

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(3) Cfr., da ultimo, art. 2, comma 35-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

(4) Le modalità di pubblicazione in detti «elenchi riservati» sono state identificate dal successivo D.lgs. n. 235/2010, che, modificando l’art. 6 del codice dell’amministrazione digitale ha stabilito, con il nuovo comma 1-bis, che la consultazione degli indirizzi di PEC comunicati dai professionisti agli Ordini e Collegi professionali, nonché l’estrazione dei relativi elenchi da parte delle pubbliche amministrazioni, debbano essere effettuate sulla base di regole tecniche stabilite con Regolamento dal DigitPA, emanato successivamente, in data 22 aprile 2011.

(5) Divenendo ulteriormente recessiva ai sensi dell’art. 2, 1° comma, lett. d) n. 2, la trasmissione a mezzo telefax o la rimessione all’ufficiale giudiziario per la notifica.

(6) La scelta dell’inciso «ovvero» nella summenzionata l. i n1 dell’art 2 1°comma, sembra potersi interpretare con valore disgiuntivo piuttosto che congiuntivo, caducando l’obbligo dell’elezione di domicilio in Roma, qualora il ricorrente indichi l’indirizzo di posta elettronica certificata.

(7) Ma soltanto “se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi”.