Processo Telematico: il conto alla rovescia è iniziato!

04.07.2013 14:06

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto che “a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

A meno di 365 giorni dalla entrata in vigore della esclusività del deposito telematico degli atti, vi offro tre riflessioni critiche nella speranza che, prima del 30 giugno 2014, chi di dovere possa prenderle in considerazione, valutarle ed eventualmente apportare i dovuti correttivi a ciò che oggi sembra privo di assoluto buon senso.

La prima riflessione ha origine da un comunicato di DGSIA che, in data di ieri, ha reso noto che:

 

“l’operazione di Download Documento riportata al paragrafo 3.1 (Elenco consultazioni fascicolo informatico) della Documentazione Servizi Web v1.5 verrà modificata al fine di non consentire il download della copia originale del documento; si interverrà quindi sul parametro original. L’originale del documento informatico sarà disponibile quando verrà completato l’intervento relativo al rilascio telematico delle copie autentiche previo pagamento dei diritti dovuti. Rimarrà pertanto unicamente la possibilità di scaricare la versione PDF del documento privo della (eventuale) firma digitale. La modifica verrà rilasciata a breve e verrà installata sul territorio entro il 19 luglio prossimo"

 

Letta la comunicazione, vorrei far comprendere a DGSIA che parlare di copia e, addirittura, di  “copia originale”, a proposito di un documento informatico, è un vero e proprio non senso!! Nel digitale non esiste nessuna differenza tra l’originale e copia, in quanto da un singolo documento posso riprodurre e replicare lo stesso all’infinito.

Quanto comunicato da DGSIA, tradotto in parole (spero) più comprensibili, significa che tutti gli atti depositati telematicamente potranno essere visualizzati e "trasferiti" (tramite download da PDA) sul proprio PC in formato .pdf e non in formato .P7M ( estensione questa tipica dei file firmati digitalmente).

Non sarà possibile verificare, per avvocati e magistrati, “chi” e “quando” ha firmato digitalmente i file che troviamo nel fascicolo informatico.

La situazione cambierà (consentendo quindi di poter visualizzare ed effettuare il download sul PC del documento informatico firmato digitalmente così come depositato nel fascicolo informatico) “…solo quando verrà completato l'intervento relativo al rilascio telematico delle copie autentiche previo pagamento dei diritti dovuti…”; a intervento completato l’avvocato, dovrà pagare i diritti (ammontanti a?) anche al solo fine di voler verificare “chi” e “quando” ha firmato digitalmente quel file! Ciò equivale ad un vero e proprio obbligo travestito da onere in quanto se è vero che, da una parte, nessuno obbligherà l’avvocato ad effettuare questa verifica (a pagamento) dall’altra non si deve dimenticare che tale apparente onere è in realtà obbligo in quanto l’avvocato diligente e professionalmente attento alla tutela dei diritti del proprio assistito non potrà esimersi dal verificare (anche al fine di evitare procedimenti disciplinari per violazione al codice deontologico unitamente ad altri di natura risarcitoria) la firma digitale apposta nell’atto dell’avvocato e nella procura alle liti!

Non possiamo dimenticare o tralasciare che la firma digitale assicura la genuinità del documento, la paternità dello stesso e la non ripudiabilità, così come disposto dall’art. 24 CAD:

 

Articolo 24

Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 , la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

 

Aggiungo altresì che, a mio modesto avviso, l’articolo sopra trascritto (e, conseguentemente, la necessità per l’avvocato di operare i relativi controlli) assume un maggiore peso e rilevanza, ai fini della regolarità degli atti processuali depositati tramite PCT, se letto unitamente al disposto di cui all’art. 83 c.p.c. il quale impone al professionista e al magistrato la verifica dei requisiti formali normativamente richiesti per una regolare procura alle liti, la cui mancanza (di tali requisiti) potrebbe avere come conseguenza la nullità dell’atto!

Ma tale verifica è altresi fondamentale e assolutamente dovuta sotto il profilo legale, non solo per l’avvocato ma anche e soprattutto per il funzionario di cancelleria il quale, ad esempio, a seguito di decreto ingiuntivo telematico, rilascia, ai fini della notifica, copie cartacee conformi del ricorso dell’avvocato e del decreto del magistrato senza avere la concreta possibilità di verificare la genuinità e l’integrità dei rispettivi documenti e delle firme apposte; a ciò aggiungo che, nella maggior parte dei casi, la copia viene dichiarata conforme con la sintetica frase “è copia conforme all’originale” senza specificare, ad es. l’origine telematica del ricorso e del decreto e senza specificare attraverso quale procedimento sia possibile attestare che trattasi di copia conforme all’originale!

Mettiamoci nelle vesti dell’ingiunto e dell’avvocato al quale questi si rivolge: avrà tra le mani un ricorso per decreto ingiuntivo privo di qualsiasi firma e/o sottoscrizione autografa e qualora volesse verificare sia la genuinità e l’integrità del documento informatico originario (ricorso per decreto ingiuntivo, decreto del magistrato e firma di procura), sia le firme digitali apposte, oggi non potrebbe farlo!

