Processo amministrativo e depositi telematici.

09.12.2011 14:15

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede, all’art. 136, che i difensori costituiti forniscano copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale utilizzando la Posta Certificata.

Verrà utilizzata una casella di Posta Certificata, comunicata dall’Amministrazione, diversa per ogni Sede TAR e per il Consiglio di Stato.

Sulle modalità di inoltro in via informatica degli atti di parte e dei documenti prodotti, suggerisco la lettura del documento presente nel sito internet del Consiglio di Stato consultabile qui.

Dal medesimo sito, inoltre, è possibile scaricare:

1) il modulo con il quale dichiarare la conformità del deposito del materiale informatico che si sta per spedire rispetto al deposito effettuato presso la sede;

2) l’elenco di tutti gli indirizzi di Posta Certificata degli Uffici Consiglio di Stato e TAR;

3) un Video esplicativo per Invio atti processuali tramite pec.

 

Trascrivo infine, l’art. 136 del codice amministrativo contenente le disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Teramo 09 dicembre 2011

Avv. Maurizio Reale