Utilità del PDA dopo il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e le specifiche tecniche del 18 luglio 2011.
Da una prima lettura del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e le specifiche tecniche del 18 luglio 2011 sembrerebbe non più utile o necessario per il professionista essere iscritto ad un PDA e ciò in considerazione del fatto che il Ministero della Giustizia ha realizzato il Portale dei Servizi Telematici.
Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni e ai provvedimenti giudiziari (art. 6 n. 1 DM 21.02.2011 n. 44), mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 (art. 6 n. 3 DM 21.02.2011 n. 44), i servizi di pagamento telematico (art. 6 n. 4 DM 21.02.2011 n. 44), i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6 n. 5 DM 21.02.2011 n. 44).
E’ altresì ormai noto che tutte le comunicazioni (deposito atti, notifiche ecc. ecc.) relative al processo telematico dovranno essere effettuate tramite PEC avendo questa sostituito la CPECPT.
Chi già utilizza il processo telematico è a conoscenza del fatto che l’atto e/o i documenti da depositare devono essere “trattati” ed avere quindi determinate caratteristiche, prima di essere “spediti” al Gestore Centrale.
Uno dei trattamenti più importanti è quello della creazione della “busta” all’interno della quale devono essere inseriti atti e documenti inerenti un determinato procedimento.
Tale busta informatica deve essere dotata delle caratteristiche previste dalla normativa tecnica.
Ed è proprio su tale punto (trattamento atti e documenti e loro “imbustamento telematico”) che i PDA svolgeranno (come fino ad ora hanno svolto) una funzione importantissima considerando che il portale dei servizi telematici, al momento, esplica solo ed esclusivamente la FUNZIONE DI CONSULTAZIONE di atti e/o documenti ma non anche quella preparatoria e propedeutica al deposito degli stessi.
Massima quindi deve essere l’attenzione nella scelta del PDA soprattutto in relazione ai servizi che lo stesso offre.
Sono sicuramente da prediligere servizi utilizzabili online e non residenti sul pc per la possibilità di accedere e interagire con il processo telematico da qualsiasi pc e da qualsiasi parte del mondo avendo cura, naturalmente, di avere con se la “chiave di accesso” (firma digitale); in questo modo non sarà necessario installare in tutti i pc dello studio il software (programma) tramite il quale accedere al processo telematico cosa questa che,
1) consentirà di economizzare i costi considerando che, come avviene per altri software, ad ogni ulteriore installazione su diverso pc corrisponde un costo ulteriore da sostenere e,
2) in caso di problemi o malfunzionamenti del pc ove il software è installato, eviterà di rimanere inoperativi potendo utilizzare un qualsiasi altro computer, finanche quello dei c.d. internet caffè.
A tal proposito non bisogna dimenticare che ormai sempre più si parla di CLOUD COMPUTING, ossia l’insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse distribuite e accessibili in rete.
Teramo 23 settembre 2011
Avv. Maurizio Reale