Stesso discorso si potrebbe fare per la costituzione in giudizio telematica e per tutti gli altri atti successivi con i quali una parte si dovrà costituire telematicamente in giudizio.

E poi scusate … pagare, pagare, pagare ma… in questo caso, per cosa? La domanda credo sia legittima in quanto il dipendente, pubblico ufficiale o funzionario di cancelleria che, nel rilascio di un determinato atto cartaceo materialmente, comunque, poneva in essere una determinata serie di attività, oggi con il telematico nulla deve fare affinchè, tramite PDA, l’avvocato possa non solo visualizzare ma anche ottenere (tramite download sul proprio PC) la disponibilità dell’atto in formato digitale!

Al momento, quindi, nessuna delle parti potrà verificare "chi" e "quando" quel documento informatico ha firmato digitalmente e, fin quando le cose non cambieranno, dovremo affidarci e ci dovremo fidare dei controlli automatici del PCT in fase di deposito della busta telematica contenente atto e documenti informatici da depositare nel fascicolo informatico.

Concludo la prima riflessione con una piccola curiosità di cui sono direttamente testimone: tramite tutti i PDA già oggi sarebbe possibile richiedere il rilascio telematico delle copie autentiche e versare i diritti tramite pagamento telematico ma, inoltrata la richiesta, la stessa telematicamente arriva a destinazione (consolle cancelliere) ma il software attuale non consente però al cancelliere di evaderla; per farla breve: al momento …è possibile richiedere ma non è possibile ottenere risposta!

 

Seconda riflessione:

ad oggi non è possibile, per l’avvocato, conoscere l'esito della comunicazione dei biglietti di cancelleria inviati tramite PEC ad altro avvocato o altra parte del processo: non è possibile quindi, tramite PDA, per l'avvocato, verificare se, ad es., la controparte abbia ricevuto (e in quale data) una determinata comunicazione.

Al momento come si supera il problema? Semplice … recandosi in cancelleria e chiedendo il rilascio di attestazione (cartacea) dal quale risulti l’esito della notifica. Per cui … obbligo di deposito telematico, obbligo per  il cancelliere di inoltrare il biglietto di cancelleria tramite PEC e … giusto per tornare alle origini, non perdere vecchie abitudini e continuare a perdere tempo… verifica, circa l’esito dello stesso, nel modo tradizionale ossia recandosi fisicamente in cancelleria!!

Il magistrato relativamente a questa problematica è più fortunato in quanto, tramite consolle, già oggi è in grado di verificare e conoscere l’esito della notifica.

 

Terza riflessione:

a Carpi, nell’ottobre 2012, in occasione del convegno nazionale ADGiustizia ho posto la questione della visibilità, tramite PDA, per la controparte, dell'atto depositato telematicamente e ciò a prescindere sia dalla scadenza del termine per il deposito sia dal deposito della memoria avversaria; pur avendo concluso che, a mio avviso, non potesse esserci uno sbarramento alla visibilità dell'atto prima della scadenza del termine stante l'art. 76 delle disposizioni di attuazione del c.p.c e aggiungendo che, solo per prassi e non per norma codificata, molte cancellerie non consentivano all'avvocato di conoscere l'atto avversario in mancanza del deposito del proprio atto o dello spirare del termine per il deposito, molti dei presenti hanno ritenuto tale problematica inesistente.

Al recente incontro di Reggio Emilia dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile,  ho constatato un maggior interesse a tale questione se è vero come è vero che i presenti non potranno non ricordare l'intervento, molto critico e pieno di preoccupazione, di un collega (credo) di Firenze il quale riteneva tale incondizionata visibilità dell’atto assolutamente contraria ad un  regolare principio del contraddittorio.

Sul punto segnalo mio articolo del lontano 30 ottobre 2011 nonché provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Teramo del 10 novembre 2011 il cui contenuto non posso che condividere integralmente. 

 

Sintetica morale della favola: caro legislatore e cara DGSIA, il 30 giugno 2014 è alle porte e forse, anzi probabilmente, per qualche Tribunale (Teramo?), l’esclusività del deposito telematico degli atti potrebbe essere anticipata sin dal 16 settembre del corrente anno; ciò posto e premesso, non sarebbe ora di prestare maggiore attenzione alle istanze dell’avvocatura che, da più parti e da molto tempo, chiede l’adozione di alcune modifiche idonee a facilitare la comprensione, l’utilizzo e soprattutto la certezza e correttezza legale di quanto depositato e prodotto dai protagonisti del processo civile, attraverso PCT?

 

Il conto alla rovescia è iniziato …

 

Teramo 04 luglio 2013

 

Avv. Maurizio Reale